Il legislatore con il Decreto Legislativo del 28.12.2013 n. 154 riconosce l'importanza del rapporto e del legame tra generazioni.
La ratio di questa innovazione legislativa si basa sul riconoscimento non solo del legame affettivo nonno – nipote, ma è anche (e soprattutto) dell'importanza del legame culturale tra generazioni, questo scambio permette la trasmissione di conoscenze ed esperienze accumulate nell'arco di più generazioni.
Dalla ratio, sopra esposta, deriva la codificazione del diritto dei nonni a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni, (la locuzione "diritto" è espressamente usata dal legislatore proprio per qualificare e rafforzare questo legame nonni-nipoti). E' opportuno notare che il legislatore non parla del diritto di "avere" legami, ma riconosce il diritto a "mantenere" legami, cioè il legislatore presuppone che i nonni abbiano già un legame con i nipoti e si preoccupa di preservare (di far continuare) questo legame proteggendolo da eventuali interruzioni. Inoltre, il legame, non deve essere di "qualsiasi tipo" (ad esempio solo formale) ma deve essere "significativo" (cioè deve essere tale da portare ad uno scambio di conoscenze tra generazioni o, quanto meno, deve essere tanto importante da lasciare traccia nella crescita umana e culturale del nipote).
Si è in presenza di una scelta precisa e consapevole del legislatore, questa valutazione è confermata dal fatto che il contenuto dell'art. 317 bis c.c. è ripetuto nel successivo articolo 337 ter c.c. , nel quale il legislatore regola il diritto dei nonni (di entrambi i coniugi) di frequentare i nipoti anche in seguito alla separazione o divorzio dei genitori.
L'articolo del codice, ovviamente, si riferisce ai nipoti minorenni, posto che i nipoti maggiorenni possono decidere in modo autonomo quali legami coltivare.
Il legislatore parla del rapporto con gli "ascendenti", in senso tecnico gli ascendenti comprendono non solo i nonni, ma anche i bis-nonni, questa forma volutamente generica (ma giuridicamente corretta) permette di applicare lo stesso diritto anche ai bis-nonni, del resto, con l'allungarsi della vita umana, è possibile che il nipote non abbia più solo rapporti con il classico nonno, ma anche con i bis-nonni.
E' opportuno notare che non si è in presenza del classico principio, che resta solo sulla "carta" in quanto privo di tutela, al contrario, il legislatore ha previsto l'intervento dell'Autorità Giudiziaria se all'ascendete è impedito l'esercizio del diritto ad avere un legame con il nipote.
Decreto Legislativo del 28.12.2013 n. 154
Art. 42 Modifiche all'articolo 317-bis del codice civile
1. L'articolo 317-bis del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 317-bis.
Rapporti con gli ascendenti
Gli ascendenti hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni.
L'ascendente al quale e' impedito l'esercizio di tale diritto puo' ricorrere al giudice del luogo di residenza abituale del minore affinche' siano adottati i provvedimenti piu' idonei nell'esclusivo interesse del minore. Si applica l'articolo 336, secondo comma.".