Legittima difesa, il Senato approva la legge: come cambia e cosa prevede la riforma
Il Senato ha approvato il disegno di legge sulla legittima difesa. Si tratta delle terza lettura del provvedimento voluto dalla Lega e da Matteo Salvini e che, dopo una modifica alla Camera sulle coperture finanziarie, diventa ufficialmente legge. L'approvazione è arrivata con 201 voti favorevoli (oltre alla maggioranza Lega-M5s, anche quelli di Forza Italia e Fratelli d'Italia), 38 contrari e 6 astenuti. La commissione Giustizia del Senato aveva dato il via libera al testo senza alcuna modifica. La discussione si è aperta in mattinata con l’intervento del relatore Andrea Ostellari, della Lega, secondo cui “la difesa non è l’offesa, è il suo contrario: in pochi hanno compreso la differenza ontologica che sussiste tra difendere, difendersi e offendere. La difesa, salvo prova contraria, deve essere sempre considerata pienamente legittima. Allo Stato spetterà il compito di stabilire se l'esercizio della difesa non diventi una scusa per realizzare un'offesa immotivata”. Ostellari assicura anche che “da domani il domicilio privato degli italiani non diventerà il far west”, come invece accusano molti esperti in materia e le opposizioni di sinistra.
Sul provvedimento interviene anche una delle più convinte sostenitrici, il ministro per la Pubblicazione amministrazione, Giulia Bongiorno: “Ci sarà un Paese con meno vittime che dovranno affrontare calvari giudiziari: si eviteranno ingiusti processi a chi si difende, e sì, sarà anche più sicuro. Chi entra nelle case per violentare, uccidere o rubare deve sapere che la vittima potrà respingere le aggressioni. Questa legge servirà anche da deterrente”, afferma in un’intervista al Messaggero. “Questa legge – precisa – non permette di uccidere il ladro che fugge, e infatti abbiamo usato il verbo respingere”.
Cosa prevede la legge sulla legittima difesa
Con la riforma approvata dal Senato si allargano i criteri per cui la difesa viene considerata legittima. E diminuiscono i casi in cui invece scatta l’eccesso di legittima difesa. Sarà, comunque, sempre il giudice a stabilire se la reazione sia legittima o meno. Secondo la nuova legge, agisce sempre in legittima difesa chi compie un atto per respingere l’intrusione avvenuta con violenza o minaccia di uso di armi e di altri mezzi. Per domicilio si intende non solo la propria casa ma anche il luogo dove si svolge una attività commerciale, imprenditoriale o professionale.
Non viene del tutto eliminato il principio della proporzionalità tra offesa e difesa, che però cade nel caso in cui esista il pericolo di minaccia o aggressione. L’eccesso di legittima difesa non è punibile si è verificato uno “stato di grave turbamento” causato dalla situazione di pericolo. Altra modifica viene apportata all’articolo 624 bis del codice penale: si prevede che nei casi di condanna per furto in appartamento e furto con strappo, la sospensione condizionale della pena debba essere subordinata al pagamento integrale dell’importo dovuto per il risarcimento del danno alla persona offesa.
Pene più severe, inoltre, per alcuni reati contro il patrimonio: furto in abitazione, furto con strappo e condotte aggravate, rapina e ipotesi aggravate o pluriaggravate. In caso di violazione di domicilio si considera l’aggravante quando avviene con violenza su cose o persone e se il colpevole è armato. Per la violazione di domicilio si rischia da uno a quattro anni, per il furto in abitazione da due a sei anni.
Viene inoltre introdotto il patrocinio a spese dello Stato per chi è stato assolto, prosciolto e il cui procedimento sia stato archiviato per fatti commessi in condizioni di legittima difesa. Infine, si prevede assoluta priorità nelle udienze per i processi relativi ai delitti di omicidio colposo e lesioni colposi personali avvenute nei casi di legittima difesa domiciliare.