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Opinioni

Notifica per pubblici proclami

La Cassazione del 10.5.2018 n. 11299 ha affermato che la mancanza dei presupposti di fatto in presenza dei quali viene autorizzata la notificazione per pubblici proclami può essere denunziata in sede di gravame dal convenuto rimasto contumace.
A cura di Paolo Giuliano
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Le notifiche ordinarie

L'inizio di un procedimento giudiziario (almeno nella sua fase introduttiva mediante l'atto di citazione)  richiede che l'atto giudiziario sia notificato alla controparte prima del deposito del fascicolo processuale in tribunale.

Anche se la notifica (che di fatto è la materiale consegna di un documento ad un altro soggetto) può sembrare relativamente semplice presenta diverse problematiche.

La notifica presso l'abituale dimora

La notifica dovrebbe essere effettuata presso la residenza anagrafica, ma viene considerata valida anche la notifica presso la dimora non anagrafica, ma abituale. La discrasia tra residenza anagrafica e residenza effettiva (e di conseguenza la validità della notifica) può essere provata in ogni modo.

La notifica a persona giuridica e a più persone fisiche

Chiamata in giudizio può essere una persona giuridica, in queste situazioni possono sorgere delle complicazioni relative all'individuazione del soggetto incaricato di ricevere le notifiche  o all'eventuale notifica alla società oggetto di un procedimento di fusione .

Quanto, invece, alle persone fisiche la notifica può avere delle difficoltà in presenza di più soggetti destinatari della notifica o di morte del soggetto destinatario della notifica.

La materiale effettuazione della notifica

Normalmente le notifiche vengono effettuate tramite l'ufficiale giudiziario, questo significa che sussistono alcune parti della notifica contestabili solo a querela di parte ed altre parti della notifica contestabili con una semplice prova contraria (senza querela di parte). Altre volte le notifiche possono essere effettuate tramite il servizio postale .

La notifica  soggetti indeterminati o numerosi

Come si è visto può anche capitare la necessità di dover notificare a più persone, nella locuzione più persone può rientrare

  • sia il caso in cui il numero destinatari è numeroso, ma determinato o finito con soggetti identificabili,
  • sia il caso in cui il numero dei destinatari della notifica è non è determinabile e non è finito con soggetti non identificabili.

Soggetti numerosi e non identificabili ex art.150 cpc

L'art. 150 cpc regola l'ipotesi in cui è possibile effettuare la notifica per pubblici proclami in presenza di numerosi soggetti non identificabili a cui far giungere l'atto da notificare. In questa situazioni il Presidente del Tribunale autorizza la notifica per pubblici proclami (cioè eseguita in modo indistinto per tutti i convenuti).

La prima precisazione che è opportuno fare è data dal fatto due sono le ipotesi che consentono di procedere alla notifica indistinta: 1) la notificazione per pubblici proclami è prevista dall'art. 150 c.p.c. sia nel caso in cui essa si renda necessaria a causa delle difficoltà dovute all'elevato numero dei destinatari, 2) sia nel caso in cui l0impossibilità della notifica deriva dalle difficoltà insite nella identificazione stessa di tutti i possibili destinatari.

In concreto la notifica per pubblici proclami avviene attraverso forme di pubblicità notizia (deposito dell'atto di citazione e del decreto presso la casa comunale e la sua pubblicazione per estratto nella Gazzetta Ufficiale), che – ovviamente – forniscono meno garanzie in ordine al fatto che l'atto verrà a conoscenza dai destinatari, rispetto le notifiche ordinarie.

La funzione dell'autorizzazione del Presidente del Tribunale ex art. 150 cpc

Dopo che è stata concessa l'autorizzazione alla notifica per pubblici può proclami sorge l'esigenza di valutare  se tale autorizzazione poteva essere concessa (o meno), cioè può sorgere la necessità di valutare se esistevano o meno i presupposti giuridici per procedere alla notifica per pubblici proclami.

In questa situazione due sono sostanzialmente le strade che possono essere seguite:

  • la configurabilità dei presupposti per effettuare la notifica per pubblici proclami spetta all'insindacabile giudizio (discrezionale) dell'organo che emette il provvedimento autorizzativo, di conseguenza, tale scelta o tale valutazione non suscettibile di essere contestata o revocata.
  • la valutazione dell'esistenza dei presupposti giuridici alla base dell'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami può essere (ri)valutata durante il giudizio di merito.

La tesi che sostiene l'impossibilità di rivalutare l'esistenza dei presupposti giuridici alla base dell'autorizzazione della notifica per pubblici proclami si scontra con il dovere del giudice di merito di verificare la conformità della notificazione eseguita alle prescrizioni di legge; dovere che, nell'ipotesi di notifica per pubblici proclami, non trova certo alcun limite nel fatto che tale procedura di notificazione sia stata autorizzata da un provvedimento dello stesso organo giudiziario.

Inoltre, è ovvio che, a prescindere dalla consistenza dei poteri di indagine e di verifica che possono essere esercitati in tale situazione dal presidente del Tribunale, il decreto che autorizza la notificazione per pubblici proclami è pur sempre adottato sul presupposto che effettivamente ricorrano le condizioni di fatto richieste dalla legge, sicché laddove si dimostri che invece esse non sussistevano viene conseguentemente a mancare la base normativa che giustificava il provvedimento in questione.

Diversamente ragionando, si perverrebbe alla conseguenza di ritenere sottratto ad ogni sindacato giurisdizionale il decreto autorizzativo del Presidente del Tribunale, atteso che, per il suo carattere ordinatorio, contro di esso non sarebbe nemmeno proponibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost..

La possibilità di verifica dei presupposti alla base dell'autorizzazione della notifica per pubblici proclami discende anche dal fatto, che ove non si ritenesse possibile rivalutare in sede di merito tale autorizzazione, ci sarebbero ripercussioni gravissime in termini di tutela del principio del contraddittorio, in quanto colui che subisce tale notifica non avrebbe possibilità di contestazione.

Alla luce di queste considerazioni, deve pertanto ritenersi che la mancanza dei presupposti di fatto in presenza dei quali viene autorizzata la notificazione per pubblici proclami possa essere denunziata in sede di gravame dal convenuto rimasto contumace.

Cass., civ. sez. II, del 10 maggio 2018, n. 11299

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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