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Pagamento al creditore apparente e l’esecuzione forzata

La Cassazione del 11.7.2017 n. 17044 ha stabilito è escluso che la trascrizione del pignoramento costituisca per il conduttore (locazione infra novennale) mezzo di pubblicità  idoneo ai fini della conoscenza dell’esecuzione sull’immobile ed esclude che il pignoramento elimini la buona fede del debitore richiesta per il pagamento al creditore apparente ex art. 1189 cc (locazione infra novennale)
A cura di Paolo Giuliano
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Pagamento o adempimento liberatorio

Il principio generale in materia di adempimento presuppone che il pagamento del debito (o l'adempimento del debito) libera il debitore dal debito quando è effettuato al creditore.

E' possibile effettuare un pagamento ad un soggetto diverso dal creditore, (con il medesimo effetto liberatorio del debitore), quando il creditore ha conferito una espressa procura a ricevere il pagamento ad un soggetto diverso oppure quando il creditore ha autorizzato il pagamento ad un soggetto diverso.

La differenza tra il pagamento liberatorio (effettuato correttamente al creditore) e un pagamento effettuato ad un soggetto non legittimato a riceverlo si può così sintetizzare: il pagamento effettuato dal debitore ad un soggetto non legittimato non solo non estingue il debito, ma il debitore dovrà effettuare un nuovo (secondo) pagamento al creditore e, poi, dovrà recuperare quanto pagato al soggetto non legittimato.

Pagamento liberatorio al creditore apparente ex art. 1189 cc

Il codice regola un'altra ipotesi di pagamento liberatorio effettuato ad un soggetto che appare essere il creditore, ma non è il creditore (c.d. creditore apparente). In queste situazione il codice ritiene che il debitore è liberato se paga al creditore apparente, ma il creditore apparente deve restituire quanto indebitamente ricevuto al creditore reale.

L'effetto liberatorio ex art. 1189 c.c. trova applicazione in presenza di 2 presupposti:

  • a) quello di carattere soggettivo della buona fede del debitore (nel caso, il conduttore), che consiste nel ritenere che il ricevente sia il vero creditore o comunque il destinatario del pagamento;
  • b) quello di carattere oggettivo (che può concernere sia l'identità  del legittimato che il titolo della legittimazione) di una situazione di apparenza di legittimazione del ricevente, determinato da circostanze univoche che nella valutazione di un rapporto di normale diligenza inducono a ritenere effettivamente sussistente la legittimazione del ricevente.

La regola del pagamento al creditore apparente in realtà  non costituisce espressione del generale principio di apparenza, e il suo fondamento non va ricercato nell'ipotetica equiparazione tra legittimazione apparente e legittimazione effettiva.

Il legittimato apparente non è  infatti legittimato a ricevere.

La liberazione del debitore dipende allora non già  dalla posizione giuridica del ricevente bensì¬ dal non colposo errore dell'adempiente, che in buona fede confida in una posizione inesistente.

L'apparenza della legittimazione rileva solo in quanto idonea a suscitare il ragionevole affidamento del debitore di pagare al vero destinatario dell'adempimento.

Ratio del pagamento liberatorio al creditore apparente ex art. 1189 cc

L'effetto liberatorio del pagamento eseguito in buona fede al legittimato apparente trova allora  fondamento nell'esigenza di contenere l'accertamento della legittimazione del ricevente entro i limiti della normale diligenza, giacchè far ricadere sul debitore il rischio di un adempimento soggettivamente inesatto, pur quando egli abbia normalmente controllato l'identità  e il titolo della legittimazione del ricorrente, avrebbe il significato di imporre al debitore l'onere di un controllo massimo, estraneo alla pratica degli affari.

Locazione stipulata da un soggetto che non è il proprietario

Il pagamento al creditore apparente non è una astratta ipotesi legislativa, ma trova applicazione nella vita reale innumerevoli volte, basta pensare che il contratto di locazione può anche essere stipulato da un soggetto che non è proprietario dell'immobile, in queste situazioni il conduttore paga al creditore apparente (non proprietario).

Il creditore apparente e l'esecuzione forzata

Resta da chiedersi se l'effetto liberatorio del pagamento effettuato al creditore apparente è applicabile anche durante l'esecuzione forzata. La domanda è tutt'altro che astratta è teorica, in quanto il conduttore si può trovare ad avere rapporti con

  • un soggetto che ha stipulato la locazione (senza essere proprietario del bene locato)
  • un soggetto realmente proprietario del bene locato (che potrebbe essere o meno custode del bene pignorato)
  • un soggetto custode del bene pignorato (e locato)

In tutte queste ipotesi, sono evidenti le difficoltà del conduttore relativamente alla scelta del soggetto ai cui pagare.

