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Perché distribuire i volantini con i volti delle presunte borseggiatrici potrebbe essere un reato

Anche chi realizza volantini con i volti delle presunte borseggiatrici rischia di incorrere nel reato di diffamazione: a Fanpage.it l’avvocato Mauro Festa dello studio LegalFor spiega perché.
A cura di Ilaria Quattrone
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Decine di ragazze, accusate di essere borseggiatrici, sono i soggetti di innumerevoli video condivisi sui social network. Frame che collezionano migliaia di visualizzazioni. A questa pratica ne è stata aggiunta un'altra, ancora più aberrante, che prevede di realizzare volantini e manifesti da affiggere sui cestini o muri delle città.

Un odio sfrenato nei confronti di una categoria di persone che rischia di degenerare anche in violenza e aggressioni. Chi filma queste donne, oltre a commettere un'azione deprecabile, rischia di commettere un reato. E anche chi realizza questi volantini potrebbe essere accusato di aver violato la legge. A spiegare a Fanpage.it cosa rischia chi produce questi manifesti, è l'avvocato Mauro Festa, managing partner dello studio LegalFor, specializzato in Digital&Entertainment e in ciò che concerne il mondo della privacy.

Cosa rischia chi fotografa le presunte borseggiatrici

"La condotta di affissione di volantini, come quelli oggetto di discussione, si presta al confronto con due aspetti: da un lato la libertà di espressione, tutelata a livello normativo dall’articolo 21 della costituzione nonché dall’articolo 19 UDHR (Universal Declaration of Human Rights), e per quanto concerne ai fini di quest’analisi dall’articolo 85 del GDPR, e dall’altro la tutela dell’onore e della reputazione della persona e il generale diritto alla riservatezza dell’individuo, tutelati per quanto qui concerne dall’articolo 595 del codice penale e in generale dal su richiamato GDPR".

Nel caso in cui c'è un interesse generale a essere informati o a partecipare al dibattito sociale, è possibile diffondere informazioni anche se potenzialmente lesive della reputazione: "Tuttavia, questo diritto è delimitato, come più volte ribadito dalla Corte di Cassazione, dalla prescrizione che nella diffusione di notizie in grado di arrecare danno all’altrui reputazione, siano soddisfatte due condizioni: la verità e la continenza".

La prima condizione, quella della verità, è soddisfatta se tutti i fatti riportati sono ovviamente veri e se non ci sono collegamenti con "sollecitazioni emotive o con qualsiasi altra insinuazione idonea a creare nel pubblico manifestazioni in tutto o in parte false", precisa il legale.

Per la seconda condizione, quella della continenza, è necessario che l'esposizione non sia eccedente rispetto "allo scopo da perseguire. La comunicazione deve essere improntata all'obiettività nel senso di escludere intenti denigratori e di preservare il quel minimo di dignità a cui ciascuno ha diritto". Se questi due elementi sussistono allora, anche se si commette un reato, la condotta non è punibile.

Al contrario, se questi due fattori non sussistono, "si ricade nel fatto tipico dell'articolo 595 e cioè la diffamazione. Peraltro, se le informazioni diffuse sono false, esagerate o tendenziose, tali da turbare l'ordine pubblico, il soggetto potrebbe essere anche colpevole del reato omonimo di cui all'articolo 656 del Codice. Non va inoltre trascurato, per quanto riguarda il volantino in questione, che la presenza del riferimento alla nazionalità dei soggetti (del tutto irrilevante ai fini della comunicazione) possa integrare una condotta censurata dalla cosiddetta Legge Mancino".

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