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Licenze bloccate a Napoli per nuovi bar e ristoranti, cosa succede a chi ha già annunciato apertura

Eccezioni, sanzioni e norme transitorie nel piano di tutela del Comune sul vincolo del centro storico che ha bloccato le nuove licenze per aprire bar, friggitorie e ristoranti per 3 anni. L’assessore Armato a Fanpage.it: “Tuteleremo chi ha investito”
A cura di Pierluigi Frattasi
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Il Comune di Napoli ha annunciato lo stop alle licenze per nuove aperture di ristoranti e bar nel centro storico della città e in alcuni quartieri come Vomero e Chiaia per i prossimi 3 anni. Il vincolo, nato per tutelare l'artigianato storico locale dalla proliferazione di friggitorie e pizzetterie, entrerà in vigore non appena sarà pubblicata sul Burc la delibera della Regione Campania, prevista a giorni. Da quel momento le nuove SCIA saranno bloccate e dichiarate irricevibili.

Ma cosa succederà a chi, anche tra le grandi catene, ha già annunciato l'apertura di un nuovo locale che ricade nella nuova zona rossa? A Napoli, negli scorsi mesi, solo per fare qualche esempio, è stata annunciata la possibile apertura di diversi grandi marchi della ristorazione, dalle grandi catene internazionali come Starbucks, fino alle grandi realtà locali, come Nennella, e nazionali, come All'Antico Vinaio, solo per citarne alcuni, che però non hanno ancora aperto in città.

L'assessore Armato: "Tuteleremo chi ha investito"

Ma, senza entrare nel merito dei casi specifici, cosa succederà a tutte le nuove aperture annunciate, ma non ancora concluse, alla luce del nuovo piano di tutela del Comune di Napoli presentato oggi, giovedì 27 luglio 2023, dall'amministrazione Manfredi? Per questi casi è stata prevista una norma transitoria che tutelerà chi ha già avviato un percorso. "Abbiamo inserito le condizioni per tutelare gli investimenti nelle modalità e nei tempi che abbiamo previsto", spiega a Fanpage.it l'assessore alle Attività Produttive, Teresa Armato.

Per Luigi Carbone, presidente della commissione consiliare Attività Produttive, "tutti gli investimenti in essere saranno salvaguardati. Chi ha già fatto un contratto di locazione e una SCIA per ristrutturare i locali, vedrà il suo investimento salvaguardato, se dimostrerà di avere una data certa, e potrà perfezionare la loro attività".

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Cosa succede dopo l'entrata in vigore del piano tutela

Il piano di tutela entrerà in vigore nei prossimi giorni. Bisogna aspettare la pubblicazione della delibera della Regione Campania sul Burc affinché diventi ufficiale. La misura, già adottata in altre città, come Firenze, si richiama al decreto legislativo 222 del 25 novembre 2016 (articolo 1, comma 4), e al decreto legislativo 42 del 22 gennaio 2004 (articolo 52) e risponde anche alla Direttiva 2006/123/CE del 12 dicembre 2006 che precede che "le limitazioni alla libertà di iniziativa economica, possono essere giustificate solo da motivi imperativi di interesse generale, tra i quali la tutela dell’ambiente urbano e del patrimonio storico-artistico".

Il piano di tutela prevede di "limitare il proliferare di attività incompatibili con la tutela e la valorizzazione del patrimonio architettonico e culturale nelle aree del centro storico di Napoli, sito Unesco e alcune aree della buffer zone". Il blocco prevede che "per un periodo di tre anni non potranno essere aperte nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande, nonché di produzione, preparazione o vendita di prodotti alimentari".

Cosa succederà concretamente dopo la pubblicazione della delibera? L'articolo 6 prevede che "Le nuove istanze/SCIA e/o comunicazioni non consentite ai sensi della presente intesa saranno tassativamente oggetto di provvedimenti d’irricevibilità e l’eventuale svolgimento dell’attività sarà sanzionata nelle forme e con le modalità previste dalla vigente normativa in materia".

