Distribuzione del ricavato dell'esecuzione forzata
Il ricavato dall'esecuzione forzata può riuscire a soddisfare tutti i creditori, ma, molto spesso, il ricavato dell'esecuzione forzata non riesce a soddisfare tutti i creditori, ed in un contesto di insufficienza della somma ricavata dall'esecuzione forzata a coprire tutti i debiti, è altamente probabile che sorgano delle contestazioni (tra creditori o tra creditori e debitore) relativamente alle modalità di distribuzione del ricavato.
Contestazioni relative alla distribuzione del ricavato ex art. 512 cpc (c.d. l'opposizione distributiva)
Le contestazioni (aventi ad oggetto la sussistenza o l'ammontare di uno o più crediti o circa la sussistenza di diritti di prelazione) che possono sorgere al momento della distruzione del ricavato ottenuto dall'esecuzione forzata sono regolate da una norma specifica l'art. 512 cpc. In modo generico tale norma prevede che queste contestazioni sono risolte (in prima battuta) dal giudice dell'esecuzione con ordinanza, eventualmente contro tale ordinanza è possibile proporre l'opposizione agli atti esecutivi 617 cpc.
Quindi, le contestazioni sulla distribuzione del ricavato attivano l'inizio di un subprocedimento (all'interno dell'esecuzione forzata) deformalizzato e diretto a definire la contestazione o la controversia in maniera "liquida" (immediata), tale subprocedimento si conclude con l'emanazione di un'ordinanza del giudice dell'esecuzione. Tale ordinanza (di solito) individua dei (nuovi) criteri per redigere un nuovo progetto di distribuzione delle somme ricavate dall'esecuzione forzata
Sicuramente l'ordinanza del giudice dell'esecuzione è un provvedimento che costituisce un atto esecutivo riconducibile alla previsione dell'art. 617 cpc.
Rapporti tra opposizione distributiva ex art. 512 cpc ed opposizione agli atti esecutivi 617 cpc
Descritta, in questo modo, la situazione si potrebbe facilmente descrivere l'ambito di applicazione delle due norme, nel senso che l'attuale formulazione della norma depone nel senso l'opposizione agli atti esecutivi non ha per oggetto direttamente il progetto di distribuzione, bensì l'ordinanza che risolve le contestazioni tra i creditori concorrenti o tra creditore e debitore circa la sussistenza o l'ammontare di uno o più erediti (o circa la sussistenza di cause di prelazione), sollevate all'udienza di approvazione del progetto.
Si potrebbe anche affermare che solo se ci sono delle contestazioni al progetto di distribuzione è possibile, successivamente, contestare l'ordinanza ex art. 512 cpc che risolve tali contestazioni con l'opposizione agli atti esecutivi, mentre se non sussistono contestazioni al progetto, non ci sarà l'ordinanza ex art. 512 cpc e il progetto di distribuzione non potrà essere contestato con l'opposizione agli atti esecutivi prevista dall'art. 512 cpc.
In altri termini, il presupposto per la contestazione del contenuto del progetto è la proposizione di una contestazione in sede distributiva, in modo che l'opposizione agli atti esecutivi è ammessa contro la decisione su tale contestazione, (se c'è contestazione) non contro il progetto in sé (se non c'è contestazione).
Le diverse ipotesi concrete
Più esattamente si possono verificare due situazioni, e cioè:
1) che il G.E., decidendo sulle contestazioni sorte all'udienza fissata ai sensi dell'art. 596 cod. proc. civ. avverso il progetto di divisione, le rigetti e confermi il progetto di distribuzione; e allora ciò che va impugnato ex art. 617 cod. proc. civ. è l'ordinanza che approva e dichiara esecutivo il progetto di distribuzione;
2) oppure che, decidendo sulle contestazioni, il G.E. le accolga, in tutto o in parte, ovvero ne accolga alcune e ne rigetti altre.
- 2a) In tale eventualità, il giudice dell'esecuzione potrà o redigere contestualmente il progetto di distribuzione che tenga conto di quanto deciso su tutte le contestazioni distributive e approvarlo con la stessa ordinanza (con la conseguenza che si verificherà una situazione processuale analoga alla precedente, nel senso che ciò che andrà, eventualmente, impugnata ex art. 617 cod. proc. civ. è l'ordinanza che approva e rende esecutivo il progetto)
- 2b) oppure potrà disporre la redazione (da parte dello stesso G.E. o di un suo delegato) di un nuovo progetto di distribuzione, che tenga conto dei criteri dettati con l'ordinanza con la quale ha deciso le contestazioni distributive; e allora se la parte intende contestare i criteri dettati dal G.E. per redigere il nuovo progetto di distribuzione, dovrà opporre, ai sensi degli artt. 512 e 617 cod. proc. civ., appunto l'ordinanza con la quale, decidendo la controversia distributiva, sono stati dettati dal G.E. i criteri per la redazione del nuovo progetto.
Rimane soltanto un'ipotesi in cui l'opposizione potrà essere rivolta avverso il nuovo progetto di distribuzione (o più esattamente contro l'ordinanza che lo rende esecutivo): quando l'opponente assuma che, nel redigere il nuovo progetto, siano rimasti disattesi i criteri dettati dal giudice per la sua predisposizione. Si vedrà di seguito come il presente ricorso non presenti elementi di specificità per far ritenere che nel caso specifico ricorra siffatta situazione processuale.
Rapporti tra opposizione distributiva 512 cpc ed opposizione all'esecuzione 615 cpc
La differenza tra l'una e l'altra forma di opposizione è data dal loro differente oggetto, l'una concernente il diritto a partecipare alla distribuzione (art. 512) e l'altra il diritto di procedere all'esecuzione forzata (art. 615). L'ambito oggettivo dell'art. 512 cpc e i limiti di applicazione dell'art. 512 cpc devono essere ricercati ed individuati nel fatto che non può formare oggetto di controversia in sede di distribuzione, ai sensi di tale norma, la contestazione del diritto della parte istante di procedere ad esecuzione forzata.
Cass., civ. sez. III, del 5 maggio 2016, n. 8950 in pdf