L'opposizione del terzo pura o ordinaria ex art. 404 cpc
Il legislatore ha previsto il diritto di un terzo (estraneo ad un procedimento giudiziario) di contestare il risultato di tale procedimento quanto la sentenza pregiudica i suoi diritti. L'esempio più semplice è quello relativo al proprietario che vede il suo immobile oggetto di una sentenza emessa tra altri soggetti. (Sono previste altre azioni a tutela dei diritti del terzo, basta pensare all'art. 619 cpc, allora, occorre solo identificare le differenze con l'art. 404 cpc)
L'opposizione del terzo (pura) può essere esperita a determinate condizioni: a) contro una sentenza passata in giudicato o esecutiva (quindi non prima di aver avuto una sentenza); b) quando la sentenza pregiudica i suoi diritti.
L'opposizione del terzo revocatoria art. 404 cpc
L'opposizione del terzo revocatoria (come l‘azione revocatoria ordinaria) presuppone che il procedimento giudiziari produca un danno ad alcuni soggetti specifici, il creditore di una delle parti processuali o l'avente causa di una delle parti processuali, per rendere più chiaro l'ambito di applicazione dell'art. 404 cpc si potrebbe pensare al creditore di una delle parti processuali che vede dichiarato inesistente il suo credito, oppure l'acquirente di un diritto sul bene che vede cancellato il suo diritto sul bene.
Il diritto ad esercitare l'opposizione del terzo revocatoria ex art. 404 cpc è riservato ai creditori di una delle parti processuali o agli eventi causa di una delle parti processuali, non ad altri soggetti; altro presupposto per poter esercitare l'azione ex art. 404 cpc è l'esistenza di una sentenza (che pregiudica il creditore o l'avente causa), quindi senza sentenza non è possibile agire ex art. 404 cpc, ma non è sufficiente perché la sentenza che pregiudica il diritto del creditore o dell'avente causa deve essere il frutto di dolo o collusione tra le parti processuali.
Identificazione del terzo (avente causa) nell'opposizione ordinaria e revocatoria ex art. 404 cpc
Occorre osservare che la dizione dell'art. 404 cpc identifica in modo diverso i soggetti legittimati: infatti l'art. 404 comma 1 cpc ordinario parla espressamente del terzo, mentre l'art. 404 comma 2 cpc revocatoria fa riferimento ai creditori e agli eventi causa di una delle parti processuali.
Quindi, resta da chiedersi se ai fini del comma 1 dell'art. 404 cpc l'avente causa a titolo particolare rientra nel concetto di terzo.
Ai sensi dell'art.404 c.p.c. sono legittimati a proporre l'azione di opposizione i titolari di un diritto autonomo ed incompatibile con quello affermato nella sentenza e non i successori a titolo particolare, i quali sono tutelati ex art. 111 cpc. Lo stesso 111 comma 3 c.p.c. prevede che il successore a titolo particolare possa intervenire o essere chiamato in causa nel processo e, se le parti vi consentono, l'alienante o il successore universale può essere estromesso.
Infine l'art.111 comma 4 c.p.c. stabilisce che la sentenza pronunciata contro l'alienante spiega i suoi effetti contro il successore a titolo particolare ed è da questi impugnabile, salvo le norme sull'acquisto in buona fede dei mobili e la trascrizione.
Va ribadito il principio secondo cui il successore a titolo particolare nel diritto controverso non è terzo, bensì l'effettivo titolare del diritto in contestazione, tanto da poter essere destinatario dell'impugnazione proposta dall'avversario del cedente e da poter resistere alla medesima senza che tale suo diritto possa essere condizionato dal suo mancato intervento nelle fasi pregresse del giudizio, così com'è legittimato a proporre impugnazione avverso la sentenza, anche pronunciata nei confronti del dante causa non estromesso, assumendo la stessa posizione di quest'ultimo, mentre è esclusa l'esperibilità da parte sua dell'opposizione ordinaria di terzo ex art. 404 comma 1 c.p.c.
Tale principio non trova deroga nemmeno nelle ipotesi in cui il possesso sia passato dall'autore dello spoglio ad un avente causa nel corso del giudizio di reintegrazione; anche in questo caso, l'avente causa è legittimato passivo all'esecuzione forzata della sentenza pronunciata in detto giudizio, in quanto la sentenza è efficace nei suoi confronti a norma del comma 4 dell'art. 111 c.p.c. ed egli è il soggetto che può realizzare spontaneamente o, in difetto, subire l'attività oggetto dell'esecuzione (Cassazione civile, sez. III, 31/05/2005, n. 11583; Cass. 14 giugno 2001 n. 8056).
Dolo o collusione tra le parti processali a danno del creditore o dell'avente causa di una di esse
Il dolo e la collusione considerati dall'art.404 comma 2° sono concetti distinti: mentre il primo, che non si esaurisce nella preordinazione di atti positivi volti a danneggiare il terzo ma può estrinsecarsi anche in omissioni, può provenire anche da una sola delle parti, la collusione consiste, invece, in un accordo, fra queste e a danno del terzo, che può essere anche tacito ed aver luogo sia prima che nel corso della lite.
In ogni caso, il dolo presuppone la prospettazione da parte del terzo opponente che la sentenza sia l'effetto di un comportamento doloso della parte in suo danno. È necessario, cioè che il terzo dimostri, oltre alla sussistenza del dolo o della collusione, il rapporto di causalità fra tali elementi e il contenuto della decisione, rapporto che può dirsi esistente purché il comportamento processuale fraudolento abbia determinato «statuizioni diverse da quelle che sarebbero state adottate a conclusione di un dibattito corretto» (C. 4123/1990).
Opposizione del terzo revocatoria ex 404 cpc e comportamento a danno della contro parte processuale e non del creditore o dell'avente causa di una delle parti processuali
Come si è detto la sentenza che produce un danno al creditore o all'avente causa di una delle parti deve derivare da un comportamento diretto a produrre un danno a tali soggetti, resta da chiedersi se il rimedio ex art. 404 cpc è esperibile anche quando la sentenza è frutto di un comportamento illegittimo diretto a danneggiare la contro parte processuale.
L'opposizione di terzo revocatoria presuppone che la sentenza sia l'effetto di comportamenti dolosi o collusivi delle parti in danno del terzo, avente causa o creditore di una delle parti; detto rimedio, pertanto, non è esperibile ove tali comportamenti siano stati posti in essere da una parte in danno dell'altra per la definizione, in suo favore, della lite.
Cass., civ. sez. II, del 31 agosto 2018, n. 21492