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Omicidio di Giulia Tramontano

Un docente di Diritto spiega perché Impagnatiello non avrebbe premeditato l’omicidio di Giulia

Il professore di Diritto Processuale Penale dell’Università Bicocca di Milano, Oliviero Mazza, spiega a Fanpage.it perché la giudice non ha riconosciuto la premeditazione e la crudeltà nell’omicidio di Giulia Tramontano.
Intervista a Dott. Oliviero Mazza
Professore di Diritto Processuale Penale dell'Università Bicocca
A cura di Ilaria Quattrone
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La giudice per le indagini preliminari di Milano, Angela Minerva, ha escluso le aggravanti della premeditazione e della crudeltà nei confronti di Alessandro Impagnatiello, l'uomo di trent'anni accusato di aver ucciso la compagna Giulia Tramontano incinta di sette mesi.

La Procura ha sostenuto che il delitto fosse premeditato perché le ricerche Internet effettuate dall'indagato prima dell'omicidio dimostrerebbero che avesse pianificato l'atto. Per la giudice, però, le ricerche sono state effettuate a ridosso e dimostrerebbero che, come ha spiegato a Fanpage.it il professore di Diritto Processuale Penale dell'Università Bicocca Oliviero Mazza, non vi sia stata "una volontà omicidiaria coltivata per un certo lasso di tempo, con adeguata pianificazione dell'azione",

La decisione della gip ha sollevato diverse polemiche anche tra gli esperti del settore. Da una parte c'è chi crede che questo delitto abbia in sé tutte le caratteristiche per riconoscere le aggravanti di premeditazione e crudeltà e chi invece la ritiene una decisione adeguata e che risponde alle regole dettate dalla Corte di Cassazione.

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Professore, è stata esclusa l'aggravante della premeditazione perché non sarebbe trascorso abbastanza tempo tra la pianificazione dell'omicidio e l'esecuzione del delitto. La decisione della giudice per le indagini preliminari è stata troppo burocratica? 

Questa distinzione è imposta dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione: la preordinazione prevede una organizzazione di mezzi e di modalità per l'esecuzione di un delitto. Per la premeditazione, invece, è necessario dimostrare la persistenza costante, per un apprezzabile lasso di tempo, nella psiche del reo del proposito omicida.

Nel caso specifico dell'omicidio di Giulia Tramontano, sulla base di quanto emerso fino a questo momento e riportato dalla stampa, sembrerebbe che ci sia stata solo una preordinazione. Non ci sarebbe la dimostrazione che la volontà omicidiaria sia stata coltivata per un certo lasso di tempo, con adeguata pianificazione dell’azione, il che sarebbe fondamentale per riconoscere questo tipo di aggravante.

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Considerato che si è ancora nella fase preliminare, è possibile che questa aggravante venga riconosciuta successivamente?

Certo. La Procura dovrebbe però dimostrare che il responsabile ha iniziato a pensare a questa azione così efferata da tempo, in modo tale da organizzarsi per portare a esecuzione l'omicidio. Al momento la premeditazione è stata ipotizzata sulla base di alcune ricerche che l'imputato avrebbe svolto su Internet: questo però è un elemento che potrebbe essere collegato anche solo al tentativo di occultare il cadavere.

Dal punto di vista giuridico, la premeditazione richiede una dimostrazione puntuale che nell'intento omicida ci sia una costanza per un apprezzabile lasso di tempo.

Perché è stata contestata l'interruzione non consensuale di gravidanza? 

Il capo d'imputazione è di interruzione non consensuale di gravidanza perché il reato di omicidio presuppone che il feto sia nato. L'uccisione volontaria di una donna in stato di gravidanza porta con sé il reato di procurato aborto.

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È stata esclusa anche l'aggravante della crudeltà, ma l'atto di dare fuoco due volte al cadavere potrebbe essere riconosciuta come tale?

La crudeltà deve essere compiuta su un soggetto ancora in vita e non su un defunto. Gli atti perpetrati su una persona ormai morta rientrano in azioni legate all'occultamento o al vilipendio di cadavere. In questo caso, l'accanimento sulla salma non può essere inteso come crudeltà. Bisognerebbe dimostrare che c'è stata un'azione particolarmente crudele sulla persona in vita, un "quid pluris" rispetto all'esplicazione ordinaria dell'attività necessaria per la consumazione del reato.

Le due aggravanti che erano state ipotizzate sono state escluse allo stato perché non c’è prova della loro sussistenza. Non vedo un errore di impostazione. Le aggravanti fanno la differenza perché, se riconosciute, potrebbero far sì che l'omicidio venga punito con l'ergastolo.

Diversamente è possibile accedere al giudizio abbreviato che prevede uno sconto automatico di un terzo della pena. Ciò significa che nel caso di una pena massima di trent'anni, si arriverebbe a vent'anni di reclusione.

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Quali sono le aggravanti che possono essere contestate?

Non si possono ipotizzare aggravanti in astratto, bisognerebbe conoscere gli atti. Il pubblico ministero deve chiudere le indagini e sulla base degli elementi raccolti potrà valutare se sussistono aggravanti.

Sulla base di quanto stabilito dalla Riforma Cartabia, l'assassino in quanto reo confesso potrebbe richiedere l'attivazione di percorsi di giustizia riparativa? 

La giustizia riparativa non è ancora in vigore. Probabilmente lo sarà a fine mese, ma potrebbe anche subire un rinvio. È chiaro che successivamente all’entrata in vigore, se ci fosse un percorso di giustizia riparativa con i parenti della vittima, la “riparazione” potrebbe essere considerata come attenuante. Sarà sempre il giudice, però, a dover valutare se effettivamente questa riparazione sia degna di essere riconosciuta come attenuante.

L'aver confessato subito potrebbe essere considerata un'attenuante?

Il giudice deve tenere conto del contegno processuale e valutare se questo comportamento renda l’imputato meritevole delle attenuanti generiche a fronte della gravità del reato. Non ci sono automatismi. L'unico potrebbe essere la scelta del rito abbreviato che però è possibile solo se il reato non è punito con l'ergastolo. La differenza la faranno le aggravanti proprio per il limite al giudizio abbreviato. Le attenuanti restano a discrezione del giudice.

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Come potrebbero essere inquadrati i tentativi dell'indagato di depistare le indagini?

Potrebbero non essergli riconosciute le circostanze attenuanti generiche.

Mi rendo conto che l’opinione pubblica è profondamente scossa da un moto di indignazione per quello che è accaduto, ma è necessario evitare di fare pronostici giudiziari pessimistici soprattutto dal punto di vista di una pena troppo ridotta o chiedere l’applicazione di una punizione esemplare. Abbiamo una magistratura che è preparata per fare il suo mestiere e che saprà farlo al meglio anche in questo caso.

Il giudice saprà come valutare il peso delle attenuanti e delle varie circostanze: mi preoccupa che sia l'opinione pubblica a chiedere già oggi l’applicazione dell'ergastolo. Ci sarà a tempo debito un giudice che saprà come sanzionare e punire adeguatamente questo crimine così efferato, una volta accertata la responsabilità individuale.

C'è molta confusione, ma ci sono per fortuna regole giuridiche che sono state pensate tempo addietro per casi analoghi a questo. La decisione della Gip di escludere la premeditazione mi sembra giusta. La cosa che percepisco e che mi preoccupa è la pressione anche mediatica per una decisione esemplare. Dobbiamo invece garantire non solo un giusto processo a questo imputato, ma anche una giusta pena.

Le informazioni fornite su www.fanpage.it sono progettate per integrare, non sostituire, la relazione tra un paziente e il proprio medico.
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