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Trasporti, Lombardia sfida il governo sul distanziamento: “Resta in vigore la nostra ordinanza”

La Lombardia non cambia idea sul distanziamento a bordo di treni e mezzi pubblici. Dopo la Conferenza Stato-Regioni che si è tenuta oggi, la giunta del governatore Attilio Fontana ha confermato la validità dell’ordinanza con cui, lo scorso 31 luglio, dava il via libera all’occupazione del 100 per cento dei posti a sedere.
A cura di Simone Gorla
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La Lombardia non cambia linea sul distanziamento a bordo dei treni e dei mezzi del trasporto pubblico, confermando la delibera con cui lo scorso 31 luglio dava il via libera all'occupazione del 100 per cento dei posti a sedere e del 50 per cento di quelli in piedi.

Lombardia: Preoccupa obbligatorietà del distanziamento sui mezzi pubblici

"Nel corso della Conferenza Stato-Regioni che si è tenuta oggi, le Regioni hanno unanimemente manifestato al Governo la propria preoccupazione rispetto all'obbligatorietà del distanziamento sui mezzi pubblici – si legge in una nota di Palazzo Lombardia -. Misura questa che comporta criticità in ordine alla gestione del servizio di trasporto pubblico locale, soprattutto in relazione alla ripresa delle attività scolastiche a settembre. Contiamo nell'ulteriore confronto tra il presidente della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini, e il Governo, convocato per lunedì10 agosto. Nel frattempo in Regione Lombardia resta in vigore l'ordinanza firmata dal Presidente Attilio Fontana lo scorso 31 luglio".

Cosa prevede l'ordinanza del 31 luglio di Regione Lombardia

L'ordinanza firmata il 31 luglio dal presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, prevede l’occupazione del 100% dei posti a sedere e del 50% dei posti in piedi

  • per il trasporto pubblico locale di tipo interurbano
  • per il trasporto pubblico urbano e suburbano
  • per i treni regionali
  • per i mezzi utilizzati per i servizi di linea di granturismo, aeroportuali e finalizzati, nonché per i servizi non di linea svolti con autobus con conducente (NCC BUS) di cui al regolamento regionale n.6/2014 e le medesime tipologie di mezzi utilizzate per i servizi sostitutivi ferroviari
  • per i servizi di linea e non di linea di navigazione
  • per funivie, cabinovie, seggiovie e funicolari)
  • per il trasporto scolastico con scuolabus o altro mezzo
  • per i servizi taxi e di noleggio con conducente di cui alla L 21/1992: ai membri dello stesso gruppo familiare, ai conviventi, agli appartenenti a nuclei già pre-organizzati è consentito derogare all’obbligo del distanziamento interpersonale.
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