In un precedente articolo avevamo già parlato della nuova disciplina del "sopraindebitamento " osservando che nella vita pratica erano costanti gli accordi (atipici) con cui il debitore predisponeva con i creditori (tutti o alcuni) un c.d. piano di rientro, cioè si stabilivano le modalità e i tempi di pagamento dei debiti, di fatto, rateizzando o spalmanto nel tempo i pagamenti; tali accordi possono riguardare tutti i debiti o solo una parte di questi. Con questa legge è possibile affermare che è stata tipizzata o legalizzata tale prassi.
Oggi, che le situazione sembra aver trovato un minimo di stabilità, possiamo tornare sull'argomento e fare il punto della situazione.
Prima di procedere all'analisi della nuova disciplina conviene fare una piccola cronistoria dei provvedimenti legislativi che si sono succeduti in 4 mesi. Un primo abbozzo della disciplina si è avuta con il Decreto legge del 22 dicembre 2011 n. 212, questo decreto legge non ha avuto molta fortuna perchè la legge del 17 febbraio 2012 n. 10 (la legge di conversione del D. l. 22 dicembre 2011, n. 212) ha soppresso tutti gli articoli previsti nel precedente provvedimento).
Il motivo può essere compreso se si considera che nelle more della conversione in legge del decreto n. 212 del 2011 è intervenuta una nuova legge del 27 gennaio 2012 n. 3, denominata “Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento”, la quale con gli articoli 6-20 regola ex novo l'istituto del sopraindebitamento.
Oggi, l'unica legge che regola la materia è quella del 27 gennaio 2012 n. 3.
Una volta che si è riusciti a districarsi nella giungla di provvedimenti legislativi è possibile passare ad analizzare la legge (quella del 27 gennaio 2012 n. 3).
Definizione di sopraindebitamento (requisito oggettivo). Il sopraindebitamento è una situazione di costante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio del debitore, (c.d. ipotesi di insufficienza del patrimonio "liquidabile") nonchè la definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni (c.d. ipotesi di "incapacità" di adempiere).
Destinatari della normativa (requisito soggettivo). La legge del n. 3 del 2012 si applica a qualunque soggetto, sia persona fisica, sia ente (riconsociuto o non riconosciuto). La legge non richiede che il debitore debba svolgere un particolare tipo di attività, quindi, la normativa si rivolge ad ogni tipologia di lavoratore, autonomo o dipendente, anche ai lavoratori autonomi intesi come liberi professionisti, oppure anche soggetti indebitati che non svolgono alcuna attività lavorativa. L'applicabilità ai disoccupati (intesi come persone senza una attuale fonte di reddito) puà sembrare una scelta illogica, in realtà, nulla esclude che questi soggetti possono avere in futuro una fonte di reddito (e richiedono attualmente solo una mera sospensione dei pagamenti), così come nulla esclude che un disoccupato non possa pagare i propri debiti (ad esempio perchè ha un patrimonio adatto allo scopo, ma vorrebbe conservare o salvare dai creditori la casa di famiglia).
Come si nota questa normativa prescinde dallo svolgimento dell’attività di impresa (però, questo non esclude che il debitore possa essere un imprenditore, ma la disciplina presuppone che il debitore, anche se imprenditore, che vuole fare uso di tale strumento legislativo non deve essere assoggettabile al fallimento e al concordato preventivo ai sensi dell'articolo 1 della l. fall.)
Elmenti base. In sintesi, il debitore può predisporre una proposta di accordo, il cui contentuto può essere il più ampio (infatti, può andare da una semplice rateizzazione dei debiti fino a giungere alla proposta di pagare solo una parte degli stessi a rate o subito senza rate, oppure, può, semplicemente prevedere una riduzione degli interessi o solo dei debiti, del resto l'art. 8 comma 1 della legge dispone espressamente che "la proposta di accordo prevede la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma"). Anche le modalità di pagamento possono essere le più varie e possono andare dal classico pagamento in denaro alla cessione di crediti o alla cessione del ricavato della vendita di immobili. Naturalmente, non si è in presenza di una decisione unilaterale del debitore, ma trattandosi di proposta di accordo, tale proposta deve essere accettata dalla maggioranza dei creditori (non da tutti).
Prima fase: deposito proposta di accordo. Il debitore che indende avvalersi della legge n. 3 del 2012 deve depositare presso il Tribunale del luogo dove ha la propria residenza o sede la proposta di accordo (accompagnata con tutti i documenti necessarie e/o utili allo scopo) art. 9. Il diritto a presentare la proposta sembra essere solo del debitore, quindi, i creditori non possono iniziare il procedimento, ma possono solo intervenire dopo la presentazione dell'istanza da parte del debitore.
