Perché l’avvocato che si è laureato in odontoiatria non può fare anche il dentista
Alcuni giorni fa è stata pubblica una sentenza della Corte di Cassazione che sanciva come un uomo non potesse svolgere contemporaneamente l'attività di avvocato e di odontoiatra. Per la precisione, non può essere iscritto nello stesso momento a entrambi gli albi.
Nella primavera 2023, il consiglio dell'Ordine degli avvocati di Milano ne aveva disposto la cancellazione dall'albo considerato che, dal 2017, era iscritto anche a quello degli Odontoiatri di Torino.
L'ex legale però non ha accettato la decisione e ha deciso di ricorrere in Cassazione sostenendo che la sua collocazione fosse "finalizzata solo alla prosecuzione degli studi e al completamente del relativo percorso formativo". I giudici hanno però rigettato il ricorso.
A spiegare a Fanpage.it perché non sia possibile essere iscritto contemporaneamente a due albi è il Consigliere Segretario dell'ordine degli avvocati di Milano Marco Accolla.
Perché non si può essere iscritti a due ordini diversi?
La legge professionale, all'articolo 18, contiene la disciplina delle incompatibilità e cioè quali sono quelle attività e professioni che non possono essere svolte da chi svolge la professione di avvocato.
La prima norma afferma che la professione di avvocato è incompatibile con qualsiasi attività di lavoro autonomo, svolto in maniera continuativa o professionale, con alcune eccezioni di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale.
Negli ultimi anni a Milano abbiamo ricevuto richieste di pareri per alcune incompatibilità: è stata rigettata la richiesta di un'avvocata che chiedeva se la sua attività fosse compatibile con quella di armocromista. In questo caso è stato detto no perché non rientra in nessuna delle eccezioni elencate precedentemente.
È stata ritenuta compatibile, invece, l'attività di maestro di karate o istruttore di nuoto sincronizzato. Ovviamente si deve trattare di attività residuali e che non ledano la dignità e il decoro della professione forense.
È inoltre vietata l'iscrizione a qualunque albo diverso da quello di avvocato con quattro eccezioni che riguardano l'attività di notaio, commercialista, giornalista pubblicista e consulente del lavoro.
Nel momento in cui la legge spiega che gli unici albi in cui è consentita l'iscrizione sono questi quattro, automaticamente è escluso qualunque altro albo tra cui quello dei medici-odontoiatri.
In questo caso specifico, l'ex iscritto aveva spiegato che la sua iscrizione all'albo degli odontoiatri di Torino fosse finalizzata alla prosecuzione degli studi.
La nostra professione è regolata da leggi: la norma in questione contiene un elenco specifico, dettagliato e insuperabile degli albi ai quali si può essere iscritti contemporaneamente a prescindere dallo svolgimento di attività.
Anche nel caso in cui si lavorasse nell'ufficio legale di un'azienda si dovrebbe procedere con la cancellazione dell'albo?
Per lavorare come lavoratore dipendente di un'azienda non si può essere iscritti all'albo. L'attività è incompatibile con quello di lavoratore subordinato. In caso di cancellazione dall'albo perché si ricopre ruolo di dipendente in un'azienda o perché vincitori di concorsi pubblici, è possibile mantenere il titolo acquisito di avvocato purché non si sia stati radiati. In questi casi, ovviamente, non si può esercitare.
L'unica eccezione è quando gli avvocati lavorano negli uffici legali degli enti pubblici: in questo caso si può rimanere iscritti all'albo, ma in un elenco speciale. Questo indica chi ha un'attività di lavoro dipendente per un ente pubblico, ma essendo inserito organicamente in un ufficio legale di un ente pubblico per il quale svolge l'attività di avvocato può continuare a essere iscritto all'albo e fregiarsi del titolo di avvocato.
Stessa cosa vale per chi insegna materie giuridiche nelle Università o nelle scuole secondarie: anche in questo si viene inseriti in un elenco speciale.
Questa norma andrebbe cambiata?
Il tema è di grandissimo interesse in questo momento da parte dell'Avvocatura. Si è appena tenuta la sessione ulteriore del Congresso Nazionale Forense, che è la massima Assise dell'Avvocatura dove tutti i rappresentanti dei 250mila circa avvocati italiani, si riuniscono per valutare la situazione attuale ed eventuali prospettive di modifica.
Sia nella sessione principale che si è tenuta a Lecce nel 2022 che in quella ulteriore tenuta venti giorni fa a Roma, ci sono state moltissime mozioni finalizzate a incaricare il Consiglio Nazionale Forense per trovare una modifica della norma sulle incompatibilità.
Tuttavia questa modifica non è relativa tanto all'impossibilità di poter essere iscritti a più albi: su questo tema gli avvocati sono abbastanza concordi nel ritenere che se si è avvocati non si può svolgere anche l'attività di odontoiatra.
Si chiede di poter incidere maggiormente nella lettera c dell'articolo 18 della legge professionale che impedisce agli avvocati di avere ruoli di amministrazione all'interno di società di capitali o di socio all'interno di società di persone.
Spesso l'avvocato si occupa di assistere le aziende e i soci delle aziende per la gestione dell'azienda e si potrebbe essere chiamati a contribuire all'amministrazione delle società al fine di evitare di commettere errori o contenziosi. Gli avvocati oggi possono essere componenti di consigli di amministrazione, ma non possono avere deleghe o incarichi esecutivi all'interno dell'azienda.
Un'attività che, invece, i commercialisti possono svolgere.