Perché sono state escluse le liste di Maresca e della Lega: la sentenza del Tar
Documenti fondamentali mancanti, come in particolare “l’atto principale debitamente sottoscritto recante l’indicazione dei due delegati di lista e il programma ammnistrativo da affiggere all’albo pretorio”, incompleti o arrivati in ritardo. Sono queste le principali motivazioni che hanno portato il Tar di Napoli a respingere i ricorsi per l'ammissione alle prossime elezioni comunali a Napoli del 3 e 4 ottobre delle liste Catello Maresca e Catello Maresca Sindaco, a sostegno del pm anticamorra candidato del centrodestra. b
I termini per presentare i documenti scadevano sabato 4 settembre alle ore 12. Ma i plichi con le liste non sono arrivati completi di tutti i documenti entro i termini stabiliti, secondo i giudici del Tar. Non sono bastati i rilievi avanzati dai legali, che hanno portato a sostegno anche i video registrati dai giornalisti all'esterno dei cancelli dell'Anagrafe a Soccavo. I giudici amministrativi della II Sezione del Tar di Napoli, presieduta da Paolo Corciuolo, hanno deciso alla fine di respingere i ricorsi. Maresca ha già annunciato il ricorso in appello al Consiglio di Stato – presieduto da Filippo Patroni Griffi, presidente aggiunto Franco Frattini – che potrebbe decidere entro la settimana.
Perché sono state escluse le liste civiche di Maresca
Ma quali sono i motivi dell'esclusione delle liste civiche di Maresca? Nel caso della lista “Progetto per Napoli – Catello Maresca Sindaco per Napoli” la Commissione Elettorale Circondariale di Napoli ha deciso di estrometterla alla luce di una “diffusa incompletezza documentale” e della mancanza di documenti indispensabili, come la “sottoscrizione dell’atto principale di presentazione della lista da parte degli elettori, l’indicazione dei delegati di lista, la dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di sindaco e la dichiarazione di collegamento dei delegati di lista al medesimo candidato alla carica di sindaco”. Ritenuta irricevibile anche l'integrazione portata il 6 settembre.
La difesa di Maresca
I legali di Maresca hanno argomentato il motivo del ritardo nella presentazione dei documenti. “In ragione della “ponderosità” dei documenti, essendo il presentatore della lista” “delegato alla presentazione della medesima lista anche per tutte le Municipalità, alcuni “plichi” erano stati affidati a due collaboratori per poter poi essere formalmente consegnati presso gli uffici al delegato e da costui agli uffici”.
Cosa è successo il 4 settembre
Cosa sarebbe accaduto, secondo i legali di Maresca, la mattina di sabato 4 settembre? “Come documentato anche da parte degli organi di stampa – scrivono nel ricorso – (sono allegate al ricorso fermo-immagini tratte da video di quotidiani), mentre il delegato l'avvocato Manfredi Nappi era riuscito ad entrare all’interno della sede comunale ben prima delle 12.00 del 4 settembre 2021, i due individuati collaboratori (Consigliere Comunale Armando Coppola e il Sig. Vincenzo Carrino), che erano sopraggiunti qualche minuto prima di tale orario – e precisamente alle ore 11.58 – essendosi avviati in tempi diversi, pur trovandosi presso il varco di ingresso della sede comunale, non erano riusciti ad accedere in tempo a causa della ressa che in quei minuti si era formata sul posto e della conseguente decisione dei funzionari comunali di contingentare gli ingressi alla sede e di permetterli dopo le ore 12.00 solo ai delegati di lista, anche per rispettare le disposizioni sul distanziamento da emergenza Covid-19”.
“Al delegato di lista non sarebbe stato consentito di avvicinarsi al varco per ricevere brevi manu i plichi mancanti”. “In sostanza – avevano argomentato gli avvocati di Maresca – la rilevata incompletezza della documentazione sarebbe stata evitata se al delegato di lista fosse stato concesso di entrare in contatto con i due collaboratori e di acquisire la documentazione dagli stessi detenuta”. Documentazione poi consegnata il 6 settembre, ma ritenuta irricevibile.