L'art. 1189 cc e il coordinamento con l'art. 560 cpc e 2913 cc

La situazione è molto più complessa, infatti occorre coordinare il principio del pagamento al creditore apparente con l'inopponibilità degli atti compiuti dopo il pignoramento (2913 cc) e con il divieto di locare ex art. 560 cpc e chiedersi se la norma relativa al pagamento al creditore apparente ex 1189 cc è derogata per la presenza dei principi indicati nell'art. 2913 cc e 560 cpc.

L'indisponibilità del bene pignorato ex art. 2913 cc non esclude l'applicabilità del pagamento liberatorio al creditore apparente nell'esecuzione forzata

L'indisponibilità  del bene pignorato trova la sua sanzione esclusivamente nell'art 2913 c.c., che commina l'inefficacia delle alienazioni (e come vedremo alle locazioni) compiute in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione, questo comporta che dalla norma non deriva alcuna modificazione della capacità  del debitore esecutato, nè alcuna trasformazione giuridica del bene pignorato, di conseguenza nulla vieta che il debitore possa financo trasferire ad altri la proprietà  del bene stesso .

L'alienazione del bene da parte del debitore, pur dopo che questo sia stato pignorato, non è inesistente o nulla o annullabile ma è del tutto valida, e soltanto relativamente inefficace, la piena efficacia dell'atto è subordinata all'esistenza e alla permanenza del vincolo derivante dal pignoramento.

L'art. 2913 c.c. (inefficacia degli atti dopo il pignoramento) si applica agli atti dispositivi in generale, e ai contratti costitutivi di diritti personali di godimento, quali le locazioni e agli affitti di fondo rustico ( v. Cass., 16/2/1983, n. 1175 ), in particolare.

In ordine a tali contratti si è posto in rilievo come, non determinando il mutamento del titolare del diritto di proprietà sul bene, essi non sottraggono il bene alla sua funzione di garanzia, e possono invero rivelarsi addirittura utili o necessari ai fini della relativa migliore conservazione, sicchè è  possibile stipularli, seppure subordinatamente all'autorizzazione (viceversa non prevista per l'alienazione ) del giudice dell'esecuzione.

Quindi, l'atto compiuto dal debitore dopo il pignoramento è valido (ma relativamente inefficace) questo permette di poter affermare che potrebbe verificarsi una fattispecie relativa al pagamento ad un creditore apparente.

La mancata autorizzazione alla stipula della locazione ex art. 560 cpc  non esclude l'applicabilità  del pagamento liberatorio al creditore apparente nell'esecuzione forzata

Come si è detto l'art. 560 cpc prevede l'autorizzazione del G.E. per procedere alla locazione del bene. Anche l'autorizzazione giudiziale costituisce un requisito la cui mancanza riverbera allora in termini di ( mero ) limite autonomo all'efficacia dell'atto.

Questo significa che il pagamento al creditore apparente non è escluso dall'art. 560 cpc.

Disponibilità di fatto del bene pignorato legittima il pagamento al creditore apparente

Se, come si è detto, la ratio del pagamento liberatorio al creditore apparente è si trova  nell'esigenza di contenere l'accertamento della legittimazione del ricevente entro i limiti della normale diligenza, risulta evidente che la locazione di un bene pignorato non esclude la liberazione per il pagamento al creditore apparente se si è conseguito il possesso e il godimento del bene.

Ora, è principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità secondo il quale  chiunque abbia la disponibilità  di fatto del bene può validamente concederla in locazione, comodato o costituirvi altro rapporto obbligatorio.

La disponibilità  di fatto può rispondere ad una situazione di apparenza giuridica anche in presenza di un pignoramento.

La presenza di un pignoramento non scalfisce l'applicabilità di tali principi, di conseguenza è da escludere che  la trascrizione del pignoramento costituisca anche per il conduttore mezzo di pubblicità  idoneo ai fini della conoscenza della esecuzione sull'immobile.

Principio che è applicabile anche in ipotesi di locazione stipulata successivamente al pignoramento del bene, anche in base alla  legge di circolazione dei diritti personali di godimento, in base alla quale l'opponibilità  del relativo acquisto trova fondamento (laddove non si tratti di locazione ultranovennale: artt. 2643, cc e 1599, c.c.) nel conseguimento del godimento del bene (art. 1380 c.c.) e non già  nella trascrizione, nonchè della sopra evidenziata inesigibilità  di un controllo massimo da parte del conduttore in ordine alla legittimazione del locatore.

Allorquando concorrano elementi, sia pure di carattere presuntivo, idonei ad integrare una situazione di apparenza giuridica, spetta a chi contesta l'efficacia a suo danno della situazione stessa, l'onere della prova contraria, consistente nel dimostrare che il terzo non ignorava la situazione reale, ovvero che l'opinione del terzo circa la corrispondenza della situazione apparente alla realtà era determinata da errore colposo.

Cass. civ. sez. III del 11 luglio 2017 n. 17044

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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