Appalto 118 a Napoli, il Tar accoglie ricorso di Bourelly contro Asl e Heart Life
Il Tar della Campania ha accolto il ricorso presentato dalla società Bourelly contro l'Asl Napoli 1 e la srl Heart Life Croce Amica. La sentenza è stata emessa il 7 novembre 2023, le due soccombenti sono state condannate, in solido, a pagare le spese di giudizio, quantificate in 4mila euro. La vicenda ruota intorno all'appalto per il 118 indetto dall'Asl Napoli 1 e che era stato assegnato, a seguito della gara, ad Heart Life Croce Amica.
Il 13 giugno scorso Bourelly, rappresentata dall'avvocato Lorenzo Lentini, aveva presentato ricorso chiedendo l'annullamento della determina dirigenziale dell'Asl Napoli 1 con cui erano stati approvati i verbali di gara ed era stata disposta l'aggiudicazione per 21 postazioni in favore di Heart Life; la società aveva chiesto inoltre l'annullamento dei verbali di gara con cui era stata disposta l'ammissione dell'impresa aggiudicataria, di quelli di attribuzione dei punteggi e di tutti gli atti conseguenziali.
In particolare, nel ricorso Bourelly aveva evidenziato il fatto che Heart Life aveva omesso di dichiarare dei procedimenti penali pendenti in capo ai propri vertici societari (turbata libertà degli incanti, falso ideologico commesso da privato in atto pubblico e tentata truffa).
La società aggiudicataria aveva successivamente presentato dichiarazione all'Asl e i vertici societari coinvolti nei procedimenti erano stati sostituiti ma per il Tar l'Asl dovrà nuovamente effettuare una valutazione sull'affidabilità, in quanto:
la dedotta inaffidabilità professionale dell’aggiudicataria non poteva ritenersi superata dalle misure di self cleaning da quest’ultima adottate soltanto a seguito della comunicazione di avviso del procedimento volto a valutare la sua affidabilità professionale, come disposto dalla stazione appaltante, apparendo tali misure, da un lato, inadeguate a superare le rilevate criticità, essendo anche i nuovi soci attinti da procedimenti penali di particolare gravità e, dall’altro, chiaramente elusive rispetto alle conseguenze derivanti dall’illecito professionale commesso nella gara in oggetto.