Quali sono gli impianti di riscaldamento vietati in Lombardia e quali sanzioni si rischiano
Dopo una lunga estate durata fino a ottobre inoltrato, il freddo è arrivato in Lombardia. È quindi tempo di accendere il riscaldamento all'interno delle case, ma occorre conoscere e seguire scrupolosamente le norme stabilite a livello regionale. Alcuni impianti termici non possono essere accesi a causa delle misure stabilite per contenere i consumi energetici nelle abitazioni, ridurre l'inquinamento atmosferico e garantire la sicurezza e il buon funzionamento degli impianti stessi.
Si tratta dei generatori di calore che non rispettano i requisiti minimi previsti dalla classificazione da una a cinque stelle definita dal ministero dell'Ambiente con il decreto 186 del 2017.
Gli impianti termici vietati in Lombardia
Secondo quanto previsto dalla delibera di Giunta regionale n. 5360/2021 devono essere disattivati tutti gli impianti termici classificati con 0, 1 o 2 stelle.
Questo provvedimento si applica a tutti gli impianti termici civili alimentati a biomassa legnosa presenti sul territorio regionale, con potenza al focolare fino a 3 MW, inclusi gli impianti per la produzione centralizzata di acqua calda sanitaria e gli impianti a uso domestico utilizzati anche per la cottura dei cibi (per esempio, termocucine e cucine economiche).
I generatori di calore che possono rimanere in funzione
Potranno continuare a essere utilizzati, senza obbligo di disattivazione, tutti gli impianti che rientrano in queste categorie anche se non rispettano la classificazione minima prevista:
- con potenza termica al focolare inferiore a 5 kW (solo se nella stessa unità immobiliare non siano presenti più apparecchi la cui potenza sommata sia uguale o superiore a 5 kW)
- con potenza termica al focolare fino a 10 kW utilizzati saltuariamente per scopi ricreativi e non per abituale riscaldamento
- che alimentano reti di teleriscaldamento
- che alimentano processi produttivi di natura imprenditoriale
- utilizzati per manifestazioni temporanee quali fiere, mercati, feste padronali, ecc.
- impianti storici collocati in edifici soggetti a tutela che non assolvono, in modo esclusivo, al fabbisogno di riscaldamento dell'edificio.
Le multe per chi utilizza impianti fuorilegge
Il mancato rispetto delle limitazioni relative all'accensione degli impianti alimentati a biomassa comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa che può variare da 500 a 5mila euro.
La legge regionale prevede anche una sanzione in caso si contravvenga al divieto di riscaldamento di locali non abitati. In questo caso la multa prevista va da 250 a 2.500 euro, oltre a ulteriori 10 euro per ciascun metro cubo di volume lordo indebitamente climatizzato.
Gli enti preposti al controllo sull'osservanza delle norme sono i Comuni, tranne nei centri con meno di 40mila abitanti dove viene demandato all'amministrazione provinciale competente.