Covid Campania, ordinanza di De Luca: “Stop viaggi verso seconde case dal 12 dicembre a 7 gennaio”
Stretta sui controlli anti-Covid su chi arriva in Campania a partire da sabato 12 dicembre e fino al 7 gennaio prossimo. Sarà misurata la temperatura a campione ai viaggiatori che scendono sia alle stazioni dei treni che all'Aeroporto di Capodichino, con tampone per chi avrà una temperatura superiore a 37,5 gradi. Nello stesso periodo sarà anche vietato spostarsi nelle seconde case, anche se si trovano in Campania, ad eccezione di motivi di necessità o urgenza. Lo prevede l'ordinanza numero 96 del governatore Vincenzo De Luca pubblicata nella serata di oggi. In Campania quindi i divieti per le feste di Natale iniziano prima rispetto alla data nazionale del 21 dicembre prossimo. Palazzo Santa Lucia, infatti, vuole evitare “l’insorgere di focolai nelle zone di maggior ritrovo turistico”.
De Luca: “No all'assalto dei centri turistici”
“In prossimità delle festività natalizie ormai imminenti – è scritto nell'ordinanza del governatore Vincenzo De Luca – si preannunciano ingenti arrivi nel territorio regionale, attraverso i mezzi di trasporto pubblici e privati, da parte di tanti cittadini di rientro presso la propria residenza, domicilio o dimora in Campania e si prefigurano, altresì, consistenti aumenti della mobilità intraregionale connessa agli spostamenti verso le seconde case site sul territorio regionale”.
“Occorre – prosegue – assicurare adeguati controlli del rispetto del divieto di mobilità in entrata e in uscita dal territorio regionale al di fuori delle fattispecie espressamente consentite dall’art.2 del DPCM 3 dicembre 2020, al fine di prevenire mobilità incontrollata, nonché disporre controlli sanitari dei passeggeri in arrivo sul territorio, al fine di individuare precocemente eventuali soggetti positivi, evitando la diffusione del virus”.
“In vista dell’imminente periodo connesso alle festività natalizie – continua il provvedimento – occorre prevedere il divieto di spostamenti dei cittadini verso le seconde case site sul territorio regionale, onde scongiurare l’insorgere di focolai nelle zone di maggior ritrovo turistico e comunque ad oggi preservate dalla diffusione dei contagi, al fine di prevenire un aggravamento della situazione epidemiologica e di scongiurare – secondo gli scenari di analisi predittiva in uso presso l’Unità di crisi- un’inversione della tendenza al miglioramento rilevata nelle ultime due settimane, che pregiudicherebbe anche la campagna vaccinale di prossima programmazione sul territorio regionale, in coerenza con il piano nazionale di vaccinazione anti-COVID”.
L'ordinanza di De Luca
Cosa recita l'ordinanza numero 96 della Regione Campania? “Con riferimento al territorio della regione Campania, con decorrenza dal 12 dicembre 2020 e fino al 7 gennaio 2021:
1. Fatta salva la sopravvenienza di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell’evoluzione del contesto epidemiologico, con riferimento al territorio della regione Campania, con decorrenza dal 12 dicembre 2020 e fino al 7 gennaio 2021:
1.1. è dato mandato alle AA.SS.LL. di effettuare, in raccordo con l’Unità di Crisi regionale, controlli a campione della temperatura corporea dei viaggiatori in arrivo all’aeroporto di Capodichino (NA) nonché alle stazioni ferroviarie di Napoli, Napoli-Afragola, Salerno, Caserta, Benevento nonché Battipaglia, Agropoli, Vallo della Lucania e Sapri, con treni che effettuano collegamenti interregionali, nonché di praticare test diagnostici in caso di temperatura superiore a 37,5° CC ovvero in presenza di sintomi, anche lievi, compatibili con il virus COVID-19 nonché tamponi molecolari in caso di positività allo screening;
1.2. ai viaggiatori in transito presso le stazioni indicate al precedente punto 1.1. è fatto obbligo di sottoporsi alla misurazione della temperatura corporea e agli screening disposti dalla competente Autorità sanitaria ove la temperatura superi i 37,5° CC secondo le modalità organizzate presso le singole stazioni, o altri luoghi, in conformità a quanto previsto con il presente provvedimento;
1.3. è fatta raccomandazione alle Autorità competenti di assicurare il rafforzamento dei controlli sul territorio regionale, ivi comprese le stazioni di arrivo di cui al punto 1.1., al fine di rilevare eventuali arrivi o spostamenti in violazione delle vigenti disposizioni e dell’adozione dei provvedimenti consequenziali;
1.4. è fatto divieto di spostamenti presso le seconde case, ancorché ubicate sul territorio regionale, salvo che per comprovati motivi di necessità o urgenza.
2. Per quanto non previsto dalla presente Ordinanza, restano applicabili le disposizioni di cui al DPCM 3 dicembre 2020 nonché le disposizioni regionali vigenti alla data del presente provvedimento”.