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Targhe alterne in Costiera Amalfitana 2024: i giorni di divieto nell’ordinanza Anas per la Statale Amalfitana 163

Il dispositivo anti-caos per l’anno 2024 sarà in vigore ogni sabato e domenica e nei festivi dei mesi di giugno, luglio e ottobre ed esteso a tutti i giorni nei mesi di agosto e settembre.
A cura di Redazione Napoli
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La città di Amalfi (Salerno)
La città di Amalfi (Salerno)

Le targhe alterne torneranno a regolare la circolazione stradale sulla Statale Amalfitana 163, fondamentale arteria di collegamento che per circa 50 km . Il dispositivo anti-caos per l'anno 2024 sarà in vigore ogni sabato e domenica e nei festivi dei mesi di giugno, luglio e ottobre ed esteso a tutti i giorni nei mesi di agosto e settembre, collega tutti i centri della Costiera, dalla zona Sorrentina che ricade nella provincia di Napoli a quella Amalfitana, afferente alla provincia di Salerno: Vico Equense, Meta e Sorrento, Sant'Agnello, Massa, Positano, Praiano, Conca dei Marini, Amalfi, Ravello, Minori e Maiori, Cetara, Vietri sul Mare, Tramonti solo per citarne alcuni. Le targhe alterne sono disposte dall'ordinanza 340/2019 dall'Anas e suoi successivi aggiornamenti.

Targhe alterne sulla Statale Amalfitana 163

Si circolerà a targhe alterne dalle 10 alle 18 con queste modalità:

  • nei giorni con data dispari, transito vietato per le targhe con ultima cifra numerica dispari; nei giorni con data pari, transito vietato per le targhe con ultima cifra numerica pari.
  • Fuori dalla fascia oraria, compresa tra le ore 10 e le 18, ci sarà la possibilità di percorrere la Statale Amalfitana con gli autoveicoli mentre moto, scooter e veicoli a due ruote non avranno restrizioni perché non inclusi dall'ordinanza.

Chi è escluso dal provvedimento

Non si applica il dispositivo ai residenti nei 14 Comuni della Costa d'Amalfi (inclusa Agerola); i veicoli al servizio di titolari di contrassegno H purché presenti a bordo dello stesso; i taxi e gli Ncc; i mezzi di soccorso e quelli delle forze di polizia; gli ospiti delle strutture alberghiere ed extralberghiere muniti di regolare prenotazione limitatamente agli spostamenti necessari per l'arrivo e per la partenza; i lavoratori dipendenti non residenti in Costiera Amalfitana muniti di regolare contratto ed operanti in strutture pubbliche o private situate nei quattordici comuni limitatamente agli spostamenti di lavoro e i proprietari di abitazioni non residenti in Costiera Amalfitana dietro attestazione dei Comuni in cui si trova l'abitazione.

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