Il caos ai cancelli per i controlli anti-Covid
I legali di Maresca, poi, nel ricorso, hanno evidenziato le “gravissime criticità che avevano caratterizzato l’accesso dei delegati e collaboratori agli uffici deputati ad accettare il materiale elettorale”. Puntando il dito anche contro la “cattiva organizzazione dell’ente, che ha impedito ai collaboratori Coppola e Carrino l’ingresso nella palazzina comunale prima delle ore 12.00 e al delegato di lista di entrare in possesso della documentazione mancante”.
“Le disposizioni sul distanziamento da emergenza Covid-19, che hanno condizionato l’accesso alla palazzina comunale dei collaboratori Coppola e Carrino, devono ad ogni modo far propendere per la prevalenza del favor partecipationis”.
La decisione del Tar
Il Tar, però, ha respinto le argomentazioni. La documentazione mancante doveva “inderogabilmente essere prodotta entro le ore 12.00 del 4 settembre 2021, avendo già provveduto il delegato di lista ad effettuare il deposito del plico elettorale entro il termine di legge”. Mentre sono “giuridicamente irrilevanti gli impedimenti all’ingresso nella palazzina occorsi ai collaboratori Coppola e Carrino, giacché non hanno riguardato l’unico soggetto deputato per legge a raccogliere e consegnare la documentazione elettorale, ossia il delegato di lista”. Quest'ultimo “già doveva essere in possesso, al suo ingresso, della documentazione completa”.
“Peraltro – concludono i giudici – le emergenze processuali, anche tratte dai video pubblicati sugli organi di stampa, danno conto che ai delegati di lista è stato sempre consentito l’ingresso nella palazzina anche dopo le ore 12.00 ed è stato comunque permesso di acquisire brevi manu documentazione proveniente dall’esterno (ovviamente entro le ore 12.00), per cui non trova convincente appiglio la lamentata limitazione della libertà di azione del delegato di lista in questione, a fronte, altresì, della mancanza di prova specifica che quest’ultimo si sia personalmente attivato, entro le ore 12.00, e sia stato trattenuto da funzionari e/o agenti comunali in modo da non poter entrare in possesso della documentazione asseritamente detenuta dai collaboratori Coppola e Carrino”.
“Non è ragionevolmente ravvisabile – proseguono i magistrati – alcuna cattiva organizzazione dell’ente, a fronte dell’oggettiva difficoltà a gestire, senza pericoli per salute pubblica in virtù della permanente emergenza da Covid-19, uno scomposto assembramento di persone che si era venuto a creare all’ingresso della palazzina comunale qualche minuto prima delle 12.00: pertanto, risultano pienamente giustificate, al fine di garantire un minimo di ordine e di sicurezza negli accessi, le misure di limitazione degli ingressi prese dai funzionari comunali nelle imminenze della scadenza”.
La seconda lista di Maresca
Simile anche la motivazione dell'esclusione della lista “Catello Maresca”, con delegato in questo caso l'avvocato Ugo Maria Chirico. Anche in questo caso i due collaboratori di fiducia erano Coppola e Carrino che avevano i documenti integrativi che però non sono riusciti a consegnare a Chirico.
L'esclusione della lista della Lega
Per quanto riguarda invece la lista Prima Napoli, espressione della Lega di Matteo Salvini, è stata decisiva, secondo i giudici, per l'esclusione, la mancanza del contrassegno della lista, “ritenuta essenziale, proprio al fine di consentire alla Commissione elettorale circondariale di ricusare i contrassegni identici o che si possano confondere”. Tra gli altri motivi la presentazione della documentazione relativa alla lista sarebbe avvenuta in ritardo, vale a dire alle ore 12.01 del giorno 4 settembre 2021 e non risulterebbero prodotti il programma amministrativo ed il bilancio preventivo delle spese per la campagna elettorale. Mancherebbe la dichiarazione dei delegati di collegamento al candidato alla carica di presidente.