Cosa rischia l’autista del camion che a Milano ha investito una mamma con il passeggino ed è scappato
Ha travolto una mamma che attraversava le strisce pedonali con i suoi due gemelli di un anno nel passeggino, trascinandola per alcuni metri e uccidendola sul colpo. Illesi, fortunatamente, i piccoli e la nonna che camminava dietro di loro. È successo ieri mattina, mercoledì 11 dicembre, in viale Renato Serra a Milano, zona Portello: dopo il tremendo impatto il conducente del camion, 24 anni, è scappato senza prestare soccorso, ed è stato fermato dagli agenti di polizia locale solo ore dopo all'altezza del comune di Arluno, nel Milanese, mentre stava lavorando nei pressi di una cava.
Cos'è e quando si configura il reato di omissione di soccorso?
Secondo il codice della strada, chi abbia causato un incidente ha l’obbligo di fermarsi. Nel caso in cui l’incidente abbia provocato danni alle persone e il conducente si dia alla fuga, la pena prevista è quella della reclusione da 6 mesi a 3 anni. Nel caso specifico, tuttavia, ci troviamo di fronte a un reato decisamente più grave: l’omicidio stradale previsto dall’art. 589 bis c.p. che, nella sua ipotesi base, punisce con la reclusione da 2 a 7 anni chi provochi la morte di qualcuno mediante una condotta che violi le norme del codice della strada. La pena sarebbe ulteriormente aumentata ove fosse dimostrato che l’autista ha cercato di fuggire: in questo caso, ai sensi dell’art. 589 ter c.p., la pena è aumentata da un terzo a due terzi e non può comunque essere inferiore a 5 anni.
Se il guidatore in fuga si costituisce, può venire meno il capo di imputazione? Qual è, in caso, il limite di tempo per costituirsi?
In realtà non c’è un tempo limite per costituirsi, anche se il codice della strada individua un termine di 24 ore per sottrarsi all’applicazione di alcune sanzioni accessorie. È facile intuire, però, che in vista del processo la consegna spontanea nell’immediatezza dei fatti avrà tutt’altro peso. L’imputazione ovviamente non verrà meno, ma nel decidere la misura della pena il giudice potrà tenere conto della condotta contemporanea o susseguente al reato.
Quali possono essere, in queste circostanze, le aggravanti più rilevanti? e le attenuanti più rilevanti?
Come dicevo, l’aggravante che troverà senz’altro applicazione è quella prevista dall’art. 589 ter c.p., che determina un notevole aumento di pena per il conducente che si dia alla fuga in caso di omicidio stradale. La pena, tuttavia, è diminuita nel caso in cui sia accertato un concorso di colpa della vittima, o comunque che l’evento non sia stato provocato dalla sola azione od omissione del conducente. Ma francamente non mi sembra che sia questo il caso.
Se il conducente viene fermato dalle forze dell'ordine (senza quindi costituirsi) poco dopo il fatto, come in questo caso, può essere considerato arresto in flagranza?
Sì, anche se nella prassi, quando l’arresto avviene a seguito di un inseguimento, si suole parlare di quasi flagranza.
Il fatto che l'autista abbia travolto la vittima mentre attraversava con il verde sulle strisce pedonali può essere riconosciuta come aggravante?
Il codice penale prevede un aumento della pena quando la morte sia provocata a seguito di un sorpasso in prossimità dell’attraversamento pedonale. Non so dire, però, se l’autista stesse o meno sorpassando altre autovetture.
Cambierebbe la definizione della pena se il conducente fosse passato con il semaforo rosso, invece che con quello verde?
In caso di attraversamento di un’intersezione con il semaforo disposto al rosso la pena prevista è quella della reclusione da 5 a 10 anni.
In questo caso, con la vicinissima entrata in vigore del nuovo codice della strada, sarebbe cambiato qualcosa?
Nulla, in concreto. La disciplina prevista dal codice penale è già estremamente severa.