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Opinioni

Notifica del titolo esecutivo, del precetto all’erede e l’art. 477 cpc

La Cassazione del 14.7.2015 n. 14653 ha stabilito che l’art. 477 cpc non impone alcun obbligo di notificare nuovamente il titolo esecutivo ed il precetto agli eredi di una persona defunta alla quale siano già stati notificati sia l’uno che l’altro. Tale obbligo sussiste, invece, se alla persona poi defunta non sia stato notificato ne’ l’uno ne’ l’altro, oppure sia stato notificato solo il titolo esecutivo e non anche il precetto.
A cura di Paolo Giuliano
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l recupero coattivo del credito non è sempre così semplice come può sembrare.

Infatti, l'esecuzione forzata può subire dei rallentamenti per effetto della presenza di comproprietari e dare vita ad una divisione nell'ambito dell'esecuzione forzata (ex art. 600 cpc).

E' anche possibile che il bene pignorato sia in comunione legale tra due coniugi, ponendosi, in tale ipotesi, il problema se è possibile eseguile l'esecuzione forzata solo su una quota del bene o sull'intero bene (riconoscendo all'altro coniuge un credito). Oppure, è possibile che sull'immobile pignorato (casa coniugale) sia stato costituito il diritto di abitazione a favore dei figli in seguito alla separazione.

Ed, infine, è possibile che il debitore muoia, ed in questa ipotesi il creditore dovrà continuare l'esecuzione contro gli eredi.

In presenza di esecuzione forza verso gli eredi, la situazione diventa complicata, infatti, si sorgono

  • delle questioni sostanziali, il creditore per poter procedere deve provare la proprietà del bene esecutato prima al de cuius poi all'erede, inoltre, dovrà di provare l'acquisto del titolo di erede, cioè dovrà dimostrare che sia stata effettuata l’accettazione dell’eredità, infatti, in assenza di una prova dell’accettazione (espressa o tacita) l'esecuzione  sarà bloccata (quanto meno) per carenza di legittimazione passiva
  • ma anche formali, infatti, l'art. 477 cpc prevede che  il titolo esecutivo contro il defunto ha efficacia contro gli eredi, ma si può loro notificare il precetto soltanto dopo dieci giorni dalla notificazione del titolo. Entro un anno dalla morte, la notificazione può farsi agli eredi collettivamente e impersonalmente, nell'ultimo domicilio del defunto.

E' opportuno osservare che l'art. 477 cpc parla di erede, quindi, presuppone l'acquisto dell'eredità (cioè presuppone l'accettazione dell'ereditò), inoltre, pur codificando un principio generale (il titolo esecutivo contro il defunto ha efficacia contro gli eredi) pone una norma speciale a favore degli eredi, cioè impone che il precetto possa essere notificato solo dopo 10 giorni dalla notifica del titolo (creando un'eccezione alla regola generale per al quale il titolo esecutivo e il precetto possono essere notificato contemporaneamente).

In relazione all'art. 477 cpc altra analisi che deve essere effettuata è quella relativa alla natura del termine dilatorio di 10 gironi tra la notifica del precetto e la notifica del titolo esecutivo, si tratta, in altri termini di stabilire se il decorso dei 10 giorni è un requisito di efficacia del titolo esecutivo (solo dopo 10 giorni dalla notifica il titolo esecutivo diviene efficace ed solo dopo l'acquisto dell'efficacia si può redigere e notificare il precetto), oppure si è in presenza di una regola procedurale che non incide sull'efficacia del titolo esecutivo.

La prima tesi, trova un riscontro tra nella procedura per il recupero del credito verso la PA.  [all'ipotesi in cui il creditore dello Stato o di un ente pubblico non economico non rispetti il termine imposto dall'art. 14 del decreto legge 31 dicembre 1996 n. 669 (convertito nella legge 28 febbraio 1997 n. 30), così come modificato dall'art. 147 della legge n. 388 del 2000, relativo allo spatium deliberandi assicurato alla pubblica amministrazione prima dell'inizio dell'esecuzione nei suoi confronti].

Questa normativa espressamente prevede che, prima del termine, il creditore non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni ed enti, né possono essere posti in essere atti esecutivi. L'inosservanza di questo termine, per l'inscindibile dipendenza del precetto dall'efficacia esecutiva del titolo che con esso si fa valere, rende nullo il precetto intempestivamente intimato, con la conseguenza che la relativa opposizione si traduce in una contestazione del diritto di procedere all'esecuzione forzata e integra un'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615, comma primo cod. proc. civ., non concernendo solo le modalità temporali dell'esecuzione forzata. D'altronde, questa lettura è stata confermata dalla norma interpretativa introdotta con l'art. 44, terzo comma del dl. 30 settembre 2003 n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003 n. 326, con la quale è stato sancito il divieto di procedere alla notifica del precetto prima del decorso del citato termine.

La seconda tesi osserva che si tratta di norma eccezionale, che, a tutela delle pubbliche amministrazioni, ha previsto il decorso del termine legale come condizione di efficacia del titolo esecutivo (ed in quanto norma eccezionale non è applicabile analogicamente). Inoltre, è differente la lettera dell'art. 477, coma primo, cod. proc. civ. rispetto la normativa prevista per la pa, infatti, l'art. 477 cpc  sancisce la regola, del tutto incondizionata, che «il titolo esecutivo contro il defunto ha efficacia contro gli eredi>>. Soltanto dopo aver enunciato questa regola aggiunge «ma si può loro notificare il precetto soltanto dopo dieci giorni dalla notificazione del titolo>>, senza tuttavia accennare alla mancanza, in caso contrario, del diritto di procedere ad esecuzioni forzata e/o accennare ad una situazione di inefficacia, sia pure temporanea, del titolo esecutivo.

Pertanto, la regola posta dal primo inciso della norma non risulta essere condizionata al rispetto dell'onere formale posto dal secondo inciso. Trattandosi, appunto, di un onere formale imposto a garanzia della legittimità dell'azione esecutiva nei confronti degli eredi del debitore, non a condizione dell'esistenza del diritto di agire in executivis, la contestazione concernente il suo mancato rispetto dà luogo ad un'opposizione agli atti esecutivi, e non ad un'opposizione all'esecuzione. La nullità del precetto, e del conseguente pignoramento, nei confronti degli eredi del debitore deceduto per mancato rispetto dell'art. 477, comma primo, cod. proc. civ. è conseguenza di un'irregolarità formale del procedimento seguito dal creditore prima di procedere contro gli eredi. Attenendo ad una vicenda concernente il quomodo, e non l'an, dell'esecuzione forzata la relativa opposizione va qualificata come opposizione agli atti esecutivi.

Chiarito questo aspetto relativo alla natura del termine previsto dall'art. 477 cpc e alle conseguenze derivanti dal suo mancato rispetto, occorre comprendere quando si applica l'art. 477 cpc. Il principio che viene seguito è quello secondo il quale  l'art. 477 cod. proc. civ. non impone alcun obbligo di notificare nuovamente il titolo esecutivo ed il precetto agli eredi di una persona defunta alla quale siano già stati notificati sia l'uno che l'altro. Tale obbligo sussiste, invece, se alla persona poi defunta non sia stato notificato ne' l'uno ne' l'altro, oppure sia stato notificato solo il titolo esecutivo e non anche il precetto.

Cass., civ. sez. III, del 14 luglio 2015, n. 14653 in pdf

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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