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Entra in vigore la nuova ordinanza contro la Peste suina africana: cosa prevedono le regole

Il commissario straordinario Giovanni Filippini ha firmato la nuova ordinanza contro la diffusione della Peste suina africana. Le regole, valide per Lombardia, Piemonte ed Emilia-Romagna, resteranno in vigore fino al 30 settembre 2024.
A cura di Enrico Spaccini
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Foto di repertorio
Foto di repertorio

Entra in vigore oggi, giovedì 29 agosto, la nuova ordinanza sulla Peste suina africana (Psa) firmata dal commissario straordinario, il dottor Giovanni Filippini, che prevede nuove misure di prevenzione valide per la Lombardia, il Piemonte e l'Emilia-Romagna. La regione lombarda conta, al momento, 16 focolai di contagio attivi negli allevamenti e oltre 80mila capi d'allevamento abbattuti nell'arco di un anno.

Secondo le ultime rilevazioni, la causa principale di diffusione del virus sarebbe dovuta ai movimenti di persone e mezzi. Per questo motivo, l'ordinanza numero 3 che entra in vigore dal 29 agosto fino al 30 settembre 2024 intende regolare gli accessi all'interno degli allevamenti, che per almeno un mese dovranno rispettare alcune norme di biosicurezza particolarmente stringenti valide per tutte le zone di restrizione: la 1, ad alto rischio; la 2, con presenza di Psa nei cinghiali; la 3, con presenza di Psa nei cinghiali e nei suini domestici.

A chi è vietato l'ingresso negli allevamenti

Innanzitutto, l'ordinanza vieta ogni spostamento dei suini, sia in entrata che in uscita, dagli allevamenti che non sia verso il macello. Solo gli allevamenti situati nella prima zona di restrizione potranno chiedere l'autorizzazione dalla Regione di poter accedere ai servizi veterinari.

È vietato l'accesso di qualsiasi automezzo, ad eccezione di quelli destinati al trasporto di mangimi, carcasse e liquami e di animali verso il macello. Chiunque non sia direttamente coinvolto nella gestione quotidiana degli animali, non potrà accedere agli allevamenti. Regola che vale per qualsiasi persona e figura professionale, anche veterinari, tecnici di filiera e mangimisti. Non possono entrare nemmeno gli animali, cani compresi.

Nei Comuni interessati dalle varie zone di restrizione sono vietate anche le mostre, i mercati, le fiere d'esposizione e ogni altra manifestazione di carattere agricolo e zootecnico che coinvolga il settore suinicolo.

Come sono regolati gli accessi

Le persone che hanno diritto ad accedere all'allevamento devono rispettare alcuni obblighi. Intanto, chi entra deve farlo sempre indossando tute, guanti e calzari monouso e deve garantire di non aver visitato altri allevamenti di suini, boschi o altri luoghi in cui sono presenti cinghiali nelle 48 ore precedenti, assicurando di fare altrettanto nelle 48 ore successive.

È obbligatorio che gli operatori del trasporto animali utilizzino i dispositivi monouso che saranno forniti dall'allevatore al momento dell'uscita del conducente dall'abitacolo del mezzo.

I lavori di manutenzione o di lavoro ordinario sono vietati, ad eccezione di quelli strettamente connessi al benessere dell'animale che dovranno comunque essere preventivamente autorizzati. Sono sospesi anche i controlli da parte del servizio veterinario, esclusi quelli connessi con la gestione della Psa e quelli tesi a garantire il rispetto delle esigenze di benessere animale.

Il controllo del rispetto della normativa

A verificare il rispetto delle condizioni di biosicurezza previste dall'ordinanza ci dovranno pensare i veterinari territorialmente competenti. Entro un mese, andranno verificati i requisiti dei vari allevamenti. Nel caso in cui venisse accertato uno stato di carenza, strutturale o gestionale, entro 15 giorno il servizio veterinario dispone lo svuotamento degli stabilimenti secondo un programma di macellazione o in alternativa di abbattimento che non deve prolungarsi oltre i 21 giorni dalla disposizione.

Oppure ancora, nel caso in cui venisse individuato un qualsiasi contatto diretto o indiretto con un focolaio confermato, e qualora la situazione epidemiologica lo richieda, il servizio veterinario territorialmente competente può disporre l’abbattimento preventivo degli animali.

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