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I dipendenti del Comune di Napoli potranno accettare regali fino a 150 euro: il nuovo codice di comportamento

Il Comune di Napoli approva la bozza del nuovo Codice di Comportamento per i dipendenti: potranno accettare regali di valore modico (fino a 150 euro)
A cura di Pierluigi Frattasi
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I dipendenti del Comune di Napoli potranno accettare piccoli regali fino a 150 euro. Lo prevede, come ha potuto leggere Fanpage.it, la bozza del nuovo Codice di Comportamento di Palazzo San Giacomo, approvata con la delibera di giunta 551 del 12 gennaio 2024, che aggiorna il vecchio codice del 2017 e va a recepire alcune novità introdotte dal nuovo Codice Nazionale anticorruzione. Se nel vecchio Codice veniva esplicitamente vietata questa prassi – 1Il dipendente non chiede e non accetta, per sé o per altri, regali o altre utilità, neanche di modico valore…« -, infatti, nella nuova versione del Codice l'articolo diventa:

Il dipendente non accetta, per sé o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia e nell'ambito delle consuetudini internazionali

Specificando, poi, che «per regali o altre utilità di modico valore si intendono quelle di valore non superiore, in via orientativa, a 150 euro, anche sotto forma di sconto».

Al Comune di Napoli nuove regole per i dipendenti

La possibilità di accettare piccoli regali fino a 150 euro, è bene precisare, è prevista già dal Codice Nazionale. Il Comune di Napoli non ha fatto altro che recepire e adottare la norma. I Codici di Comportamento per le pubbliche amministrazioni sono stati introdotti dalla Legge Anticorruzione 190 del 2012. Ogni ente definisce il proprio codice, nel solco delle linee guida nazionali.

La procedura prevede che venga adottata prima una bozza del regolamento, approvata dall'OIV, Organismo Indipendente di Valutazione, poi dalla giunta. Successivamente viene aperto un dibattito pubblico e il testo finale viene riportato di nuovo in giunta per l'approvazione finale.

Tutta la normativa in merito ai regali ai pubblici dipendenti è a sua volta oggetto della legislazione nazionale, per la quale, sono vietati tutti i reati di corruzione e concussione e simili. E il nuovo Codice di Comportamento del Comune di Napoli, ovviamente, rispetta tutte le normative italiane. Il nuovo codice si applicherà a tutti i dipendenti, sia a tempo indeterminato che determinato, del Comune di Napoli. Per chi dovesse violarlo sono previsti anche procedimenti disciplinari.

Le differenze tra il vecchio Codice di Comportamento e quello nuovo

Ecco di seguito i due articoli del Codice di Comportamento 2017 e la nuova bozza preliminare 2024 relativi ai regali ai dipendenti:

Vecchio Articolo 5 (Regali e altre utilità):

1. Il dipendente non chiede e non accetta, per sé o per altri, regali o altre utilità, neanche di modico valore, né accetta da un proprio subordinato per sé o per altri direttamente o indirettamente, regali o altre utilità, a prescindere dal valore di quest’ultimi.

2. Il dipendente che comunque riceva regali o altre utilità è tenuto ad informare tempestivamente il proprio dirigente, o, nel caso di dirigenti, il Segretario Generale, in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione. Il medesimo obbligo di segnalazione incombe anche sul dipendente che sia venuto a conoscenza di tali fattispecie di infrazione riguardanti altri dipendenti. In tal caso, si applicano le garanzie di cui all’art. 10, comma 3. I regali e le altre utilità ricevuti vengono immediatamente messi a disposizione dell’Amministrazione per la restituzione o la devoluzione a fini istituzionali.

3. Nel rispetto di quanto previsto all’articolo 16, comma 2 del Codice Generale, in caso di violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo l’amministrazione applica le sanzioni previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi, incluse quelle espulsive, da valutare in relazione alla gravità dell’infrazione. La sanzione espulsiva può essere irrogata qualora concorrano il regalo o le altre utilità e l’immediata correlazione di quest’ultimi con il compimento di un atto o di un’attività tipici dell’ufficio.

