I c.d. legittimari
Nell'ambito ereditario i legittimari sono degli eredi a cui la legge riserva una parte dell'eredità; di solito si tratta di parenti stretti del de cuius (moglie, figli, genitori), ai quali, per tradizione storica e morale, hanno diritto ad avere una quota dell'eredità del loro congiunto.
I legittimari esclusi dall'eredità o semplicemente lesi nella loro quota
I legittimari possono trovarsi in due posizioni diverse:
- possono essere completamente esclusi dall'eredità (in quanto il testatore ha lasciato tutto il suo patrimonio ad altri soggetti oppure ha donato tutto il suo patrimonio ad altri soggetti);
- oppure possono aver ricevuto una quota inferiore a quanto previsto per legge in quanto il testatore ha lasciato o donato una parte più ampia del suo patrimonio ad altri soggetti
Non è opportuno in questa sede indicare come effettuare i calcoli per quantificare la quota dei legittimari
La tutela del legittimario: scelta discrezionale del legittimario
Anche se la legge riserva al legittimario una quota dell'eredità e anche se il legittimario ha il diritto (e potere) di ottenere la quota riconosciuta per legge sull'eredità, la scelta se esercitare effettivamente questi diritti è una scelta esclusiva e discrezionale del legittimario.
In altri termini, spetta al legittimario completamente escluso dall'eredità o semplicemente leso nella sua quota decidere se ottenere (o meno) quanto dovuto. Se il legittimario non esercita il suo diritto, le disposizioni ereditarie o le donazioni resteranno immutate. Quindi, anche in presenza di un legittimario leso o escluso dall'eredità, se il legittimario accetta (e non contesta) le disposizioni del testatore, queste restano valide ed efficaci.
La tutela del legittimario: strada giudiziaria o strada negoziale (accordi di reintegra della legittima)
Nel momento in cui il legittimario decide di tutelare i propri diritti patrimoniali ha a sua disposizioni due strade: stipulare un accordo (contratto) con il quale verrà reintegrato nella quota dovuta (c.d. accordi di reintegrazione della legittima) oppure intraprendere la via giudiziaria.
L'azione processuale di riduzione
L'esercizio dell'azione di riduzione non richiede formule peculiari potendo anche essere esercitata mediante la semplice dichiarazione (intendendo esercitare, come esercito, l'azione di riduzione).
Anche se l'esercizio dell'azione di riduzione non richiede formule solenni, è sempre necessario che l'erede leso, quanto esercita l'azione di riduzione, provi le sue affermazioni (e, quindi, la lesione subita).
Quindi, in particolare, il legittimario che proponga l'azione di riduzione ha l'onere di indicare entro quali limiti sia stata lesa la sua quota di riserva, determinando con esattezza il valore della massa ereditaria nonché quello della quota di legittima violata dal testatore.
A tal fine, l'attore ha l'onere di allegare e comprovare tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della sua quota di riserva (potendo solo in tal modo il giudice procedere alla sua reintegrazione), oltre che di proporre, sia pure senza l'uso di formule sacramentali, espressa istanza di conseguire la legittima, previa determinazione della medesima mediante il calcolo della disponibile e la susseguente riduzione delle donazioni compiute in vita dal "de cuius".
In relazione al principio sancito dagli artt. 555 e 559 c.c., l'attore deve altresì¬ indicare il valore e l'ordine cronologico in cui sono stati posti in essere i vari atti di disposizione, non potendo l'azione di riduzione essere sperimentata rispetto alle donazioni se non dopo esaurito il valore dei beni di cui è¨ stato disposto per testamento, e cominciando, comunque, dall'ultima, per poi risalire via via alle anteriori.
Le allegazioni che devono accompagnare la proposizione di una domanda di riduzione non possono, per quanto finora ribadito, essere limitate alla generica prospettazione dell'avvenuta lesione della quota di legittima, ma devono includere l'individuazione delle porzioni di riserva e di disponibile, nonchè degli atti di disposizione compiuti dal defunto, in modo che il convenuto ed il giudice siano messi in condizione di conoscere in quali termini sia chiesta la reintegrazione, a prescindere dal successivo assolvimento dell'onere probatorio al riguardo.
Azione di riduzione e divisione dell'eredità
L'azione di divisione e l'azione di reintegrazione di quota legittima o di riduzione presentano una netta differenza sostanziale, perchè¨ l'esercizio della prima ha come condizione imprescindibile l'esistenza di una comunione tra gli aventi diritto all'eredità , comunione che non sussiste, invece, quando il de cuius abbia esaurito il suo patrimonio a favore di alcuni di costoro con esclusione degli altri, mediante atti di donazione o con disposizioni testamentarie.
Perciò, il legittimario, che sostenga di essere stato leso nei suoi diritti, deve, in tal caso, domandare anzitutto la riduzione del testamento o delle donazioni, e solo nell'eventualità che l'istanza sia accolta, può poi essere presa in esame la domanda di divisione, che egli abbia anche proposto; domanda che, pur non essendo incompatibile con la prima, costituisce, tuttavia, un posterius rispetto a questa, dato che, soltanto nella menzionata eventualità , viene a stabilirsi una comunione tra il legittimario ed i beneficiari delle predette attribuzioni patrimoniali relativamente a quei beni che, oggetto di tali attribuzioni, sono in tal modo ricondotti nel patrimonio ereditario.
Allorchè il de cuius abbia, allora, attribuito con testamento tutto il suo patrimonio, pretermettendo alcuni legittimari, questi non partecipano, de jure, alla comunione per il semplice fatto che si sia aperta la successione, giacchè il loro diritto sui beni ereditari può realizzarsi soltanto mediante l'esperimento dell'azione di riduzione.
Per ragioni di economia processuale, viene tuttavia consentito, in ipotesi del genere, che le azioni di riduzione e di divisione siano proposte cumulativamente nello stesso processo, la seconda in subordine all'accoglimento della prima, la quale ha di certo carattere pregiudiziale.
Da tali premesse di carattere sostanziale inevitabilmente discende, sotto il versante processuale, che la domanda di reintegrazione della quota di riserva non può ritenersi implicitamente contenuta in quella di divisione e, se proposta nel corso del giudizio di scioglimento della comunione, essa va considerata come domanda nuova, per diversità di causa petendi e di petitum rispetto a quella di divisione che sia stata inizialmente sperimentata.
Cass. civ. sez. II del 10 aprile 2017 n 9192