“La condanna a 20 anni all’assassino di Giogiò potrebbe scendere a 13 coi benefici di legge”
La condanna a 20 anni di reclusione inflitta a L. B., oggi 17enne, riconosciuto responsabile per l'omicidio di Giovanbattista Cutolo, potrebbe, coi benefici di legge, concretamente essere espiata per 13 anni e mezzo circa; è un conteggio ovviamente astratto, che tiene conto del massimo degli sconti applicabili e dipende da numerosi fattori, come il comportamento del giovane durante la detenzione. A spiegarlo a Fanpage.it è Giuseppe Di Palo, avvocato penalista del Napoletano che, attraverso il suo canale su TikTok di "pillole" giuridiche, ha raccolto quasi 370mila follower e oltre 7 milioni di like. La sentenza è stata emessa ieri dal gup del Tribunale per i Minori di Napoli al termine del processo che si è tenuto con rito abbreviato: è il massimo della pena applicabile per un minorenne che, anche in un'ottica di recupero e reinserimento, non può essere condannato all'ergastolo.
Avvocato Di Palo, ieri il gup ha emesso la condanna per il 17enne: 20 anni di reclusione.
Un minorenne non può mai essere condannato all'ergastolo, questo è un dato che parte da una sentenza, anche piuttosto datata, della Corte Costituzionale. Per i minori il Codice Penale prevede un'attenuante legata proprio alla minore età. Considerando che il processo si è svolto con rito abbreviato, che prevede la riduzione di un terzo della pena, quella a 20 anni è la condanna più alta possibile per questo specifico caso: è stata calcolata, in buona sostanza, applicando lo sconto ad una pena di 30 anni.
Il minore può sperare in una ulteriore riduzione presentando appello?
Ai sensi della legge Cartabia l'imputato, se rinuncia a presentare appello alla sentenza emessa con rito abbreviato, ha diritto allo sconto di un sesto della pena, che diventerebbe quindi di 16 anni e mezzo circa. La difesa potrebbe scegliere ugualmente di presentare appello se ravvisasse dei profili più favorevoli e credesse di poter ottenere l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche; in quel caso alla pena potrebbe essere applicato uno sconto fino a un terzo.
Le attenuanti generiche, che vanno poi confrontate con le aggravanti, non riguardano soltanto la condotta al momento del reato ma la valutazione d'insieme su fa su diversi fattori, compreso il comportamento successivo dell'imputato, se ha collaborato alle indagini o se ha intrapreso un percorso di reinserimento.
Ci sono altri benefici previsti?
C'è poi lo sconto di pena che scatta per il periodo espiato: 45 giorni ogni 6 mesi, ovvero 3 mesi all'anno (il legislatore sta discutendo se portare questa riduzione a 60 o a 75 giorni). Su 16 anni e mezzo corrisponde a una riduzione di 50 mesi circa, quindi approssimativamente 4 anni: la pena diventerebbe, di conseguenza, di circa 13 anni di carcere. Si tratta chiaramente di un ragionamento astratto: la liberazione anticipata è sempre connessa a un percorso favorevole.
Dopo aver scontato almeno un quarto della pena complessiva il ragazzo potrebbe avere diritto ai permessi. Se anche riuscisse ad ottenere una riduzione fino a 13 anni, realisticamente dubito che ci siano margini per applicare misure alternative ed ottenere una scarcerazione anticipata: è più probabile che sconti 8 anni in istituto minorile e poi, raggiunto il limite di 25 anni di età, i restanti 5 in un carcere per adulti.