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Cosa rischiano le sorelline di 16 e 12 anni che hanno rubato mezzo milione di euro: le conseguenze per i genitori

Hanno trafugato contanti, preziosi e borse per mezzo milione di euro in un appartamento di Monza: così due sorelline di soli 12 e 16 anni sono state fermate dal proprietario di casa e consegnate alla polizia. Un caso che ha fatto scalpore per la giovanissima età delle ladruncole. Ma cosa può succedere adesso?
Intervista a Paolo Di Fresco
Avvocato penalista del Foro di Milano
A cura di Francesca Del Boca
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Hanno trafugato contanti, gioielli, orologi e borse per un valore di mezzo milione di euro: per questo due sorelline di soli 12 e 16 anni sono state fermate dal proprietario di casa, un appartamento del centro di Monza, e consegnate alla polizia. Un caso che ha fatto scalpore per la giovanissima età delle piccole ladruncole. Ma cosa può succedere adesso? Che pena rischiano le due sorelle? E i genitori?

Cosa rischiano adesso i genitori delle due giovanissime ladre?

Dal momento che la responsabilità penale è personale, i genitori non rispondono dei reati commessi dai figli minorenni: tutt’al più saranno tenuti al risarcimento dei danni in sede civile. Il discorso cambia solo nel caso in cui i genitori abbiano per così dire pianificato il reato, affidandone l’esecuzione ai minori.

Cosa può accadere, in questo caso?

Secondo il nostro codice penale, il genitore che abbia determinato il figlio minorenne a commettere un reato ne risponderà personalmente, e la pena sarà aumentata fino alla metà. Peraltro, lo stesso aumento di pena si avrà anche nel caso in cui il genitore che si avvale del figlio minorenne abbia partecipato in prima persona alla commissione del reato. Nel caso specifico, andrà dunque accertato quale sia stato il ruolo dei genitori nella vicenda, o comunque se altri adulti siano coinvolti nel tentativo di furto.

Quale sarà la sorte della ragazzina di 12 anni?

La legge penale italiana esclude imputabilità del minore di quattordici anni. L’esclusione si basa esclusivamente sul dato anagrafico, essendo ragionevole presumere che a quell’età la personalità e il carattere del minore non siano ancora pienamente formati. Nei confronti della ragazza dodicenne, dunque, non possono essere adottate misure penali di alcun genere.

E la sorella di 16 anni? 

Il nostro codice penale considera imputabile chi al momento del fatto avesse compiuto 14 anni ma non ancora 18, a condizione però che il giudice ne accerti in concreto la capacità di intendere di volere. In questo caso, la pena è comunque diminuita.

Interverranno i servizi sociali?

In caso di reato commesso dal minorenne, la polizia ha il dovere di informare immediatamente il pm e i genitori (o l’affidatario) del minore, i quali potranno nominare un difensore di fiducia. Allo stesso tempo, la polizia deve anche informare i servizi sociali, ai quali spetta un duplice compito: da un lato, garantire al minore la necessaria assistenza psicologica fin dalle prime fasi del procedimento penale; dall’altro, acquisire e trasmettere al pm tutte le informazioni sulla personalità del minore che consentano di adottare i provvedimenti più adatti al caso specifico.

Cosa succede adesso? 

Quando il minore viene colto in flagranza di un reato punito con la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, come in questo caso, trova invece applicazione l’istituto dell’accompagnamento. Il minore viene condotto negli uffici della pg e qui trattenuto per le formalità del caso per il tempo strettamente necessario (mai superiore alle 12 ore) fino alla sua consegna ai genitori oppure all’affidatario o al tutore.

Nel caso in cui i genitori o il tutore non appaiono in grado di adempiere ai loro doveri di vigilanza e custodia il minore, su ordine del pm, viene trasferito presso un Centro di prima accoglienza, dove attenderà l’udienza di convalida del suo arresto o del fermo. Esattamente quello che è successo alla ragazza sedicenne.

Cosa sono i Centri di prima accoglienza?

Non si tratta di un carcere minorile ma di na struttura specifica che, con l’aiuto dei sevizi sociali competenti per territorio, ha lo scopo di svolgere un’attività di valutazione complessiva del minore e di suo sostegno psicologico e pedagogico.

E poi?

All’udienza di convalida che si celebra davanti al Giudice per le indagini preliminari il pm chiederà poi la convalida del fermo o dell’arresto, così come l’applicazione di una misura cautelare nei confronti del minore. Misure che possono consistere nel divieto di espatrio, nell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria in giorni e a orari espressamente stabili o, nei casi più gravi, negli arresti domiciliari o nella custodia in carcere.

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