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Incendio al Lido La Pietra di Pozzuoli, ipotesi dolosa. Il circolo era “sotto sfratto”

Il Circolo Nautico La Pietra, distrutto da un incendio sabato, era sotto “sfratto”: la concessione demaniale era decaduta e la richiesta di proroga respinta.
A cura di Nico Falco
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Il Circolo Nautico La Pietra di via Napoli avrebbe dovuto a breve lasciare quello spazio: la concessione per l'occupazione dell'area demaniale era decaduta nel 2016 ed era stato aperto un contenzioso col Comune di Pozzuoli per ottenere un prolungamento che, però, non era arrivato. È uno dei particolari che emergono dalle indagini sul furioso incendio che ha completamente distrutto il lido e il ristorante nella tarda serata di sabato scorso; la matrice di quel rogo non è stata ancora accertata, ma tra le ipotesi sembra prevalere quella dolosa.

Lido-ristorante La Pietra distrutto da un incendio

L'incendio è divampato sabato sera e in pochi minuti ha completamente avvolto la struttura, che a quanto risulta non sarebbe stata operativa da almeno un paio di anni. Le alte fiamme, a pochi passi dagli edifici, hanno fatto convergere sul posto diverse squadre dei Vigili del Fuoco, per procedere con le operazioni è stato necessario chiudere temporaneamente il tratto di strada, causando lunghe code tra gli automobilisti che andavano da Napoli a Pozzuoli e viceversa. Le indagini sono affidate alla Squadra Mobile della Questura di Napoli. La struttura, a quanto apprende Fanpage.it da fonti qualificate, era assicurata.

Circolo Nautico La Pietra sotto "sfratto": scaduta la concessione

Nel luglio 2021, con una ordinanza che Fanpage.it ha potuto visionare, il Tar si è espresso sul contenzioso tra il Circolo Nautico La Pietra e il Comune di Pozzuoli, in merito alla concessione dell'area, in risposta a una richiesta di annullamento dell'ordine di rilascio del bene demaniale datato 12 maggio 2021. Il provvedimento impugnato, sottolinea il Tribunale Amministrativo Regionale, ha come oggetto l'ordine di restituzione dell'area e di "rimozione delle opere costruite dal concessionario", nonché di "sgombero di tutte le eventuali attrezzature, suppellettili, cose e persone ivi esistenti, così da ricondurre le aree al pristino stato".

"Considerato che – scrive il Tar – al sommario esame proprio della presente fase di giudizio, l'istanza cautelare non appare fondata sotto il profilo del fumus boni iuris, atteso che si tratta di provvedimento dovuto, adottato in conseguenza della concessione demaniale disposta con provvedimento del 12.2.2016 dal commissario ad acta; atto consolidato all'esito dei giudizi definiti, sia in primo grado, che in appello (non essendo state sospese le relative pronunce nemmeno per effetto della riferita pendenza del giudizio di revocazione); considerato, pertanto, di respingere l'istanza cautelare e di condannare parte ricorrente al pagamento delle spese della presente fase di giudizio", per questi motivi ""Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima) respinge l'istanza cautelare".

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