Il Decreto Legge c.d. Destinazione Italia, al fine di eliminare le frodi assicurative, interviene pesantemente sulla certezza della prova negli incidenti d'auto, ponendo dei limiti (preclusioni) non processuali, (non presenti nel codice di procedura civile, ma in leggi extra – processuali) molto forti, inoltre, il decreto introduce prove "elettroniche", questo perché il decreto cerca di eliminare prove basate sulla persona fisica, (non certe), a vantaggio di prove elettroniche (certe o, quanto meno, non facilmente alterabili), anche in questa ipotesi, le "prove" non sono regolate dal codice civile o dal codice di procedura, ma da leggi estranee al sistema tradizionalmente usato per regolare la materia.
Infatti, il Decreto Legge introduce la cd. scatola nera e la sua funzione probatoria, prevedendo (con il nuovo art. 132 comma 1 bis codice delle assicurazioni) che le risultanze delle scatole nere degli autoveicoli "formano piena prova", nei procedimenti civili, dei fatti cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento del predetto dispositivo". Si tratta di una prova assunta in modo unilaterale, fuori dal processo, in cui la controparte difficilmente potrà valutare la "validità" anche solo nei limiti del funzionamento del dispositivo, non avendo accesso al meccanismo elettronico.
Il Decreto Legge interviene anche sui testimoni degli incidenti, prevedendo (con il nuovo art. 135 bis del codice delle assicurazioni) che l’identificazione di eventuali testimoni sul luogo dell'incidente deve risultare dalla denuncia di sinistro prevista dall’articolo 143 e dalla richiesta di risarcimento presentata all’impresa di assicurazione ai sensi degli articoli 148 e 149 (oppure dai verbali delle autorita’ di polizia intervenute sul luogo dell’incidente).
L’identificazione dei testimoni avvenuta in un momento successivo comporta l’inammissibilita’ della prova testimoniale addotta, si tratta di una inammissibilità rilevabile d'ufficio, infatti, il nuovo art. 135 ter codice delle assicurazioni, prevede che in caso di giudizio, il giudice, sulla base della documentazione prodotta, non ammette le testimonianze che non risultino acquisite secondo le modalità previste dall'art. 135 comma 3-bis codice assicurazioni.
Inoltre, il nuovo art. 135 quater del codice delle assicurazioni prevede che il giudice deve verificare se i testimoni non sono già presenti in altre cause, in caso di presenza delle stesse persone come testimoni in piu’ di tre cause negli ultimi cinque anni, trasmette l’informativa alla Procura della Repubblica competente per gli ulteriori accertamenti.
E' opportuno segnalare che il medesimo Decreto Legge ha anche modificato l'art. 2947 c.c. inserendo una decadenza di 90 giorni per il danneggiato in un incidente, aggravando la posizione di quest'ultimo.
Il Decreto Legge del 23 dicembre 2013 n. 145
(c.d.Destinazione Italia)
in G.U. del 23 dicembre 2013 n. 300
in vigore dal 24 dicembre 2013
Art. 8 Disposizioni in materia di assicurazione r.c. auto
1. Al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, recante il Codice delle assicurazioni private, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dell’articolo 128, dopo la lettera b) e’ inserita la seguente: «c) per i veicoli a motore adibiti al trasporto di persone classificati nelle categorie M2 e M3 ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 30 aprile 1992, recante il Nuovo codice della strada, i contratti devono essere stipulati per importi non inferiori a dieci milioni di euro per sinistro per i danni alla persona, indipendentemente dal numero delle vittime, e a un milione di euro per sinistro per i danni alle cose, indipendentemente dal numero dei danneggiati.»;
b) all’articolo 132, il comma 1 e’ sostituito dai seguenti:
1. Le imprese di assicurazione sono tenute ad accettare, secondo le condizioni di polizza e le tariffe che hanno l’obbligo di stabilire preventivamente per ogni rischio derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, le proposte per l’assicurazione obbligatoria che sono loro presentate, fatta salva la necessaria verifica della correttezza dei dati risultanti dall’attestato di rischio, nonche’ dell’identita’ del contraente e dell’intestatario del veicolo, se persona diversa. Le imprese richiedono ai soggetti che presentano proposte per l’assicurazione obbligatoria di sottoporre volontariamente il veicolo ad ispezione, prima della stipula del contratto. Qualora si proceda ad ispezione ai sensi del secondo periodo, le imprese praticano una riduzione rispetto alle tariffe stabilite ai sensi del primo periodo. Le imprese di assicurazione possono proporre la stipula di contratti che prevedono l’installazione di meccanismi elettronici che registrano l’attivita’ del veicolo, denominati scatola nera o equivalenti, o ulteriori dispositivi, individuati con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico del 25 gennaio 2013, n. 5, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 5 febbraio 2013. Se l’assicurato acconsente all’installazione dei meccanismi di cui al quarto periodo, i costi di installazione, disinstallazione, sostituzione e portabilita’ sono a carico dell’impresa che deve applicare, all’atto della stipulazione del contratto, una riduzione significativa del premio rispetto ai premi stabiliti ai sensi del primo periodo. Tale riduzione, in caso di contratto stipulato con un nuovo assicurato, non e’ inferiore al sette per cento dell’importo risultante dalla somma dei premi RCA incassati nella Regione dalla medesima compagnia nell’anno precedente divisa per il numero degli assicurati nella stessa Regione. In caso di scadenza di un contratto e di stipula di un nuovo contratto di assicurazione tra le stesse parti, l’entita’ della riduzione del premio come sopra determinata, per la prima volta in cui si realizzano le condizioni previste dal presente comma, non puo’, comunque, essere inferiore al sette per cento del premio applicato all’assicurato nell’anno precedente. Resta fermo l’obbligo di rispettare i parametri stabiliti dal contratto di assicurazione.