Seconda fase udienza. Il Tribunale fissa l'udienza per la discussione dell'accordo e dispone la comunicazione della data di udienza a tutti i creditori. Un vantaggio immediato per il debitore che ha presentanto l'istanza è dato dal fatto che all'udienza il Tribunale può disporre che per non oltre centoventi giorni, i creditori non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive individuali nè possono ottenere sequestri conservativi e non possono acquistare diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo (art. 10 comma 3).
Approvazione dell'accordo. La proposta presentata dal debitore può essere modificata, migliorata o integrata, infatti, i creditori possono far pervenire anche delle loro ipotesi di modifica della proposta di accordo (delle controproposte), modifiche che dovranno essere accettate dal debitore. Chiusa questa fase di "trattativa", la proposta di accordo (quella originaria o quella che risulta integrata in seguito ai suggerimenti dei creditori) è approvata se ottiene l'adesione di tanti creditori che rappresentato almeno il 70 % dei crediti (art. 11 comma 1 e 2 ) .
Omologazione. Dopo che si raggiunto un accordo, il Tribunale, verificata il raggiungimento della maggioranza prevista e l'idoneità delle modalità dell'accordo di soddisfare i creditori, omologa l'accordo e indicando le forme più idonee di pubblicità. La legge prevede espressamente che dalla data di omologazione e per un periodo non superiore ad un anno non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali nè disposti sequestri conservativi nè acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore.
Forma del procedimento. Il procedimento (dalla presentazione della proposta alle contestazioni sull'omologa o alla revoca dell'accordo) segue le forme previste dagli art. 737 cpc e seguenti.
Capacità del debitore. La presentazione della proposta di accordo, così come l'accettazione della stessa da parte dei creditori e il successivo procedimento di omologazione, non comportano a carico del debitore nessuna perdita della capiacità d'agire, infatti, la legge non prevede norme che limitano la capacità negoziale del debitore, quindi, cosa molto importante, il debitore conserva la piena capacità e può continuare ad esercitare la propria attività lavorativa.
Gestione del patrimonio. E' possibile che sia nominato un amministratore "fiduciario" del patrimonio del debitore, ma in mancanza di tale nomina il debitore conserva anche la gestione del patrimonio. Questi ultimi principi (capacità e gestione del patrimonio) dimostrano quanto la disciplina è lontana dal fallimento e quanto la norma è tesa a recuperare i crediti con il minore disaggio per il debitore.
Nullità atti compiuti in violazione dell'accordo. Ovviamente, quanto detto non significa che dopo l'omologa il debitore può violare tranquillamente l'accordo, al contrario, i creditori sono particolarmente tutelati, infatti, una delle sanzioni per la violazione degli accordi è prevista dall'art. 13, comma 4 della legge del 27 gennaio 2012 n. 3 il quale dispone che “i pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione dell’accordo e del piano sono nulli”.
Legislazione
LEGGE 27 gennaio 2012, n. 3
Disposizioni in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento. (in GU del 30 gennaio 2012 n. 24 )
Capo II
PROCEDIMENTO PER LA COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
Art. 6
Finalità
1. Al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento non soggette nè assoggettabili alle vigenti procedure concorsuali, è consentito al debitore concludere un accordo con i creditori nell'ambito della procedura di composizione della crisi disciplinata dal presente capo.
2. Ai fini del presente capo, per «sovraindebitamento» si intende una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, nonchè la definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni.
Art. 7
Presupposti di ammissibilità
1. Il debitore in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori, con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi di cui all'articolo 15 con sede nel circondario del tribunale competente ai sensi dell'articolo 9, comma 1, un accordo di ristrutturazione dei debiti sulla base di un piano che assicuri il regolare pagamento dei creditori estranei all'accordo stesso, compreso l'integrale pagamento dei titolari di crediti privilegiati ai quali gli stessi non abbiano rinunciato, anche parzialmente, salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 4. Il piano prevede le scadenze e le modalità di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi, le eventuali garanzie rilasciate per l'adempimento dei debiti, le modalità per l'eventuale liquidazione dei beni. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, il piano può anche prevedere l'affidamento del patrimonio del debitore ad un fiduciario per la liquidazione, la custodia e la distribuzione del ricavato ai creditori.
2. La proposta è ammissibile quando il debitore:
a) non è assoggettabile alle procedure previste dall'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni;
b) non ha fatto ricorso, nei precedenti tre anni, alla procedura di composizione della crisi.
Art. 8
Contenuto dell'accordo
1. La proposta di accordo prevede la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei redditi futuri.
2. Nei casi in cui i beni o i redditi del debitore non siano sufficienti a garantire la fattibilità del piano, la proposta deve essere sottoscritta da uno o più terzi che consentono il conferimento, anche in garanzia, di redditi o beni sufficienti per l'attuabilità dell'accordo.
