Perché De Luca è stato condannato: la Covid card della Regione era inutile ma lui andò avanti comunque
La smart card regionale delle vaccinazioni Covid19 della Campania era “inutile”. La sua “inutilità”, dopo l’introduzione del Green Pass nazionale, “era del tutto acclarata” e persino “sconfessata dagli stessi ideatori nelle risposte che essi furono costretti a fornire al Garante della privacy”. Dopo l’introduzione del green pass col decreto legge 52 del 2021 le possibili funzioni sanitarie della card furono assorbite dal contrassegno verde. La smart card regionale, infatti, non dava la possibilità di accedere ai locali, come i ristoranti, come attestato di avvenuta vaccinazione, né di bypassare eventuali altre restrizioni alla mobilità. “L’utilizzo di metodi alternativi – è precisato – quali l’esibizione di tesserine plastificate come la smart card, non era in alcun modo presa in considerazione. Essa, quindi, era priva di ogni valenza e utilità”.
Queste le motivazioni che hanno portato la Corte dei Conti della Campania a condannare il presidente Vincenzo De Luca per danno erariale da 609mila euro, per dolo eventuale. Nelle 131 pagine di sentenza della Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti Campania, composta dai magistrati Paolo Novelli, Eugenio Musumeci e Flavia D'Oro – inchiesta condotta dai pm contabili Davide Vitale e Mauro Senatore – sono messe nero su bianco le motivazioni della condanna nei confronti di Vincenzo De Luca. Il governatore, da par suo, ha già anticipato che impugnerà la sentenza: “Non posso essere condannato per eccesso di efficienza”. Assolti gli altri componenti dell’Unità di Crisi regionale Italo Giulivo, Massimo Bisogno, Ugo Trama, Antonio Postiglione e Roberta Santaniello.
Le smart card della Regione un "inutile" doppione del Green Pass
Le smart card della Regione Campania, costate oltre 3milioni di euro, in pratica, secondo la magistratura contabile, sarebbero state un inutile doppione del Green Pass. La Corte ha rilevato che il rilascio delle certificazioni vaccinali era di esclusiva competenza nazionale e non regionale. In qualità di Presidente della Regione e soggetto attuatore, Vincenzo De Luca avrebbe assunto un ruolo centrale nella promozione dell'iniziativa. Nonostante fosse a conoscenza dell’introduzione imminente del Green Pass, avrebbe continuato a sostenere la distribuzione delle smart card.
La smart card sarebbe stata non solo inutile, ma un vuoto contenitore. Mentre il “green pass – scrivono i giudici nella sentenza – era uno strumento effettivamente digitale e dinamico (in quanto soggetto a scadenze e a perdita o riacquisito della validità in ragione della sopravvenienza di eventi successivi, quali infezioni, guarigioni o tamponi), la smart card restava sostanzialmente un supporto fisico, una tesserina plastificata munita di chip, congelata al momento della effettuazione della vaccinazione, ma persino vuota, dato che, come precisano gli stessi estensori della nota di risposta al Garante della privacy, su di essa ‘non era memorizzato alcun dato personale, alcun certificato, alcun dato sensibile, ma unicamente un numero seriale'”.
Infine, sulla possibilità della smart card di accedere al sito regionale Sinfonia, dove venivano registrati i dati sanitari degli utenti – che, alla fine, sarebbe stata "l’unica ‘utilità’ della smart card percepibile" – secondo i magistrati, sarebbe stato "piuttosto un tentativo di attribuirle pretestuosamente ex post un’apparente funzionalità, a fronte del progredire della disciplina nazionale sul green pass”.
De Luca condannato perché agì con dolo eventuale
Il Governatore della Campania, quindi, con sentenza 600/2024, è stato condannato a risarcire la Regione Campania per 609mila euro – tale l’importo della seconda tranche di smart card acquistate a settembre 2021, mentre la Corte non ha inteso inserire nel computo la prima tranche per l'acquisto di 2,8 milioni di card. Il motivo è che sarebbe spettato a De Luca, secondo i giudici contabili, in quanto ‘soggetto attuatore’, chiedere a Soresa Spa di "far cessare – quanto meno – il flusso delle forniture delle smart cards, contenendo così l’entità del danno complessivo, la cui produzione era già stata originata dalla precedente decisione di dare immediato seguito alla fornitura”.
