Chiusura del procedimento esecutivo
L'esecuzione forzata per il pagamento di un credito – di solito – si chiude con l'ordinanza di assegnazione al creditore – di norma – delle somme ottenute dalla vendita dei beni pignorati, oppure dei beni pignorati o del credito vantato verso il debitore esecutato da un terzo.
In apparenza la situazione potrebbe sembrare chiusa, in realtà non è così, infatti, l'ordinanza di assegnazione potrebbe errata e potrebbe sorgere l'interesse a contestarne il contenuto, oppure, anche in assenza di contestazione diretta dell'ordinanza questa potrebbe essere comunque sub iudice, in quanto, ab origine era stata già presentata opposizione all'esecuzione in quanto il credito da soddisfare tramite il pignoramento era in tutto o in parte inesistente.
Si intuisce che la risposta a molte di queste domande dipende dalla natura che si attribuisce all'0rdianzna di assegnazione nel procedimento esecutivo
Natura dell'ordinanza di assegnazione nel procedimento esecutivo
Il provvedimento che chiude il processo esecutivo pur non avendo, per la mancanza di contenuto decisorio, efficacia di giudicato, è, tuttavia, caratterizzato da una definitività insita nella chiusura di un procedimento (esecutivo) esplicato col rispetto delle forme atte a salvaguardare gli interessi delle parti, incompatibile con qualsiasi sua revocabilità, sussistendo un sistema di garanzie di legalità per la soluzione di eventuali contrasti, all'interno del processo esecutivo.
Ne consegue che il soggetto espropriato non può esperire, dopo la chiusura del procedimento di esecuzione forzata, l'azione di ripetizione di indebito contro il creditore procedente (o intervenuto) per ottenere la restituzione di quanto costui abbia riscosso.
Conferma della non modificabilità dell'ordinanza di assegnazione
L'art. 2929 cc sembra confermate quanto sopra detto, infatti, stabilisce che "La nullità degli atti esecutivi che hanno preceduto la vendita o l'assegnazione non ha effetto riguardo all'acquirente o all'assegnatario, salvo il caso di collusione con il creditore procedente. Gli altri creditori non sono in nessun caso tenuti a restituire quanto hanno ricevuto per effetto dell'esecuzione".
In realtà occorre osservare che
- l'art. 2929 cc fa riferimento a nullità (formali) degli atti esecutivi e non all'inesistenza del credito contestabile con l'opposizione all'esecuzione; per cui la portata della norma va limitata ai soli vizi di "nullità formale" dei singoli atti della procedura esecutiva (rimanendo, in conseguenza, esclusa la diversa ipotesi di contestazione "ah imis" della inesistenza del diritto a procedere in executivis ovvero di vizi di nullità del titolo esecutivo);
- che l'art. 2929 cc con il riferimento a acquirente o assegnatario non collusi con il creditore procedente, questo potrebbe presupporre che il creditore procedente e l'assegnatario o l'acquirente siano persone diverse; infatti il creditore procedente potrebbe essere l'assegnatario del credito (nel pignoramento presso terzi), ma potrebbe ache essere una persona totalmente diversa dall'assegnatario o aggiudicatario; questo permetterebbe di avere norme e principi diversi in presenza di interessi in conflitto (l'interesse del debitore a non subire una espropriazione ingiusta; l'interesse dell'aggiudicatario o assegnatario a confidare nella validità del titolo di acquisto) quando esiste una diversa posizione soggettiva tra aggiudicatario od assegnatario (quando coincidono con il "creditore procedente") oppure quando non coincidono con il creditore procedente ed è un soggetto effettivamente terzo che ha fatto affidamento sulla regolarità dello svolgimento della procedura esecutiva e che in quanto terzo rimane del tutto estraneo ai rapporti tra creditore esecutante e debitore esecutato e non può, pertanto, essere pregiudicato dagli effetti della sentenza emessa nel giudizio di opposizione esecutiva ex art. 615 c.p.c. del quale non è stato parte, né può essere ritenuto parte necessaria.
- per quanto le opposizioni sono indipendenti ed autonome dall'esecuzione in quanto tale, occorre valutare se anche una sentenza di accoglimento dell'opposizione anteriore alla ordinanza di assegnazione non incide sull'assegnazione
Accoglimento dell'opposizione all'esecuzione anteriore (o posteriore) all'ordinanza di assegnazione
Un primo elemento che attenuta la rigida portata del principio dell'incontestabilità (o della inopponibilità) dell'ordinanza di assegnazione riguarda il momento in cui interviene la sentenza di accoglimento dell'opposizione all'esecuzione.
Infatti, si afferma che l'eventuale accoglimento -con sentenza passata in giudicato- della opposizione alla esecuzione, (sentenza anteriore al provvedimento di assegnazione) colpendo il diritto del creditore procedente ad iniziare o proseguire il processo esecutivo, determina la "invalidazione" degli atti esecutivi precedentemente compiuti (e comunque determina la improcedibilità della esecuzione forzata),
In ogni caso fatti salvi gli effetti giuridici prodotti a vantaggio dell'acquirente o dell'assegnatario di buona fede, qualora la pronuncia favorevole all'opponente intervenga "successivamente" alla emissione della ordinanza di aggiudicazione o di assegnazione (art. 2929 c.c.; art. 187 bis disp. att. c.p.c.; art. 632, comma 2, c.p.c.).
