Spacciatrice arrestata dovrà pagare tasse e Iva sulla cocaina venduta
Lecito o meno, il guadagno c'è stato. E le tasse relative non sono state pagate. Da qui, l'accertamento fiscale da parte della Guardia di Finanza, con successivo calcolo di quanto dovuto: 40mila euro circa soltanto di Iva, ai quali si aggiunge l'Irpef, per un totale che può raggiungere circa 80mila euro. Soldi dovuti, per quanto possa sembrare strano, per non aver pagato le tasse sulla vendita di cocaina.
Ma andiamo per gradi. Destinataria dell'accertamento fiscale della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Salerno è una donna napoletana, finita in manette in una operazione da 31 arresti (27 in carcere e 4 ai domiciliari) eseguita dai carabinieri nel 2020; faceva parte, secondo le accuse, di una banda che spacciava droga nel Salernitano. All'epoca, però, i soldi non erano stati trovati e non era quindi stato eseguito alcun sequestro.
Nel solco di quella operazione si colloca l'accertamento delle Fiamme Gialle della Compagnia di Eboli, che hanno stimato il giro d'affari in 200mila euro (calcolando con un prezzo medio di circa 70 euro al grammo): C. R., titolare di una rosticceria di Eboli (Salerno), secondo gli investigatori non si era occupata di rifornire soltanto quella organizzazione ma abitualmente faceva da tramite per la vendita all'ingrosso della cocaina e in due anni aveva rifornito circa 2,7 chilogrammi di droga, incassando per questa attività soldi che, naturalmente, non aveva dichiarato e per i quali non aveva versato tasse.
Spacciatrice dovrà pagare tasse e Iva sulla cocaina venduta
Applicare l'Irpef anche ai redditi illegali, spiegano fonti qualificate a Fanpage.it, non è una procedura anomala. La novità, se così si può chiamare, è l'applicazione dell'Iva. Anche in questo caso si è partiti da un ragionamento: l'Imposta di Valore Aggiunto, per definizione, si applica sulle cessioni di beni e di prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da imprese o autonomi. I presupposti per l'applicazione sono tre: quello oggettivo, quello soggettivo e quello territoriale.
Il presupposto oggettivo trova riscontro nella cessione di beni (in questo caso la cocaina). Quello soggettivo nel fatto che si trattasse, ritengono gli inquirenti, si una vendita abituale, praticamente una professione. E il presupposto territoriale, infine, si verifica in quanto le cessioni sono avvenute sul territorio italiano. Naturalmente tra le varie aliquote previste dallo Stato non c'è quella per la cocaina, l'imposta va quindi sotto la voce "altri redditi": 22%.