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Le scuole devono riaprire in Campania: il Tar sospende l’ordinanza di De Luca

Le scuole devono riaprire in Campania: il Tar sospende l’ordinanza di De Luca dopo il ricorso di alcuni genitori contrari al ritorno in Didattica a distanza per materne, elementari e medie.
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Le scuole dell'infanzia, elementare e media inferiore della Campania devono riaprire a partire dall'11 gennaio 2022: il Tribunale amministrativo regionale ha accolto la richiesta di sospensiva dell'ordinanza della Regione firmata dal presidente Vincenzo De Luca. Il ricorso su cui si è espressa la Quinta sezione del Tar Campania è quello presentato da alcuni genitori rappresentati e difesi dagli avvocati Giacomo Profeta e Luca Rubinacci.

Stamane la Regione aveva tentato di motivare le proprie decisioni con una memoria difensiva che poneva l'accento sulla gravità dei contagi. Nella memoria difensiva l'ente regionale aveva parlato di «aumentata pressione sui servizi ospedalieri» con un valore di Rt di ospedalizzazione ad 1,78 e una ulteriore proiezione di crescita nella prossima settimana, tale da poter  raggiungere le soglie di occupazione posti letto di Terapia Intensiva e di area medica supera il 50% nel prossimo mese.

Il Tar si è espresso in maniera durissima:

Considerato che neppure risulta che la regione Campania sia classificata tra le “zone rosse” e dunque nella fascia di maggior rischio pandemico e che il solo dato dell’aumento dei contagi nel territorio regionale, neppure specificamente riferito alla popolazione scolastica (nei confronti della quale, peraltro, come detto operano le vigenti disposizioni precauzionali in caso di accertata o sospetta positività) e peraltro neppure certo (posto che se ne lamenta al contrario l’incertezza derivante dall’incompleto tracciamento) e la sola mera possibilità dell’insorgenza di “gravi rischi”, predicata in termini di eventualità, non radicano (né radicherebbero) per sé solo la situazione emergenziale, eccezionale e straordinaria, che, in astratto, potrebbe consentire la deroga alla regolamentazione generale, a tacer d’altro perché già considerati, e ampiamente, dal legislatore nazionale.

Secondo la sezione presieduta da Maria Abruzzese: «È dubbia anche l’idoneità della misura disposta, tenuto conto della prolungata chiusura connessa alle festività natalizie, che non ha, tuttavia, evitato l’aumento registrato dei contagi».

Ad una lettura attenta dell'atto non si può non notare una certa asprezza nell'analisi del provvedimento amministrativo regionale, bocciato in ogni suo aspetto:

Considerato che, per quanto sopra detto, non residua spazio alcuno per disciplinare diversamente l’attività scolastica in stato di emergenza sanitaria, in quanto interamente e minutamente regolata dalle richiamate disposizioni di rango primario, tenuto conto che la scelta del livello di tutela dell’interesse primario alla salute, individuale e collettiva, e il punto di equilibrio del bilanciamento tra diversi valori (concretati in diritti e interessi dei soggetti dell’ordinamento) è già stata operata, appunto, a livello di normazione primaria, dal legislatore nazionale, che ha operato una scelta valoriale libera ad esso rimessa e insindacabile dal giudice se non nella forma dell’incidente di costituzionalità, i cui presupposti non sembrano, nella specie, ricorrere […]

che, a ulteriore sostegno della complessiva non ragionevolezza della misura, non risulta siano state assunte misure restrittive di altre attività, il che riporta alla omessa considerazione dell’assoluta necessità della generalizzata misura restrittiva, incidente, allo stato e nonostante la dichiarata esigenza di tutela collettiva, sulla sola frequenza scolastica rispetto alla quale, difformemente dalle scelte legislative, è stata privilegiata l’opzione “zero”.

Stamattina anche il governo aveva presentato attraverso l'Avvocatura di Stato, un articolato ricorso contro l'atto di De Luca, firmato dai ministri dell'Istruzione Patrizio Bianchi e della Salute, Roberto Speranza e lo stesso Tribunale ha accolto anche quest'istanza cautelare e, contestualmente sospeso, anche in questo caso l'ordinanza con la quale la Regione Campania ha disposto la didattica a distanza in tutte le scuole del territorio per criticità legate alla pandemia da Sars-Cov-2. La trattazione collegiale è stata fissata l'8 febbraio prossimo.

Che succederà con le ordinanze dei Comuni?

Dunque ora cosa succede? Il Tribunale ha accolto l’istanza cautelare e per sospeso l’esecutività dell’ordinanza impugnata nella parte di interesse dei ricorrenti, fissando per la trattazione collegiale la camera di consiglio dell’8 febbraio 2022. Ovvero fuori tempo massimo, visto che la chiusura delle scuole voluta dalla Regione si sarebbe conclusa il 29 gennaio.

C'è però il caos connesso alle ordinanze dei singoli Comuni: molti sindaci che hanno sospeso la didattica in presenza con atti propri. Saranno revocati, venendo meno il presupposto dell'ordinanza regionale o qualche sindaco deciderà di continuare a tenere chiuse le scuole? A quanto apprende Fanpage.it molti coordinamenti di genitori No-Dad hanno pronti singoli ricorsi al Tar contro i Comuni che non dovessero ritirare le loro ordinanze.

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