Covid, nuova ordinanza in Campania: stop alla vendita al dettaglio di alimenti nei mercati
Stop alla vendita al dettaglio di alimenti anche nei mercati: divieto che riguarderà anche i prodotti agricoli e florovivaistici. Lo ha deciso la Regione Campania che, con una nuova apposita ordinanza (la numero 8 del 2021) ha "corretto" quella emanata appena 12 ore prima, che invece le escludeva dalle nuove restrizioni. Confermate invece le chiusure di piazze, lungomari e strade per evitare ulteriori assembramenti, così come il divieto di svolgimento di fiere e mercati.
Cosa cambia con la nuova ordinanza
Nell'ordinanza di ieri, la numero 7 del 10 marzo 2021, si leggeva:
con decorrenza dal 12 marzo 2021 e fino al 21 marzo 2021, è vietato lo svolgimento di fiere e mercati per la vendita al dettaglio, ivi compresi quelli rionali e settimanali. Sono esclusi dal divieto i negozi siti in prossimità o all’interno di aree mercatali, ove provvisti di servizi igienici autonomi, limitatamente alla vendita dei generi alimentari e allo svolgimento delle altre attività consentite a mente dell’art.45 del DPCM 2 marzo 2021;
La nuova ordinanza, invece, la numero 8 dell'11 marzo 2021 e la 107a da inizio pandemia (il cui testo completo è disponibile qui), cambia il quadro, spiegando che:
a far data dalle ore 15,00 del 13 marzo 2021, è sospeso lo svolgimento di fiere e mercati per la vendita al dettaglio, ivi compresi quelli rionali e settimanali, anche con riferimento alle attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici. Queste ultime attività restano consentite nei negozi siti in prossimità o all’interno di aree mercatali, se provvisti di servizi igienici autonomi.
Confermato il blocco anti-assembramenti di piazze e lungomari
Non cambia, invece, il resto dell'ordinanza emanata nella giornata di ieri, che prevede la chiusura al pubblico già da oggi e fino al 21 marzo (escluse le fasce orarie 7.30/8.30) "dei parchi urbani, ville comunali, giardini pubblici, lungomari e piazze, con la precisazione", si legge nel testo, "che sono consentiti esclusivamente l’accesso e il transito motivati da comprovate esigenze di lavoro o di necessità, ivi comprese quelle collegate all’accesso agli esercizi commerciali aperti e alle abitazioni private, nonché al relativo deflusso".