Come si vota alle elezioni regionali in Lombardia 2023: la legge elettorale
Manca poco all'appuntamento elettorale che decreterà il nuovo presidente e la nuova giunta di Regione Lombardia. I cittadini lombardi sono chiamati alle urne nelle giornate di domenica 12 e di lunedì 13 febbraio (fino alle 15) del 2023: data identica a quella della votazione in Lazio, e stabilita dall'attuale governatore Attilio Fontana grazie all'approvazione della nuova legge elettorale in Lombardia. Ma come funzionerà il voto, e come saranno eletti i componenti della prossima giunta regionale?
L'elezione del presidente di Regione Lombardia
Il Consiglio regionale e il presidente della Regione sono eletti insieme in un'unica tornata, con voto personale e segreto su un'unica scheda, attraverso liste provinciali e coalizioni regionali dei candidati consiglieri, ognuna collegata al proprio candidato presidente della Regione. Sarà proclamato presidente di Regione Lombardia il candidato che avrà conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale (in lizza ci sono Attilio Fontana per il centrodestra, Pierfrancesco Majorino per il centrosinistra e Letizia Moratti per il Terzo polo): a differenza delle elezioni amministrative, non è previsto un ballottaggio in caso di mancato raggiungimento da parte di un candidato della maggioranza assoluta. Inoltre, non può essere immediatamente ricandidato alla carica di presidente della Regione chi ha già ricoperto ininterrottamente tale carica per due mandati consecutivi: il governatore uscente Attilio Fontana, in quota Lega, è infatti solo al primo mandato.
La composizione del Consiglio regionale e il premio di maggioranza
Il Consiglio regionale è composto da 80 consiglieri, compreso il presidente della Regione. I componenti del Consiglio sono eletti con criterio proporzionale sulla base di liste circoscrizionali concorrenti, con applicazione di un premio di maggioranza, come si legge sul sito ufficiale di Regione Lombardia: le circoscrizioni coincidono con i territori delle province lombarde esistenti alla data del 1° gennaio 2012 (Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Monza e Brianza, Pavia, Sondrio, Varese). Più gruppi di liste provinciali che indicano il medesimo candidato Presidente della Regione sono riunite in una coalizione di liste; il candidato alla carica di Presidente della Regione ad essi collegato è a capo della coalizione.
Per quanto riguarda il premio di maggioranza, le liste collegate al candidato proclamato eletto alla carica di Presidente della Regione ottengono almeno il 55 per cento dei seggi assegnati al Consiglio regionale se il candidato proclamato eletto Presidente della Regione ha ottenuto meno del 40 per cento dei voti validi; almeno il 60 per cento dei seggi assegnati al Consiglio regionale se il candidato proclamato eletto Presidente della Regione ha ottenuto una percentuale di voti validi pari al 40 per cento o superiore. Il limite è del 70 per cento dell'intero Consiglio.
Nelle liste provinciali plurinominali è prevista anche l’alternanza di genere. Si possono così esprimere fino a due preferenze, scegliendo tra un candidato e una candidata: basta scrivere i cognomi dei due candidati di sesso diverso, purché siano appartenenti alla stessa lista.
La legge elettorale regionale per il voto in Lombardia
Le disposizioni relative alla lista regionale per l'elezione del Consiglio regionale sono contenute nella legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale) e nella legge 23 febbraio 1995, n. 43. Una legge elettorale che proprio ultimamente ha registrato alcune modifiche: non sulla modalità del voto o sulla composizione della giunta regionale, ma sulla possibilità del presidente di Regione di poter stabilire la data delle elezioni ("Le elezioni del Consiglio regionale e del Presidente della Regione sono indette con decreto del Presidente della Regione").