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A Sorrento vietati sexy shop e negozi di canapa vicino a chiese e scuole: “Ledono la morale”

L’ordinanza del sindaco Massimo Coppola: vietata l’apertura di sexy shop e negozi di canapa nei pressi di luoghi sensibili. Vietata anche la vendita di gadget e articoli correlati.
A cura di Pierluigi Frattasi
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Immagine di repertorio
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A Sorrento vietati sexy shop e negozi di canapa nei pressi di scuole, parchi giochi, chiese e cinema: "possono ledere l’etica, la morale e la sensibilità dei residenti e dei turisti" e "comportare anche turbamento ai minori". Vietata anche le vendita di sex toys, gadget correlati e cannabis in negozi di altro tipo, sempre nelle vicinanze dei luoghi sensibili. Lo prevede l'ordinanza sindacale 354 firmata dal sindaco di Sorrento Massimo Coppola il 7 novembre 2023, dal titolo: "Divieto esercizio attività commerciali quali sexy shop, vendita di prodotti e derivati dalla canapa e similari nonché l'esposizione di articoli correlati". Chi non rispetta il provvedimento rischia la denuncia per inosservanza (articolo 650 del Codice Penale) nonché la chiusura immediata dell’attività commerciale.

Il sindaco intervenuto "tutela del pubblico decoro e del buon costume"

Il primo cittadino ha quindi deciso di intervenire, in qualità di Autorità Locale di Pubblica Sicurezza, a "tutela del pubblico decoro e del buon costume". "Il territorio sorrentino – si legge nel documento – è ricco di luoghi sensibili come chiese e luoghi di culto, cimitero, ospedale, scuole di qualsiasi ordine e grado, parchi giochi, teatri, cinema e luoghi di aggregazione. L’apertura sul territorio di esercizi commerciali quali i cosiddetti “sexy shop” unitamente ad esercizi che commercializzano al pubblico prodotti e derivati dalla “canapa” possono ledere l’etica, la morale e la sensibilità dei residenti e dei turisti".

E prosegue:

L’apertura di tali attività commerciali possono comportare ripercussioni oltre che di ordine etico e morale, anche turbamento della sensibilità dei cittadini residenti nei pressi di tali esercizi di vendita, nonché dei minori rientranti in una fascia di età fragile che deve essere tutelata riguardo allo sviluppo psico-fisico;pertanto, che si rende necessario ed opportuno garantire la pubblica sicurezza ed il decoro urbano in prossimità di luoghi sensibili.

L'ordinanza con il divieto

Ma cosa prevede nello specifico l'ordinanza sindacale?

  • Il divieto assoluto di apertura di attività commerciali quali “sexy shop” e similari e di esercizi che commercializzano al pubblico prodotti e derivati dalla “canapa” ad una distanza inferiore a metri 200 dai luoghi sensibili quali: chiese e luoghi di culto, cimitero, ospedale, scuole di qualsiasi ordine e grado, parchi giochi, teatri, cinema e luoghi di aggregazione, nonché la vendita di articoli ad essi correlati. Il criterio di calcolo effettivo della distanza dai luoghi sensibili è di metri 200 di camminamento pedonale dagli stessi.
  • Il divieto di vendita di articoli correlati a tali esercizi non è consentito neanche congiuntamente alla vendita di prodotti rientranti in altri settori merceologici. Tale divieto è posto al fine di garantire la tutela del pubblico decoro, del buon costume e dell’ordine pubblico;
  • È, altresì, vietata qualsiasi forma di pubblicità con esposizione di prodotti sull'area esterna commerciale, anche se ricadente su area privata, nonché di indicazioni pubblicitarie aventi per oggetto simboli, disegni, scritte e quant'altro possa turbare la sensibilità e il decoro.
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