Tutte le eccezioni previste dalla delibera

Ma ci sono delle eccezioni. L'articolo 5, infatti, prevede una serie di esclusioni. "Sono escluse dai divieti previsti al precedente art. 3 comma 1, le nuove aperture per lo svolgimento delle seguenti attività":

  • Attività di somministrazione negli istituti e luoghi della cultura, di cui all'articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D. Lgs. n. 42 del 2004 e s.m.i., ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera f) del medesimo Codice, purché appartenenti a soggetti pubblici e destinati alla pubblica fruizione;
  • Attività di somministrazione e di vendita di prodotti appartenenti al settore alimentare in forma accessoria avviate all’interno di librerie, teatri, cinema, musei, a condizione che tutte le attrezzature della somministrazione e di vendita di prodotti appartenenti al settore alimentare (eccetto magazzino e servizio igienico) occupino una superficie che non superi il 25% di quella destinata all’attività principale;
  • Attività di somministrazione e di vendita di prodotti appartenenti al settore alimentare avviate nelle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico e nei mezzi di trasporto;
  • Attività di somministrazione e di vendita di prodotti appartenenti al settore alimentare avviate nelle scuole, negli ospedali, nelle case di cura comunità religiose, asili infantili, scuole, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell’ordine, strutture d’accoglienza per immigrati o rifugiati e altre simili strutture di accoglienza o sostegno;
  • Attività di somministrazione e di vendita di prodotti appartenenti al settore alimentare avviate nelle mense o bar aziendali nei quali la somministrazione e la vendita vengono effettuate nei confronti dei propri dipendenti e ai dipendenti di altre aziende convenzionate, nonché delle somministrazioni esercitate in via diretta da amministrazioni, enti o imprese pubbliche a favore dei propri dipendenti e di coloro che sono autorizzati a fruire del servizio;
  • Attività di somministrazione presso il domicilio del consumatore (catering);
  • Attività di somministrazione e di vendita di prodotti appartenenti al settore alimentare avviate all’interno delle strutture ricettive alberghiere.
  • Sono escluse dall’applicazione dei divieti di cui al primo comma dell’articolo 3, tutte le attività già autorizzate ed esistenti alla data di entrata in vigore della presente disciplina, nonché le attività che si intendano intraprendere ex novo nei locali commerciali che, alla data di entrata in vigore della presente intesa, siano già destinati ai predetti utilizzi, e sempre che tra la data di cessazione della preesistente attività commerciale e la data di attivazione della nuova attività sia decorso un termine non superiore a mesi 12.
  • I subingressi, ivi compresi quelli conseguenti a cessione o affitto di ramo d’azienda, saranno ammessi esclusivamente nel caso in cui sussista, sia in capo al soggetto subentrante che in capo al soggetto sostituito, la regolarità tributaria prevista dalle regole fissate nella Sezione Operativa del DUP 2022/2024 riferite al Gruppo B del “Nuovo Programma 100” e successive modifiche ed integrazioni. Ai fini del presente comma si presumono subingresso le nuove aperture intraprese entro un termine inferiore a mesi 3 (tre) dalla data di cessazione della precedente attività, senza variazione del settore merceologico.
  • Il divieto di ampliamento non vige per i locali adibiti alle attività artigianali, di commercio e/o somministrazione, che appartengono alla storia, alle tradizioni locali ed al patrimonio culturale della città, connotati dai requisiti previsti al Capo II del “Regolamento comunale per la tutela, la promozione e la valorizzazione degli esercizi e delle botteghe storiche della Città di Napoli”. In particolare, in caso di chiusura delle suddette attività svolta nei locali di cui sopra, è ammessa la riapertura della medesima attività, a condizione che tradizioni, ambienti, arredi tipici, tappezzerie e decorazioni siano conservati.

Che deve fare chi ha annunciato l'apertura di un locale, ma non l'ha aperto ancora

C'è poi un ulteriore passaggio che riguarda gli imprenditori che hanno annunciato l'apertura di un locale in quella che sarà la nuova zona rossa per tre anni, ma non hanno ancora completato i lavori. Cosa succederà in questi casi?

Questa eventualità viene trattata nell'articolo 10 che riguarda la norma transitoria, secondo il quale,

Sono escluse dall’applicazione dei divieti di cui al primo comma dell’articolo 3, le nuove aperture o i trasferimenti per i quali, alla data di entrata in vigore della presente disciplina risulti in corso di svolgimento l’attività preparatoria di investimento preordinata all’apertura o al trasferimento, purché tale attività sia portata a compimento entro il termine di cui al comma 2 e risulti da documentazione scritta avente data certa, quale ad esempio:

– pratiche edilizie già segnalate o comunicate al competente Sportello Unico Edilizia (SUE);

– contratti di locazione, già registrati, degli immobili nei quali si intende avviare l’attività;

– attività per le quali si risulti beneficiari di un finanziamento statale, regionale ecc.

Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disciplina, gli interessati dovranno presentare la SCIA per realizzare l’attività oggetto del futuro insediamento.

Decorso tale termine perentorio per la presentazione della SCIA per l’apertura o il trasferimento, non sarà possibile beneficiare del regime transitorio ivi disposto.

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