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Elezioni amministrative Napoli 2021

Comunali Napoli, i fac-simile delle schede elettorali sul sito del Comune si possono modificare

Pubblicati sul sito del Comune di Napoli i fac-simile delle schede elettorali per votare alle prossime elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre prossimi. I file pdf diffusi, però, sono modificabili. È possibile rimuovere facilmente la scritta “fac-simile” dalla scheda con un programma di uso comune. In questo modo, sarebbe possibile stampare in tipografia delle schede elettorali graficamente identiche a quelle originali.
A cura di Pierluigi Frattasi
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Pubblicati sul sito del Comune di Napoli i fac-simile delle schede elettorali per votare alle prossime elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre prossimi. I file pdf diffusi, però, sono modificabili. Nello specifico, come segnalato da alcuni cittadini e verificato da Fanpage.it, è possibile rimuovere facilmente la scritta “fac-simile” dalla scheda, in quanto i livelli del progetto non sono stati unificati. Per modificare la scheda, basta semplicemente selezionare l’oggetto e utilizzare lo strumento “rimuovi” di un programma per modificare i pdf. In questo modo, sarebbe possibile stampare in tipografia delle schede elettorali graficamente identiche – ad eccezione della tipologia di carta – a quelle originali che saranno consegnate sabato 2 ottobre ai vari uffici elettorali. La stessa procedura di rimozione della scritta può essere utilizzata sia per il fac-simile della scheda azzurra per il voto al consiglio comunale, che per quella arancione per le dieci Municipalità. I fac-simile si trovano anche sul sito della Prefettura.

La falsificazione della scheda elettorale è un reato. La legge 62 del 2004, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'11 marzo 2004, ha definito le nuove norme per i reati elettorali, in particolare l'articolo 100 del D.P.R. 30 marzo 1957, n.361, prevede che “chiunque forma falsamente, in tutto o in parte, le schede o altri atti dal presente testo unico destinati alle operazioni elettorali o altera uno di tali atti veri, o sostituisce, sopprime o distrugge in tutto o in parte uno degli atti medesimi è punito con la reclusione da uno a sei anni”.

“È punito – prosegue il dettato normativo – con la stessa pena chiunque fa scientemente uso degli atti falsificati, alterati o sostituiti, anche se non ha concorso alla consumazione del fatto. Se il fatto è commesso da chi appartiene all'ufficio elettorale, la pena è della reclusione da due a otto anni e della multa da 1.000 euro a 2.000 euro. Chiunque commette uno dei reati previsti dai Capi III e IV del Titolo VII del Libro secondo del codice penale aventi ad oggetto l'autenticazione delle sottoscrizioni di liste di elettori o di candidati ovvero forma falsamente, in tutto o in parte, liste di elettori o di candidati, è punito con la pena dell'ammenda da 500 euro a 2.000 euro”.

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