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Opposizione decreto ingiuntivo e produzione sentenza invalidità delibera condominio

Cassazione 30.4.2019 n 11482 Se per il divieto di produzione di documenti nuovi non fosse consentita la produzione della sentenza che dichiara invalida la delibera condominiale posta a fondamento del decreto ingiuntivo opposto, si dovrebbe lasciare in vita una sentenza che, se eseguita coattivamente, causerebbe la proposizione di un’opposizione all’esecuzione e, se eseguita spontaneamente, giustificherebbe l’azione di ripetizione dell’indebito.
A cura di Paolo Giuliano
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Il manoscritto originale di Isaac Newton in cui viene calcolata la data della fine del mondo. Il documento è custodito nella Biblioteca Nazionale di Gerusalemme.
Il manoscritto originale di Isaac Newton in cui viene calcolata la data della fine del mondo. Il documento è custodito nella Biblioteca Nazionale di Gerusalemme.

Obbligo di recuperare le spese condominiali non pagate

La riforma del condominio ha imposto all'amministratore di recuperare gli oneri condominiali non pagati.

Il pagamento degli oneri condominiali trova il proprio titolo (del debito da pagare e del credito da riscuotere) in una delibera di un'assemblea di condominio e nel relativo piano di riparto.

La delibera costituisce, infatti, titolo sufficiente del credito del condominio e legittima non soltanto la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del condominio a pagare le somme nell'eventuale  processo oppositorio al decreto ingiuntivo (a cognizione piena).

Decreto ingiuntivo ordinario ex art. 633 cpc e decreto ingiuntivo (semplificato) ex art. 63 disp att cc

Il decreto ingiuntivo ex art. 63 disp att cc è una forma semplificata di decreto ingiuntivo ex art. 633 cpc, infatti, richiede solo una delibera dell'assemblea (che approva la spesa) e il piano di riparto.

Risulta evidente che in assenza di una delibera non è possibile richiedere il decreto ingiuntivo ex art. 63 disp att cc (che è una forma semplificata del decreto ingiuntivo ordinario ex art. 633 cpc).

In assenza di un piano di riparto approvato dall'assemblea è preclusa la strada del decreto ingiuntivo semplificato ex art. 63 disp att cc, ma è possibile usare un decreto ingiuntivo ordinario (se ne esistono i presupposti).

Contestazione della delibera e contestazione del decreto ingiuntivo

Il decreto ingiuntivo condominiale (ex art. 63 disp att cc) può essere contestato direttamente mediante l'opposizione a decreto ingiuntivo, oppure, indirettamente  mediante l'impugnazione ex art. 1137 cc della delibera assembleare.

In altri termini, l'aver richiesto ed ottenuto un decreto ingiuntivo non esclude la possibilità di poter presentare ex art. 1137 cc una citazione relativa alla delibera e contemporaneamente l'opposizione a decreto ingiuntivo.

Contestazione della delibera condominiale in sede di opposizione al decreto ingiuntivo

Di solito il procedimento di recupero del credito segue questo percorso: a) assemblea di condominio con delibera della spesa, b) impugnativa ex art. 1137 cc, conclusa la fase della contestazione alla delibera, segue c) il decreto ingiuntivo, d) opposizione al decreto ingiuntivo

In presenza di una delibera contestata ex art. 1137 cc, di solito, si aspetta l'esito del giudizio, ma può anche capitare che venga richiesto un decreto ingiuntivo e poi impugnata la delibera del condominio ex art. 1137 cc. (in quanto, ad esempio, la notifica della delibera è avvenuta con molto ritardo).

In queste situazioni ci si chiede se nell'ambito dell'opposizione al decreto ingiuntivo si possono sollevare contestazioni relative alla delibera ex art. 1137 cc. La risposta è nel senso che può essere contestata la delibera (in sede di opposizione a decreto ingiuntivo) se la delibera è nulla (cioè non ha mai prodotto effetti), mentre se la delibera è solo annullabile una tale contestazione non sarebbe possibile in sede di opposizione a decreto ingiuntivo (in quanto la delibera annullabile è efficace il giudice in sede di opposizione deve limitarsi a verificare che la delibera non ha perso efficacia).