Nuovo Articolo 4 (Regali e altre utilità)

1. Il dipendente non chiede e non sollecita, per sé o per altri, regali o altre utilità.

2. Il dipendente non accetta, per sé o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia e nell'ambito delle consuetudini internazionali. In ogni caso, indipendentemente dalla circostanza che il fatto costituisca reato, il dipendente non chiede, per sé o per altri, regali o altre utilità, neanche di modico valore a titolo di corrispettivo per compiere o per aver compiuto un atto del proprio ufficio da soggetti che possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti all'ufficio, né da soggetti nei cui confronti è o sta per essere chiamato a svolgere o ad esercitare attività o potestà proprie dell'ufficio ricoperto.

3. Il dipendente non accetta, per sé o per altri, da un proprio subordinato, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore. Il dipendente non offre, diretta- mente o indirettamente, regali o altre utilità a un proprio sovraordinato, salvo quelli d'uso di modico valore.

4. I regali e le altre utilità comunque ricevuti fuori dai casi consentiti dal presente articolo, a cura dello stesso dipendente cui siano pervenuti, sono immediatamente messi a disposizione dell'Amministrazione per la restituzione o per essere devoluti a fini istituzionali.

5. Ai fini del presente articolo, per regali o altre utilità di modico valore si intendono quelle di valore non superiore, in via orientativa, a 150 euro, anche sotto forma di sconto.

6. Nel rispetto di quanto previsto all’articolo 16, comma 2 del Codice generale, in caso di violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo l’amministrazione applica le sanzioni previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi, incluse quelle espulsive, da valutare in relazione alla gravità dell’infrazione. La sanzione espulsiva può essere irrogata qualora concorrano il regalo o le altre utilità e l’immediata correlazione di quest’ultimi con il compimento di un atto o di un’attività tipici dell’ufficio.

Le nuove disposizioni sui procedimenti penali

Nel documento sono state introdotte diverse novità, non solo in materia di regali e altre utilità (articolo 4), ma anche nuove disposizioni dedicate alle comunicazione dei procedimenti penali (articolo 6 bis).

Articolo 6 bis (Comunicazione procedimenti penali)

I dipendenti e i dirigenti hanno l’obbligo di comunicare all’Amministrazione, tempestivamente, la sussistenza nei propri confronti di provvedimenti relativi all’iscrizione nel registro delle notizie di reato o di rinvio a giudizio. Per questo motivo ogni dipendente, compreso il personale con funzioni dirigenziali, nel caso di coinvolgimento in un procedimento penale per condotte attinenti lo svolgimento dell’attività lavorativa fornisce comunicazione scritta e riservata all’amministrazione appena avuta conoscenza dell’iscrizione nel registro degli indagati ai sensi dell’art. 335 c.p.p. . Per quanto concerne le condotte di natura corruttiva, l’obbligo di comunicazione da parte del dipendente sussiste qualora si verifichi almeno una delle seguenti ipotesi:

• avvenuta iscrizione nel registro delle notizie di reato

• avviso di conclusione delle indagini preliminari

• richiesta di rinvio a giudizio in sede penale.

Per i dipendenti la comunicazione deve essere effettuata al dirigente del proprio Servizio e all’ufficio procedimenti disciplinari. Per il personale con qualifica dirigenziale al Direttore Generale e all’ufficio procedimenti disciplinari. In tutti i casi di sottoposizione a procedimento penale, e quindi anche quando il procedimento penale riguarda condotte non attinenti o estranee allo svolgimento dell’attività lavorativa, il dipendente ha l’obbligo di comunicare per iscritto e in via riservata al dirigente del proprio Servizio e all’ Ufficio Procedimenti Disciplinari – entro 5 giorni lavorativi da quando ne sia venuto a conoscenza – il suo coinvolgimento in un procedimento penale conformemente a quanto disposto dal CCNL di riferimento ; il dirigente al Direttore Generale; (CCNL Area della Dirigenza; CCNL Personale non dirigente).

Il dipendente è tenuto, altresì, a comunicare – entro 48 ore e per iscritto – all’Ufficio Procedimenti Disciplinari di essere stato sottoposto dall’Autorità Giudiziaria a misure cautelari personali, coercitive e interdittive, compresa la comunicazione dell’avvenuta revoca della misura cautelare disposta a suo carico, laddove intervenuta.

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