Il dolo attribuito a Vincenzo De Luca nella sentenza analizzata si configura principalmente come dolo eventuale, ossia una condotta caratterizzata dall'accettazione consapevole del rischio di causare un danno erariale e dalla decisione di procedere comunque, nonostante la possibilità concreta che tale danno si verificasse.
Le prove: le ordinanze del Covid di De Luca
La “presa di coscienza” dell’inutilità della smart card, secondo la Corte dei Conti, sarebbe individuabile “a partire dal mese di giugno 2021, in coincidenza con la risposta data al Garante della privacy (9 giugno 2021) e con la disciplina del Green Pass introdotta dal dl 52 del 2021″.
All'Authority che chiedeva chiarimenti sulla privacy legati alla nuova carta digitale campana, la Regione avrebbe fornito “insostenibili giustificazioni”, che, scrivono i giudici contabili, “disvelano e provano la piena presa di coscienza della perdurante insostenibilità dell’iniziativa regionale, cui l’avvento della normativa in materia di green pass non lasciava alcuna effettiva ragion d’essere”.
Per la Corte dei Conti, che ha accolto parzialmente le tesi dei pm contabili, le prove della responsabilità di De Luca starebbero in particolare in due ordinanze emanate nel 2021.
- Vengono citate nella sentenza l’ordinanza 17 del 6 maggio 2021, “che tentava pretestuosamente di attribuire alla smart card caratteristiche sostanzialmente “corrispondenti” al green pass, del tutto contrariamente al vero, al solo fine di giustificare la prossima adozione di particolari linee guida e direttive per disciplinarne l’uso e la circolazione, in barba alla piena incompatibilità con la dettagliata disciplina contenuta nel d.l. n. 52 del 2021 ed alla sostanziale inidoneità della fonte regolatoria regionale”.
- E l’ordinanza del 6 agosto 2021 che, “pur a distanza di alcuni mesi, insisteva ancora, persino in palese contraddizione con la risposta data al Garante della privacy, nella necessità di “accelerare la consegna ai cittadini vaccinati con seconda dose della smart card di Regione Campania […] onde facilitare la connessa possibilità alternativa di esibizione dell’attestato di vaccinazione da parte dell’utente, per i casi in cui tale esibizione sia richiesta in conformità alla normativa vigente”.
Modifica degli obiettivi delle smart card
Dopo le critiche ricevute, tra cui quelle del Garante per la Privacy, la Regione avrebbe cercato di giustificare l’iniziativa sostenendo che le smart card avrebbero avuto scopi multifunzionali, come l’integrazione con il sistema regionale "Sinfonia" e l’utilizzo nei trasporti pubblici o per altri servizi regionali. Questo cambio di finalità sarebbe stato interpretato dalla Procura come un tentativo di giustificare a posteriori una decisione già compromessa, dimostrando una chiara consapevolezza dell'inutilità dello strumento.
La Corte, tuttavia, ha accettato che le smart card avessero una progettualità multifunzionale e che, teoricamente, potessero essere usate per scopi diversi (trasporti, servizi sociali). Ma ha rilevato che tale multifunzionalità non era effettivamente implementata al momento della distribuzione e che, quindi, non giustificava la spesa.
Conferme della Corte rispetto alla difesa
La Corte dei Conti, inoltre, ha anche accolto diverse argomentazioni delle difese. In primo luogo, il fatto che le decisioni istituzionali durante il periodo della pandemia del Covid, avvenivano in un contesto emergenziale di grande incertezza. Questo ha influito sulle modalità e sulla velocità di alcune scelte amministrative. La Corte ha riconosciuto che l’Unità di Crisi Regionale (UDC) era un organo collegiale e che alcune decisioni sono state prese da più membri. Tuttavia, la responsabilità primaria è rimasta attribuita a De Luca come soggetto attuatore, che aveva il ruolo finale e centrale di supervisione e impulso.