Il debitore che riceve un decreto ingiuntivo ha la possibilità di sollevare tutte le contestazioni (di merito e di procedura) relative al decreto ingiuntivo emesso e alla pretesa di pagamento contenuta nel decreto ingiuntivo con quella che viene comunemente chiamata opposizione al decreto ingiuntivo.
E' opportuno precisare che il debitore quando riceve il decreto ingiuntivo ha a sua disposizione, oltre che la strada dell'opposizione a decreto ingiuntivo (645 cpc) anche la strada dell'opposizione a precetto ex art. 615 cpc (se il decreto ingiuntivo è esecutivo ed è stato notificato anche il precetto); la scelta relativa alla strada ad intraprendete è lasciata al debitore, fermo restando che si tratta di due strade (non alternative) ma sicuramente diverse, per giudice competente e per contestazioni sollevabili.
Tralasciando la strada dell'opposizione a precetto (615 cpc) ed analizzando la strada dell'opposizione a decreto ingiuntivo, il debitore con l'opposizione a decreto ingiuntivo potrebbe contestare un difetto di notifica del decreto ingiuntivo, salvo, poi, individuare il mezzo migliore per contestare la notifica dell'ufficiale giudiziario (mera eccezione di invalidità o querela di falso) e il procedimento più adatto, (opposizione a decreto ingiuntivo o all'esecuzione).
Si potrebbe anche contestare l'inesistenza del titolo esecutivo. Come si potrebbe contestare l'incompetenza del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo (in alcuni casi è il giudice che sarebbe competente per la causa ordinaria, in altri è il giudice del luogo in cui si trova l'immobile ex art. 23 cpc per le cause relative al recupero degli oneri condominiali).
Senza considerare la possibilità di eccepire il pagamento di quanto dovuto.
In sede di opposizione a decreto ingiuntivo, il debitore può anche presentare delle ulteriori domande dirette a contestare l'ingiunzione di pagamento contenuto nel decreto ingiuntivo (basta pensare all'ipotesi in cui il committente riceve un decreto ingiuntivo per lavori edili non pagati, ma il committente ha ricevuto dei danni dall'esecuzione dell'opera o l'opera è stata eseguita con vizi, oppure, occorre quantificare la penale per il ritardo).
Risulta evidente che, in queste ipotesi, il decreto ingiuntivo potrebbe trasformarsi in un'arma a doppio taglio, poiché colui che apparentemente è un debitore risulta essere un creditore.
La domanda riconvenzionale potrebbe essere, però, un problema n quanto in alcune ipotesi, potrebbe superare la competenza del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo (es. decreto ingiuntivo emesso dal giudice di pace per euro 1500 domanda riconvenzionale per risarcimento danni pari ad euro 32000 presentata con l'opposizione a decreto ingiuntivo).
In queste situazioni si potrebbe optare per spostare tutto il procedimento (opposizione a decreto ingiuntivo e domanda riconvenzionale) al giudice compente per la domanda riconvenzionale, oppure si potrebbe pensare di conservare presso il giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo il l'opposizione al decreto ingiuntivo e separare solo la domanda riconvenzionale rimettendo la questione al giudice competente.
Sul punto è stato stabilito che occorre seguire tale strada, perché in tema di procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo emesso dal giudice di pace, la competenza per l'opposizione, attribuita dall'art. 645 cod. proc. civ. all'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto, ha carattere funzionale e inderogabile — stante l'assimilabilità del giudizio di opposizione a quello di impugnazione — per cui nel caso in cui sia proposta dall'opponente domanda riconvenzionale eccedente i limiti di valore della competenza del giudice di pace, questi è tenuto a separare le due cause, trattenendo quella relativa all'opposizione e rimettendo l'altra al tribunale.
Il problema non ha solo carattere giuridico, ma anche sostanziale, infatti, alla luce di tale orientamento il debitore deve stare molto attento alla scelta processuale che intende assumete, in quanto nelle ipotesi in cui l'opposizione coincide solo con la domanda riconvenzionale, il debitore che si vedrà scindere il procedimento di opposizione in due (come nell'ipotesi di decreto ingiuntivo emesso dal GdP e di domanda riconvenzionale proposta in sede di opposizione a decreto ingiuntivo di valore eccedente la competenza del GdP), sarà sicuramente soccombente nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (con aggravio di spese legali ed eventuale lite temeraria ex art. 96 cpc), mentre sarà (dovrebbe risultare) vincente sulla domanda riconvenzionale, ecco, dunque, che una scelta economicamente vantaggiosa (e processualmente corretta) sarebbe quella di pagare il decreto ingiuntivo ed iniziare un procedimento di risarcimento del danno ex novo presso il giudice compente (non usando il procedimento dell'opposizione al decreto ingiuntivo).
Cass., civ. sez. VI, del 5 maggio 2015, n. 8906 in pdf