Per costante giurisprudenza nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice deve limitarsi a verificare la perdurante esistenza ed efficacia delle relative delibere assembleari, senza poter sindacare, in via incidentale, la loro validità, essendo tale sindacato riservato al giudice davanti al quale dette delibere sono state impugnate

In altri termini, il condomino opponente non può far valere questioni attinenti alla validità della delibera condominiale di approvazione dello stato di ripartizione, ma solo questioni riguardanti l'efficacia di quest'ultima.

La delibera costituisce, infatti, titolo sufficiente del credito del condominio e legittima non soltanto la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del condominio a pagare le somme nel processo oppositorio a cognizione piena, il cui ambito è, dunque, ristretto alla verifica della (perdurante) esistenza della deliberazione assembleare di approvazione della spesa e di ripartizione del relativo onere

Il giudice deve quindi accogliere l'opposizione solo qualora la delibera condominiale abbia perduto la sua efficacia, per esserne stata l'esecuzione sospesa dal giudice dell'impugnazione, ex art. 1137, comma 2, c.c., o per avere questi, con sentenza sopravvenuta alla decisione di merito nel giudizio di opposizione ancorché non passata in giudicato, annullato la deliberazione.

Delibera annullata o dichiarata nulla dopo la sentenza relativa all'opposizione a decreto ingiuntivo

Se occorre procedere a due giudizi separati (opposizione a decreto ingiuntivo e impugnazione della delibera ex art. 1137 cc) è inevitabile considerare l'ipotesi in cui le due sentenze non siano contemporanee (oppure, addirittura, considerare l'ipotesi in cui l'opposizione ex art. 1137 cc venga accolta solo in sede di appello), in queste situazioni occorre chiedersi

  • se la sentenza che caduca la delibera (su cui è stato richiesto e concesso il decreto ingiuntivo) può essere portata in sede di opposizione al decreto in giuntivo anche dopo le preclusioni processuali
  • oppure se l'opposizione a decreto ingiuntivo non è stata coltivata (ed è iniziata l'esecuzione) è possibile esercitare l'opposizione a decreto ingiuntivo oppure chiedere la restituzione per l'indebito oggettivo

Produzione di documenti nuovi che inficiano il decreto ingiuntivo

Il  divieto  di produzione di documenti nuovi si riferisce si riferisce esclusivamente ai documenti che avrebbero potuto essere prodotti nel giudizio di merito, ma non si estende a quelli, successivi, comprovanti il venir meno dell'efficacia della deliberazione posta a base del provvedimento monitorio opposto.

Tale soluzione – che si pone sulla scia dell'indirizzo giurisprudenziale che ammette la produzione di documenti nuovi dai quali si ricavi la sopravvenuta cessazione della materia del contendere o la successiva formazione del giudicato esterno – si giustifica perché la sentenza che dichiara invalida la delibera condominiale posta a fondamento del decreto ingiuntivo opposto, sebbene non sia rilevante per le specifiche questioni di rito (indicate nell'art. 372 cpc nullità della sentenza impugnata; ammissibilità del ricorso e del controricorso), ma ha un'incidenza sul merito, e comprova la sopravvenuta formazione di una regula iuris operante in relazione alla decisione del caso concreto.

Diversamente, se non fosse consentita la produzione di tale documento, la Corte di cassazione dovrebbe rigettare il ricorso e lasciare in vita una sentenza che, se eseguita coattivamente, causerebbe la proposizione di un'opposizione all'esecuzione e, se eseguita spontaneamente, giustificherebbe la proposizione di un'azione di ripetizione dell'indebito in violazione dei più elementari principi di economia processuale.

Cass., civ. sez. II, del 30 aprile 2019, n. 11482        

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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