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Stop al lavoro nei campi nelle ore più calde: l’ordinanza della Regione Campania

Stop al lavoro nei campi tra le 12.30 e le 16 fino al 31 agosto: stop anche ai lavoratori edili. L’ordinanza della Regione Campania.
A cura di Giuseppe Cozzolino
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Immagine di repertorio
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La Regione Campania ha emanato un'ordinanza che vieta, dalle ore 12:30 alle ore 16:00, il lavoro "nei settori agricoli, edili ed affini in condizioni di esposizione prolungata al sole". L'ordinanza resterà in vigore fino al 31 agosto di quest'anno. La decisione è stata presa dopo i recenti bollettini meteorologici, che annunciano continue ondate di calore su tutto il territorio regionale, e visto anche che "il lavoro nei campi e nei cantieri è svolto essenzialmente all’aperto, senza possibilità per i lavoratori di ripararsi dal sole e dalla calura nei momenti della giornata caratterizzati da un notevole innalzamento della temperatura, specialmente nella presente stagione estiva che vede la Campania interessata da una eccezionale ondata di caldo".

Per questi motivi, e considerato anche che ci sarà un ulteriore aumento delle temperature e che "l’elevata temperatura dell’aria, l’umidità e la prolungata esposizione al sole, rappresentano un pericolo per la salute dei lavoratori esposti per lunghi periodi di tempo alle radiazioni solari, a rischio, quindi, di stress termico e colpi di calore con esiti anche gravi", la Regione Campania ha ritenuto opportuno varare un'ordinanza ad hoc per regolamentare questo tipo di lavoro, e nel dettaglio.

Con efficacia immediata e fino al 31 agosto 2024, salvi successivi provvedimenti, con riferimento al territorio regionale della Campania:

1. è fatto divieto di lavoro nei settori agricoli, edili ed affini in condizioni di esposizione prolungata al sole, dalle ore 12:30 alle ore 16:00, nei giorni e nelle aree in cui la mappa del rischio pubblicata sul sito internet http://www.worklimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/ riferita a: “lavoratori esposti al sole” con “attività fisica intensa” ore 12:00, segnala un livello di rischio “ALTO”;

2. fermo quanto sopra, con riferimento alle attività svolte dai concessionari di pubblico servizio o connesse a ragioni di pubblica utilità, i datori di lavoro adottano idonee misure organizzative finalizzate a salvaguardare i livelli minimi delle prestazioni dei servizi pubblici essenziali.

3. L’inosservanza al presente provvedimento è punita ai sensi dell’art. 650 c.p., se il fatto non costituisce più grave reato.

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