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Notifica e fusione mediante incorporazione

La Cassazione del 24.8.2015 n. 17107 ha stabilito che non è nulla la notificazione alla società originaria per le fusioni successive alla riforma, sicché è ammissibile la notificazione nei confronti della società incorporata, che, nonostante la cancellazione dal registro delle imprese, sopravvive in tutti i suoi rapporti, anche processuali, alla nella società incorporante.
A cura di Paolo Giuliano
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La riforma delle società ha profondamente innovato (per non dire regolato ex novo) tutto il sistema delle trasformazioni societarie (intese come fusioni, trasformazioni, scissioni) al fine di fornire degli strumenti giuridici idonei per realizzare specifiche esigenze imprenditoriali.

L'ammodernamento (concreto) di questi istituti non è stato preceduto da un'adeguata ricostruzione teorica delle fattispecie, oppure, meglio, si può dire che non tutti gli aspetti conseguenti o derivanti da una fusione, trasformazione, scissione) sono stati puntualmente regolati. Basta pensare al fatto che non tutti potrebbero essere a conoscenza dell'intervenuta fusione, anche se la fusione viene inserita nel registro delle imprese, del resto non si consulta ogni giorno il registro delle imprese,  (come non tutti possono essere a consocenza dell'estnzione della società, anche se tale vicenda viene annotata nel registro delle imprese).

In questa situazione, se durante il corso di un processo (di cui è parte una società) si verifica una fusione può capitare che una notifica sia effettuata alla società incorporata (che non esiste più) e non alla società incorporante, (che continua ad esistere dopo la fusione), in questi casi, si ripete, occorre valutare se la notifica è valida o meno. In altri termini, occorre valutare se il soggetto notificante ha un interesse meritevole di tutela (o è una parte da tutelare).

Considerando, da un lato,  che la consultazione del registro delle imprese non è giornaliera e che non si può imporre un obbligo di consultazione giornaliera del registro delle imprese), dall'altro, proprio per la natura della fusione, non si è in presenza di una vera e propria estinzione della società, ma solo di una  mera vicenda evolutivo-modificativa comportante un mutamento formale di un'organizzazione societaria già esistente, senza la creazione di un nuovo ente che si distingue dal precedente.

Prima della riforma delle società la giurisprudenza aveva già chiarito che, nell'ipotesi di "estinzione" per fusione delle società, (secondo il regime anteriore al nuovo art. 2504 bis c.c., come introdotto dalla riforma di cui al d.lgs. n. 6 del 2003), era  possibile la notifica alla società originaria, con stabilizzazione del soggetto e maggior tutela della parte notificante, almeno sino a quando l'evento (fusione) non fosse stato notificato o reso comunque idoneamente noto, al notificante.

Quindi, prima della riforma era riconosciuta una tutela alla parte notificante (anche per evitare comportamenti ostruzionistici della parte a cui notificare l'atto)

Dopo la riforma societaria è stato introdotto l'art. 2504 bis c.c. che regola proprio gli effetti della fusione, tale articolo, per quanto qui interessa, prevede che "la società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione.  La fusione ha effetto quando è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'articolo 2504. Nella fusione mediante incorporazione può tuttavia essere stabilita una data successiva".

La norma, anche se dispone che la società che risulta dalla fusione assume i diritti e gli obblighi delle società che partecipano alla fusione, non spiega se la fusione è un meccanismo che estingue le precedenti società aprendo una vicenda successoria (in questa ipotesi sarebbe difficile giustificare una notifica ad una società estinta e cancellata dal registro delle imprese) oppure, si è in presenza di una vicenda di un mutamento (una modifica) formale dell'organizzazione societaria (in questa situazione la notifica alla società esistente prima della fusione potrebbe essere giustificata più facilmente).

Quest'ultimo sembra l'orientamento prevalente, infatti, la validità e non la nullità della notificazione (dopo la fusione alla società incorporata), è stata affermata anche con il nuovo regime post riforma, sia perché per le fusioni successive alla riforma si parla di mera vicenda evolutivo-modificativa comportante un mutamento formale di un'organizzazione societaria già esistente, non la creazione di un nuovo ente che si distingua dal precedente, sia per una forma di tutela del notificante (onde evitare comportamenti ostruzionistici), per cui è ammissibile la notificazione nei confronti della società incorporata, che, nonostante la cancellazione dal registro delle imprese, sopravvive in tutti i suoi rapporti, anche processuali, alla nella società incorporante.

Cass., civ. sez. I, del 24 agosto 2015, n. 17107 in pdf

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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