1-bis. Quando uno dei veicoli coinvolti in un incidente risulta dotato di un dispositivo elettronico che presenta le caratteristiche tecniche e funzionali stabilite a norma del presente articolo e dell’articolo 32, commi 1-bis e 1-ter, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le risultanze del dispositivo formano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento del predetto dispositivo.
1-ter. L’interoperabilita’ dei meccanismi elettronici che registrano l’attivita’ del veicolo di cui all’articolo 32, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e’ garantita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, attraverso un servizio unico di raccolta dei dati, anche affidato in concessione, da costituirsi presso le strutture tecniche del centro di coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla viabilita’ e sulla sicurezza stradale di cui all’articolo 73 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. A tal fine, a decorrere dal 1° ottobre 2014, i dati sull’attivita’ del veicolo sono trasmessi direttamente dai meccanismi elettronici di bordo al suddetto centro, che ne e’ titolare e responsabile ai fini dell’interoperabilita’. Le informazioni sono successivamente trasmesse dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alle compagnie di assicurazioni competenti per ciascun veicolo assicurato. I dati sono trattati dalla impresa di assicurazione nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. L’impresa di assicurazione e’ titolare del trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 28 del citato decreto legislativo n. 196 del 2003. E’ fatto divieto per l’assicurato di disinstallare, manomettere o comunque rendere non funzionante il dispositivo installato. In caso di violazione da parte dell’assicurato del divieto di cui al terzo periodo la riduzione del premio di cui al presente articolo non e’ applicata per la durata residua del contratto. Con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro trenta giorni dalla entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente comma, sentito l’IVASS, sono disciplinate le caratteristiche tecniche, le modalita’ e i contenuti dei trasferimenti di informazioni disposti al presente comma.».
c) all’articolo 135, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. L’identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell’incidente deve risultare dalla denuncia di sinistro prevista dall’articolo 143, nonche’ dalla richiesta di risarcimento presentata all’impresa di assicurazione ai sensi degli articoli 148 e 149. Fatte salve le risultanze contenute in verbali delle autorita’ di polizia intervenute sul luogo dell’incidente, l’identificazione dei testimoni avvenuta in un momento successivo comporta l’inammissibilita’ della prova testimoniale addotta.
3-ter. In caso di giudizio, il giudice, sulla base della documentazione prodotta, non ammette le testimonianze che non risultino acquisite secondo le modalita’ previste dal comma 3-bis. Il giudice dispone l’audizione dei testimoni che non sono stati indicati nel rispetto del comma 3-bis nei soli casi in cui risulti comprovata l’oggettiva impossibilita’ della loro tempestiva identificazione.
3-quater. Nei processi attivati per l’accertamento della responsabilita’ e la quantificazione dei danni, il giudice verifica la eventuale ricorrenza dei medesimi testimoni gia’ chiamati in altre cause nel settore dell’infortunistica stradale e, ove riscontri, anche avvalendosi dell’archivio integrato informatico di cui all’articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, la ricorrenza dei medesimi nominativi in piu’ di tre cause negli ultimi cinque anni, trasmette l’informativa alla Procura della Repubblica competente per gli ulteriori accertamenti. Il presente comma non si applica agli ufficiali e agli agenti delle autorita’ di polizia che sono chiamati a testimoniare.».