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Opponibilità delle limitazioni alla rappresentanza degli enti ecclesiastici

La Cassazione del 14.11.2017 n. 26826 ha stabilito che in tema di contratti stipulati da enti ecclesiastici, in base all’art. 18 della legge n. 222/1985, le limitazioni ai poteri di rappresentanza degli enti e l’assenza dei controlli previsti dal codice di diritto canonico ovvero oggetto di pubblicazione, costituenti oggetto di eccezione in senso stretto riservata all’ente stipulante, sono opponibili ai terzi, a prescindere dallo stato soggettivo di questi ultimi.
A cura di Paolo Giuliano
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Gli enti giuridici

Il legislatore ammette l'esistenza di enti giuridici (diversi e distinti dalle persone fisiche che fanno parte dell'ente), si potrebbe pensare alle associazioni, riconosciute o non riconosciute, oppure alle società (di persone o di capitali).

Tutti questi enti presentano due grosse aree di problematiche: a)  la responsabilità per i debiti sorti durante la vita degli enti; b) l'identificazione del soggetto che rappresenta l'ente (e, che è può, di conseguenza, obbligarsi o assumere diritti in nome  e per conto dell'ente).

Responsabilità per i debiti

Non esiste una regola generale, ma si può dire che, in alcune ipotesi è lo stesso legislatore che fornisce la soluzione, riconoscendo all'ente la piena personalità giuridica (equiparando l'ente ad una persona fisica) risolvendo alla base la questione relativa alla responsabilità per i debiti, basta pensare alle società di capitali e alle fondazioni; in altre ipotesi la situazione è più sfumata e occorre valutare l'esistenza (o meno) di norme che regolano la responsabilità per i debiti dell'ente (ad esempio nelle associazioni non riconosciute la responsabilità per i debiti sociali è solidale tra l'ente e coloro che hanno assunto l'obbligazione).

I limiti alla rappresentanza

Anche per i poteri relativi alla rappresentanza dell'ente (e i limiti alla rappresentanza non esiste una regola generale).

Di solito, viene applicato il cd principio dell'affidamento  in base al quale l'ente (per rendere inefficace un atto compiuto in nome dell'ente, ma in mancanza dei poteri rappresentativi) dovrebbe  dimostrare l'esistenza delle limitazioni al potere di rappresentanza e la conoscenza del vizio da parte dell'altro contraente.

Un regime del genere, secondo diverse gradazioni, è previsto per l'attività negoziale degli enti di diritto privato (ad esempio, per gli atti delle società di capitali, gli artt. 2384 e 2475-bis c.c., prevedono che le limitazioni ai poteri degli amministratori, che hanno la generale rappresentanza della società, anche se pubblicate, non sono opponibili ai terzi, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società; ovvero, in termini meno rigorosi, per gli atti delle associazioni e delle fondazioni, l'art. 19 c.c., dispone che le suddette limitazioni, se non pubblicate, non possono essere opposte ai terzi, salvo che si provi che essi ne erano a conoscenza).

Enti non regolati dal codice civile

La situazione si complica nel momento in cui si scopre che non esistono solo gli enti regolati dal codice civile, ma esistono anche degli altri enti regolati dal norme speciali (ad esempio gli enti ecclesiastici), in queste situazioni occorre verificare se (ed entro quali limiti i principi generali in materia di enti presenti nel codice civile sono stati accolti o derogati).

La rappresentanza e le limitazioni negoziali degli enti ecclesiastici

Per quanto riguarda gli enti ecclesiastici l'art. 18 della legge 20 maggio 1985 n. 222 («Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi») stabilisce che «ai fini dell'invalidità o inefficacia di negozi giuridici posti in essere da enti ecclesiastici non possono essere opposte a terzi, che non ne fossero a conoscenza, le limitazioni dei poteri di rappresentanza o l'omissione di controlli canonici che non risultino dal codice di diritto canonico o dal registro delle persone giuridiche».

In base a tale disposizione, dunque, ai fini della validità degli atti degli enti ecclesiastici, con riguardo alle eventuali limitazioni dei poteri di rappresentanza e alla sussistenza dei necessari controlli canonici, non può ritenersi applicabile il principio di diritto relativo all'affidamento. 

Infatti, in base all'art. 18 della legge n. 222/1985 le limitazioni ai poteri di rappresentanza degli enti ecclesiastici e l'assenza dei controlli, laddove siano previsti dal codice di diritto canonico ovvero siano stati oggetto di pubblicazione, sono comunque opponibili ai terzi, a prescindere dallo stato soggettivo di questi ultimi (che è invece rilevante solo nel diverso caso di limitazioni non pubblicate o non previste dal codice di diritto canonico).

Ne consegue che, quando si discussione relativamente alla sussistenza di controlli previsti dal codice di diritto canonico (e precisamente la licenza della Santa Sede, indicata come necessaria dagli enti ricorrenti, ai sensi dei canoni 1715, §2, 638, § 3, e 1292, § 2, del codice di diritto canonico), occorre valutare se 1) la della necessità delle autorizzazioni previste dal codice di diritto canonico in relazione alla natura degli enti stipulanti e del contratto concluso; 2) la necessità dell'esistenza e dell'efficacia in concreto di dette autorizzazioni.

Quindi,  «in tema di contratti stipulati da enti ecclesiastici, in base all'art. 18 della legge n. 222/1985, le limitazioni ai poteri di rappresentanza degli enti e l'assenza dei controlli previsti dal codice di diritto canonico ovvero oggetto di pubblicazione, costituenti oggetto di eccezione in senso stretto riservata all'ente stipulante, sono opponibili ai terzi, a prescindere dallo stato soggettivo di questi ultimi».

Cass., civ. sez. III, del 14 novembre 2017, n. 26826

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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