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Nullità del precetto e sanatoria del precetto per raggiungimento dello scopo

La Cassazione del 16.10.2017 n. 24291 ha stabilito che la funzione tipica dell’atto di precetto è di consentire al debitore di adempiere spontaneamente all’obbligazione, così da prevenire l’esecuzione forzata, questo comporta che non potrà  aversi sanatoria ex art. 156 cpc comma 3 del vizio di notifica dell’atto di precetto se nel frattempo il pignoramento è stato già  eseguito.
A cura di Paolo Giuliano
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La sanzione della nullità prevista dal codice civile e la sanzione della nullità prevista dal codice di procedura civile

La sanzione della nullità nel diritto sostanziale (1418 cc – 1424 cc) prevede che l'atto colpito dalla nullità  non produce effetti, non è sanabile, la nullità è rilevabile da chiunque ne abbia interesse ed è rilevabile in ogni stato e grado del procedimento anche d'ufficio.  La nullità può essere espressamente prevista dalla legge oppure può anche essere implicita e desunta da altri principi.

La sanzione della nullità è prevista anche nel diritto processuale, ma è regolata da una norma specifica, infatti, l'art. 156 cpc stabilisce che la nullità processuale può essere solo espressa, ma la nullità non può essere mai pronunziata se l'atto processuale ha raggiunto lo scopo prefissato (si tratta di un'ipotesi di convalida dell'atto nullo).

Risulta evidente che la nullità presenta degli aspetti diversi se è sanzione un atto di diritto sostanziale o un atto processuale.

Il raggiungimento dello scopo degli atti processuali

Come si è visto la sanzione della nullità nell'ambito processuale può essere bloccata se l'atto raggiunge lo scopo prefissato. Preso atto che il raggiungimento dello scopo è l'elemento che sana la nullità dell'atto occorre valutare quando ogni singolo atto raggiunge lo scopo prefisso.

La peculiarità della convalida dell'atto processuale nullo è data proprio dal fatto che non è possibile descrivere un unico momento (sempre costante) nel quale l'atto ha raggiunto lo scopo, ma occorre – atto per atto – individuare quando l'atto nullo ha raggiunto lo scopo prefigurato dal legislatore.

Il raggiungimento dello scopo dell'atto di precetto

Come si ricava chiaramente dagli art. 480 primo comma cpc e 482 cpc la funzione tipica dell'atto di precetto è di consentire all'intimato di adempiere spontaneamente all'obbligazione portata dal titolo esecutivo, così  da prevenire l'esecuzione forzata (del cui avvio altrimenti, con quello stesso atto, il debitore viene preavvertito).

Che lo scopo dell'atto di precetto è quello di evitare l'esecuzione forzata si deduce anche da fatto che, da un lato,  il creditore può iniziare l'esecuzione forzata solo dopo 10 giorni dalla notifica dell'atto di precetto, dall'altro, il creditore può essere dispensato dal termine di dieci giorni (che deve intercorrere fra la notificazione dell'atto di precetto e l'inizio dell'esecuzione forzata) solo in presenza di pericolo nel ritardo.

Altra conferma della funzione dell'atto di precetto si deduce anche dalla differenza tra la sospensione dell'esecuzione che può essere chiesta dopo l'opposizione a precetto e la sospensione dell'esecuzione.

Infatti, la differenza fra il provvedimento di sospensione previsto dall'art. 615, primo comma cpc, in caso di opposizione a precetto, e quello di cui all'art. 624 cpc, in pendenza della procedura esecutiva, può essere individuato in questo: il primo interviene prima del pignoramento e serve a prevenire l'apposizione, sui beni del debitore, del vincolo che viene attuato mediante il pignoramento; il secondo interviene dopo il pignoramento e lascia integri gli effetti del pignoramento (compreso il vincolo sui beni) e ha, quale unica conseguenza diretta, che non può essere compiuto nessun altro atto esecutivo (art. 626 cpc).

La conoscenza dell'atto di precetto (evento sanante) si è verificata prima del pignoramento o dopo il pignoramento

Il procedimento esecutivo è un susseguirsi di atti alcuni dei quali possono/devono essere portati a conoscenza del debitore, resta da chiedersi se il momento in cui il debitore ha conoscenza dell'esecuzione è irrilevante ai fini della sanatoria.

In altri termini, la conoscenza dell'atto di precetto può avvenire prima del pignoramento o dopo il pignoramento, in questa situazione, occorre chiedersi se può ritenersi sanato per raggiungimento dello scopo il vizio di notificazione di un atto di precetto, quando l'evento sanante si è verificato dopo la trascrizione del pignoramento immobiliare.

Se lo scopo cui è preordinato l'atto di precetto è quello di consentire all'intimato di prevenire l'attuazione del pignoramento e, quindi, di evitare l'esecuzione forzata, (mediante il pagamento spontaneo o  proponendo  opposizione  con  contestuale richiesta di sospensione pre-esecutiva), non potrà  aversi sanatoria ex art. 156, terzo comma, cpc del vizio di notifica dell'atto di precetto se nel frattempo il pignoramento è stato già  eseguito.

In simili circostanze non si può ritenere che la nullità  della notifica dell'atto di precetto venga  sanata dal raggiungimento dello scopo, atteso che la sanatoria potrebbe intervenire solo qualora sia provato che l'opponente abbia avuto conoscenza dell'avvenuta notifica del precetto prima della esecuzione del pignoramento e in tempo utile per adempiere spontaneamente evitando il pignoramento stesso e le relative spese.

Su queste premesse la Cassazione ha affermato i seguenti principi di diritto:

"Il vizio di notificazione dell'atto di precetto è sanato – ai sensi dell'art. 156, terzo comma, cod. proc. civ. – in virtù della proposizione dell'opposizione, quale dimostrazione dell'intervenuta conoscenza dell'atto, solo quando è provato che tale conoscenza si è avuta in tempo utile per consentire all'intimato di prevenire l'attuazione del pignoramento".

"Il vizio di notificazione dell'atto di precetto, della cui esistenza il debitore sia giunto a conoscenza solamente nel momento in cui stato eseguito il pignoramento, non è più sanabile per il raggiungimento dello scopo, giacchè lo scopo tipico dell'atto di precetto è di porre il debitore nelle condizioni di poter adempiere spontaneamente, evitando il pignoramento stesso e le relative spese".

Cass. civ. sez. III del 16 ottobre 2017 n. 24291

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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