Ricevuto il decreto ingiuntivo, il debitore può decidere di contestare il decreto ingiuntivo, mediante la c.d. opposizione al decreto ingiuntivo.
L'opponente al decreto ingiuntivo anche se effettua l'opposizione (che di fatto è una citazione) conserva la posizione di debitore (almeno presunta), ma assume la posizione processuale di attore, questa particolare posizione di colui che si oppone al decreto ingiuntivo non modificano i poteri processuali.
Infatti, l'opponente ha tutti i poteri processuali che ha una qualsiasi parte che deve riceve una citazione o che deve effettuare una citazione.
In particolare l'opponente può chiamare in causa terzi. però, in questa situazione, l'opponente deve necessariamente chiedere al giudice, con l'atto di opposizione, l'autorizzazione a chiamare in giudizio il terzo al quale ritenga comune la causa sulla base dell'esposizione dei fatti e delle considerazioni giuridiche contenute nel ricorso per decreto.
In particolare l'opponente al decreto ingiuntivo può presentare una domanda riconvenzionale, cioè può estendere il tema della controversa oltre la mera contestazione del decreto ingiuntivo e del debito in questo evidenziato, e se la domanda riconvenzionale eccede i limiti della competenza del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo, questo è tenuto a rimettere al giudice dotato di competenza per valore più elevata solo la controversia relativa alla domanda riconvenzionale, in quanto sulla causa di opposizione a decreto ingiuntivo la competenza assume carattere funzionale e inderogabile ex art. 645 cpc.
Molto spesso, il decreto ingiuntivo viene notificato congiuntamente al precetto. In queste ipotesi, l'opponente ha la facoltà di proporre sia l'opposizione a decreto in giuntivo sia l'opposizione a precetto, in altri termini, occorre distinguere l'opposizione al decreto ingiuntivo occorre distinguere l'opposizione al precetto. Quando un decreto ingiuntivo (esecutivo) viene notificato con il precetto la contemporanea pendenza, di un'opposizione a decreto ingiuntivo e di un'opposizione a precetto, ha influenza esclusivamente sul piano degli accertamenti esperibili in ciascuno di tali procedimenti e sul conseguente contenuto della decisione adottabile nell'una e nell'altra sede, ma non comporta modificazioni della competenza, che rispettivamente appartiene, secondo criteri inderogabili, ex art. 645 cpc al giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo opposto ed ex art. 27 comma I cpc e 615 comma I cpc al giudice del luogo dell'esecuzione competente per materia e per valore.
Fino ad ora abbiamo analizzato i poteri dell'opponente al decreto ingiuntivo, ma non abbiamo valutato quale comportamento deve tenere il giudice in presenza di una opposizione a decreto ingiuntivo che va oltre la mera contestazione del decreto ingiuntivo o del debito.
Il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo deve seguire il noto principio in base al quale il giudice dell'opposizione è investito del potere dovere di pronunciare anche sulle eccezioni e sulla eventuale domanda riconvenzionale e non deve limitarsi —in violazione dell'art. 112 c.p.c – ad accertare solo la nullità del decreto ingiuntivo e della sua notificazione ex art. 644 c.p.c.
Questo perché l'opposizione a decreto ingiuntivo dà comunque luogo ad un giudizio ordinario di cognizione, che si sovrappone al procedimento monitorio, con la conseguenza che il giudice non può limitare la propria indagine.
Questo principio vale anche per il creditore che ha richiesto il decreto ingiuntivo, quindi il giudice deve valutare se il credito esiste ed in quale misura.
Cass., civ. sez. II, del 16 giugno 2015, n. 12745 in pdf