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Rumori e musica elevata in via Cisterna dell’Olio, condannati Comune di Napoli e 8 locali

Il Comune di Napoli e 8 attività commerciali condannate dal Tribunale di Napoli dopo i ricorsi di alcuni residenti di via Cisterna dell’Olio.
A cura di Giuseppe Cozzolino
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Immagine di repertorio
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Nuova sentenza del Tribunale di Napoli contro i forti rumori e la musica elevata derivanti dalla movida partenopea: il giudice ha infatti deciso di accogliere il ricorso presentato da alcuni residenti di via Cisterna dell'Olio e da un condominio nei confronti del Comune di Napoli e di otto esercizi commerciali dediti alla somministrazione di alimenti e bevande, accusati di arrecare gravi disturbi alla quiete e alla vivibilità delle abitazioni circostanti. Una sentenza che arriva pochi giorni dopo il maxi-risarcimento imposto a Palazzo San Giacomo (che sta valutando il ricorso) sempre per ricorsi presentati dai cittadini questa volta residenti in piazza Bellini, anche loro alla prese con le medesime problematiche.

"Si tratta di un ulteriore passo avanti nella tutela dei diritti alla salute, all’ambiente salubre ed alla quiete pubblica, per i quali ci battiamo da tempo", sostiene il Comitato Vivibilità Cittadina, che aggiunge come a proprio avviso non sia possibile "contrapporre presunti diritti, privi di fondamento  giuridico – come il cosiddetto "diritto al divertimento" – ai diritti alla salute e alla dignità  abitativa, chiaramente sanciti dalla Costituzione italiana. La tutela delle famiglie che vivono in condizioni di grave disagio deve avere priorità rispetto a interessi economici o attività che  compromettono i diritti fondamentali dei cittadini".

La IV Sezione Civile del Tribunale di Napoli, presieduta dal giudice Ettore Pastore Alimante, ha così ordinato al Comune di Napoli di "adottare tutte le misure necessarie a riportare le immissioni per cui è procedimento al di sotto della soglia della normale tollerabilità", nonché di condannare le parti resistenti "a pagare ai ricorrenti la somma di euro 500 ciascuna per ogni giorno di ritardo nell'eseguire" le misure ordinate, "a decorrere dal 30° giorno successivo alla notificazione della presente ordinanza".

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