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Quando e come si possono accendere camini e stufe a legna a Milano e in Lombardia

In Lombardia sono previste regole stringenti per l’accensione dei generatori di calore a biomassa legnosa: stufe, caminetti e caldaie alimentate a legna, cippato e pellet. Gli impianti possono entrare in funzione solo se possiedono un determinato livello previsto dal Certificato Ambientale.
A cura di Fabio Pellaco
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Con l'arrivo del freddo a Milano e in Lombardia, si inizia a pensare a come combattere le temperature rigide con l'accensione degli impianti di riscaldamento domestici. Oltre ai termosifoni, Regione Lombardia stabilisce anche i criteri per l'uso corretto di stufe, caminetti e caldaie alimentati a legna, cippato o pellet, le cosiddette "biomasse legnose".

La classificazione di stufe, caminetti e caldaie

Il Decreto Ministeriale 186 del 2017 definisce la classe ambientale degli apparecchi per il riscaldamento domestico a biomassa legnosa, attribuendo da una a cinque stelle alle stufe, alle caldaie o ai camini. Maggiore è il numero di stelle, minori sono le emissioni.

In caso di impianti già installati, l'utilizzo è consentito solo se la stufa o il camino è classificato almeno con tre stelle. Il numero di stelle è riportato sul Certificato Ambientale, un documento rilasciato dal produttore e obbligatorio per tutti i nuovi impianti.

Tutti i generatori di calore di nuova installazione devono essere classificati almeno con quattro stelle. Se il Comune si trova a meno di 300 metri sopra il livello del mare, dal 15 ottobre i nuovi impianti dovranno anche garantire un valore di emissione di polveri sottili (PP) inferiore o uguale a 15 mg/Nm3 e un Carbonio Organico Totale (COT) minore o uguale a 35 mg/Nm3. Regione Lombardia ha previsto un bando per incentivare la sostituzione di stufe o camini.

Le deroghe per l'accensione degli impianti con meno di tre stelle

In caso di assenza del Certificato Ambientale oppure se l'impianto è classificato con meno di tre stelle non sarà possibile procedere all'accensione. La normativa prevede alcune deroghe per:

  • impianti con un alto rendimento energetico (almeno 75 per cento se alimentato a legna, 85 per cento se alimentato a pellet, come riportato sulla scheda tecnica dell'apparecchio);
  • impianti che costituiscono l'unica fonte di riscaldamento dell'abitazione (solo fino al 15 ottobre 2024);
  • piccoli impianti (fino a 10 kW) utilizzati saltuariamente per scopi ricreativi;
  • impianti storici collocati in edifici soggetti a tutela;
  • stufe ad accumulo progettate e assemblate in opera ovvero integrate con l'edificio (per esempio le vecchie stufe in maiolica).

Utilizzo di stufe e caminetti in caso di allerta inquinamento

Nel bacino padano le condizioni orografiche e climatiche favoriscono l'accumulo degli inquinanti nell’aria. Gli impianti a biomassa legnosa sono tra le maggiori fonti di emissioni di polveri sottili (PM10) e per questo il loro utilizzo è soggetto a limitazioni.

Quando i limiti di qualità dell'aria in atmosfera sono superati per più giorni consecutivi possono essere emanate delle allerte (consultabili sul portale Info Aria di Regione Lombardia) con l'attivazione di limitazioni temporanee all'utilizzo degli impianti meno performanti.

Quando scattano le misure temporanee di primo livello è vietato l'utilizzo degli impianti fino a tre stelle compresi. Con le misure temporanee di secondo livello non si possono accendere gli impianti fino a quattro stelle compresi. Entrambe si applicano solo nei casi in cui non sia già presente un impianto di riscaldamento alternativo all'interno dell'unità abitativa.

Quali sono le sanzioni previste

I controlli sulla corretta osservanza delle norme sono effettuati nell'ambito delle verifiche sugli impianti termici. Sono demandati ai Comuni, tranne nei centri con meno di 40mila abitanti dove è compito dell'amministrazione provinciale di riferimento.

L'inosservanza delle norme può portare a una multa da 500 a 5mila euro, come previsto dall'articolo 27, comma 4 della legge regionale 24/2006.

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