Lombardia in zona arancione rafforzato: ecco il testo dell’ordinanza
Il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana ha firmato nella giornata di oggi, giovedì 4 marzo, l'ordinanza che inserisce tutto il territorio in zona arancione rafforzato da domani venerdì 5 marzo. Con le nuove restrizioni si prevede la chiusura di tutte le scuole tranne gli asili nido, gli ingressi contingentati nei negozi, il divieto di recarsi in seconde case e il divieto di utilizzare aree giochi nei parchi. Restano chiusi anche i bar e i ristoranti.
Di seguito il testo dell'ordinanza:
Ordina
Art. 1) (Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza
epidemiologica da Covid-19 in relazione al territorio della Regione Lombardia)
Dal 5 marzo 2021 e fino al 14 marzo 2021, in relazione all’intero territorio della
Regione Lombardia, con eventuale proroga sulla base dell’evoluzione del
contesto epidemiologico, oltre alle misure previste dall’art. 2 del Dpcm 14 gennaio
2021(ossia, a decorrere dal 6 marzo 2021, del Capo IV del Dpcm 2 marzo 2021),
sono adottate le seguenti misure:
1. sospensione della didattica in presenza nelle istituzioni scolastiche primarie e
secondarie di primo grado e secondo grado, nelle istituzioni formative
professionali secondarie di secondo grado (Iefp), negli Istituti tecnici
superiori (Its) e nei percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore
(Ifts) nonché sospensione delle attività delle scuole dell’infanzia; resta
fermo lo svolgimento in presenza dei servizi educativi per l’infanzia di cui
all’art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65.
2. in tutte le scuole ed istituzioni di cui al punto 1, resta salva la possibilità di
svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in
ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva
inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi
speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’istruzione n.
89 del 7 agosto 2020, e dall’ordinanza del Ministro dell’istruzione n. 134 del 9
ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni
della classe che sono in didattica digitale integrata;
3. si applica quanto previsto dall’art. 3, comma 4, lettera g) del D.P.C.M. del 14
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gennaio 2021 (ossia, a decorrere dal 6 marzo 2021, dell’art. 44 del Dpcm 2
marzo 2021) con conseguente sospensione della frequenza delle attività
formative e curriculari delle università e delle istituzioni di alta formazione
artistica musicale e coreutica aventi sedi sul territorio della Regione
Lombardia, fermo in ogni caso il proseguimento di tali attività a distanza;
4. si applica quanto previsto dall’art. 3, comma 4, lettera i) del D.P.C.M. del 14
gennaio 2021 (ossia, a decorrere dal 6 marzo 2021, dell’art. 48 del Dpcm 2
marzo 2021) in ordine al lavoro agile, in relazione alle pubbliche
amministrazioni aventi sedi o uffici sul territorio della Regione Lombardia;
5. non è consentito recarsi presso le proprie abitazioni diverse da quella
principale (c.d. seconde case) ubicate nel territorio della Regione fatti salvi
gli spostamenti motivati da comprovate e gravi situazioni di necessità;
6. non è consentito a coloro che non risiedono nel territorio della Regione
recarsi presso le proprie abitazioni diverse da quella principale (c.d.
seconde case) ubicate nel territorio della Regione fatti salvi gli spostamenti
motivati da comprovate e gravi situazioni di necessità;
7. non sono consentiti gli spostamenti verso le abitazioni private abitate,
ubicate nel territorio della Regione, fatti salvi gli spostamenti motivati da
comprovate e gravi situazioni di necessità;
8. l’accesso alle attività commerciali al dettaglio, al fine di limitare al massimo
la concentrazione di persone, è consentito ad un solo componente per
nucleo familiare, fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori,
disabili o anziani;
9. non è consentito l’utilizzo delle aree attrezzate per gioco e sport (a mero
titolo esemplificativo, aree attrezzate con scivoli ed altalene, campi di
basket, aree skate etc.) all’interno di parchi, ville e giardini pubblici, fatta
salva la possibilità di fruizione da parte di soggetti con disabilità;
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10. è fatto obbligo di indossare mascherine chirurgiche o presidi analoghi di
protezione delle vie respiratorie sui mezzi di trasporto pubblici circolanti nel
territorio della Regione Lombardia.
Art. 2 (Disposizioni finali)
1. Restano ferme le misure di cui al D.P.C.M. del 14 gennaio 2021 (ossia, a
decorrere dal 6 marzo 2021, del Dpcm 2 marzo 2021), ove non
diversamente disciplinate dal presente provvedimento;
2. Le Ordinanze n. 710 del 27 febbraio 2021, n. 711 e n. 712 del 1° marzo 2021 e
n. 703 del 2 marzo 2021 cessano di effetto il 4 marzo 2021, in quanto
assorbite e superate dal presente provvedimento;
3. È revocata, per il giorno 5 marzo 2021, l’Ordinanza n. 688 del 26 gennaio
2021 avente scadenza in pari data;
4. Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente ordinanza è sanzionato,
secondo quanto previsto dall’art. 4 del decreto-legge n. 19/2020 convertito
con modificazioni dalla legge n. 35/2020;
5. La presente ordinanza è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al
Ministro per gli affari regionali ed al Ministro della salute ed è pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e nel portale internet
della Regione Lombardia, pagine dedicate all’emergenza sanitaria
Coronavirus – COVID 19.Il presidente
Attilio Fontana
Il testo dell'Ordinanza regionale della Lombardia