Tipo di opposizione (all'esecuzione o agli atti esecutivi) e ordinanza di assegnazione
Occorre valutare se il discrimine dato dall'elemento cronologico (sentenza sull'opposizione anteriore o posteriore all'ordinanza di assegnazione) riguarda tutte le tipologie di opposizioni (all'esecuzione e agli atti esecutivi).
In altri termini, occorre valutare se l'ordinanza di assegnazione rimane inattaccabile anche quando la sentenza ha ad oggetto una opposizione all'esecuzione intervenuta dopo l'assegnazione.
L'elemento cronologico (dato dalla sentenza di opposizione) che produce "effetti invalidanti" sulla procedura esecutiva si realizza anche quando la sentenza è successiva all'assegnazione, ma solo se l'opposizione era all'esecuzione e non una mera opposizione agli atti esecutivi.
Per cui l"anteriorità" della ordinanza di aggiudicazione o di assegnazione -che la rende immune- rispetto alla -successiva- pubblicazione rispetto al passaggio in giudicato della sentenza favorevole all'opponente, non determina nei giudizi di opposizione esecutiva, né la -sopravvenuta- improponibilità della opposizione, né la cessazione della materia del contendere, per difetto di interesse alla pronuncia sul merito, ove la contestazione attenga all'esistenza del titolo esecutivo o del credito (relativamente all' "an" od al "quantum").
In queste situazioni permane l'interesse dell'opponente alla decisione per così dire "postuma", (ad esempio per la quantificazione del credito) quando, successivamente all'opposizione e nonostante il suo dispiegamento, sia stata pronunziata ordinanza di assegnazione ai sensi dell'art. 553 cod. proc. civ., anche ove quest'ultima non sia stata autonomamente impugnata.
Infatti, uno sviluppo eventualmente favorevole all'opponente non potrebbe che proiettare l'effetto della nullità originaria del precetto su tutti gli atti esecutivi, nella parte in cui essi riconoscessero in modo illegittimo un'entità del credito diversa, perché maggiore, rispetto a quella realmente dovuta: ma allora la naturale propagabilità del vizio – espressione del principio generale di cui all'art. 159 cod. proc. civ. – elide qualsiasi onere, per l'opponente e per lo stesso vizio originario di eccessività del preteso, di impugnare altresì tutti gli – e ciascuno degli – atti del processo esecutivo successivi al dispiegamento dell'opposizione all'esecuzione in pendenza del processo stesso.
Allo stesso modo, del resto, la pronunzia sul merito che intervenisse nell'opposizione ad esecuzione già dispiegata, ove rivedesse "in minus" il credito anche come accertato dal giudice dell'esecuzione nello sviluppo del processo esecutivo nelle more concluso, travolgerebbe gli atti di questo nella parte in cui dovessero rilevarsi illegittimi relativamente alla parte di credito erroneamente riconosciuta, senza alcuna necessità di una previa separata o autonoma impugnazione di ciascuno di quelli." .
Coincidenza soggettiva tra creditore procedente e assegnatario o aggiudicatario e sentenza sull'opposizione all'esecuzione successiva all'aggiudicazione o all'assegnazione
Come si è detto una sentenza di accoglimento dell'opposizione all'esecuzione successiva all'ordinanza di assegnazione o di aggiudicazione travolge la stessa ordinanza. In realtà questo principio assoluto (di fatto in contrasto con l'art. 2929 cc) va attenuato, infatti, occorre distinguere le ipotesi in cui il creditore procedente è soggettivamente (o meno) diverso e distinto dall'aggiudicatario o assegnatario del bene oggetto dell'esecuzione forzata.
Quando non c'è coincidenza soggettiva tra creditore procedente e assegnatario o aggiudicatario del bene oggetto dell'esecuzione forzata, la sentenza relativa all'opposizione all'esecuzione (posteriore all'ordinanza di assegnazione) non incide sull'ordinanza di assegnazione o di aggiudicazione ex art. 2929 cc.
Quando il creditore procedente coincide con l'assegnatario o con all'aggiudicatario (pignoramento presso terzi) la sentenza di accoglimento dell'opposizione all'esecuzione (successiva all'ordinanza di assegnazione) incide sull'ordinanza di assegnazione.
Il principio di diritto secondo cui "il sopravvenuto accertamento dell'inesistenza di un titolo idoneo a giustificare l'esercizio dell'azione esecutiva non fa venir meno l'acquisto dell'immobile pignorato, che sia stato compiuto dal terzo nel corso della procedura espropriativa in conformità alle regole che disciplinano lo svolgimento di tale procedura, salvo che sia dimostrata la collusione del terzo col creditore procedente", trova, infatti, specificazione nella statuizione secondo cui "il creditore procedente, però, nell'ipotesi di assegnazione a suo favore, non può essere considerato terzo e, pertanto, l'accertamento dell'inesistenza del titolo esecutivo e del credito travolge in ogni caso l'assegnazione medesima disposta in suo favore", in quanto "l'assegnatario, identificandosi con lo stesso creditore procedente, non essendo terzo estraneo rispetto all'illegittimo svolgimento dell'azione esecutiva, è responsabile, sul piano oggettivo, della non azionabililità del titolo".
Cass., civ. sez. III, del 19 febbraio 2019, n. 4528