3. Nella proposta di accordo sono indicate eventuali limitazioni all'accesso al mercato del credito al consumo, all'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronico a credito e alla sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari.
4. Il piano può prevedere una moratoria fino ad un anno per il pagamento dei creditori estranei quando ricorrono cumulativamente le seguenti condizioni:
a) il piano risulti idoneo ad assicurare il pagamento alla scadenza del nuovo termine;
b) l'esecuzione del piano sia affidata ad un liquidatore nominato dal giudice su proposta dell'organismo di composizione della crisi;
c) la moratoria non riguardi il pagamento dei titolari di crediti impignorabili.
Art. 9
Deposito della proposta di accordo
1. La proposta di accordo è depositata presso il tribunale del luogo di residenza o sede del debitore.
2. Il debitore, unitamente alla proposta, deposita l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, dei beni e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell'attestazione sulla fattibilità del piano, nonchè l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia.
3. Il debitore che svolge attività d'impresa deposita altresì le scritture contabili degli ultimi tre esercizi, unitamente a dichiarazione che ne attesta la conformità all'originale.
Art. 10
Procedimento
1. Il giudice, se la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli articoli 7 e 9, fissa immediatamente con decreto l'udienza, disponendo la comunicazione ai creditori presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, della proposta e del decreto contenente l'avvertimento dei provvedimenti che egli può adottare ai sensi del comma 3 del presente articolo.
2. Con il decreto di cui al comma 1, il giudice dispone idonea forma di pubblicità della proposta e del decreto, oltre, nel caso in cui il proponente svolga attività d'impresa, alla pubblicazione degli stessi in apposita sezione del registro delle imprese.
3. All'udienza il giudice, in assenza di iniziative o atti in frode ai creditori, dispone che, per non oltre centoventi giorni, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali nè disposti sequestri conservativi nè acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore. La sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili.
4. Durante il periodo previsto dal comma 3, le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano.
5. Le procedure esecutive individuali possono essere sospese ai sensi del comma 3 per una sola volta, anche in caso di successive proposte di accordo.
6. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il reclamo si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.
Art. 11
Raggiungimento dell'accordo
1. I creditori fanno pervenire, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, all'organismo di composizione della crisi, dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta, come eventualmente modificata.
2. Ai fini dell'omologazione di cui all'articolo 12, è necessario che l'accordo sia raggiunto con i creditori rappresentanti almeno il 70 per cento dei crediti.
3. L'accordo non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso.
4. L'accordo non determina la novazione delle obbligazioni, salvo che sia diversamente stabilito.
5. L'accordo è revocato di diritto se il debitore non esegue integralmente, entro novanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti alle Agenzie fiscali e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie.
Art. 12
Omologazione dell'accordo
1. Se l'accordo è raggiunto, l'organismo di composizione della crisi trasmette a tutti i creditori una relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 11, comma 2, allegando il testo dell'accordo stesso. Nei dieci giorni successivi al ricevimento della relazione, i creditori possono sollevare le eventuali contestazioni. Decorso tale ultimo termine, l'organismo di composizione della crisi trasmette al giudice la relazione, allegando le contestazioni ricevute, nonchè un'attestazione definitiva sulla fattibilità del piano.
2. Verificato il raggiungimento dell'accordo con la percentuale di cui all'articolo 11, comma 2, verificata l'idoneità ad assicurare il pagamento dei creditori estranei e risolta ogni altra contestazione, il giudice omologa l'accordo e ne dispone l'immediata pubblicazione utilizzando tutte le forme di cui all'articolo 10, comma 2. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il reclamo, anche avverso il provvedimento di diniego, si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.
3. Dalla data di omologazione ai sensi del comma 2 e per un periodo non superiore ad un anno, l'accordo produce gli effetti di cui all'articolo 10, comma 3.
4. Gli effetti di cui al comma 3 vengono meno in caso di risoluzione dell'accordo o di mancato pagamento dei creditori estranei. L'accertamento del mancato pagamento dei creditori estranei è chiesto al giudice con ricorso da decidere in camera di consiglio, ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile.
5. La sentenza di fallimento pronunciata a carico del debitore risolve l'accordo.
Art. 13
Esecuzione dell'accordo
1. Se per la soddisfazione dei crediti sono utilizzati beni sottoposti a pignoramento ovvero se previsto dall'accordo, il giudice, su proposta dell'organismo di composizione della crisi, nomina un liquidatore che dispone in via esclusiva degli stessi e delle somme incassate. Si applica l'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
2. L'organismo di composizione della crisi risolve le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione dell'accordo e vigila sull'esatto adempimento dello stesso, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità. Sulle contestazioni che hanno ad oggetto la violazione di diritti soggettivi e sulla sostituzione del liquidatore per giustificati motivi decide il giudice investito della procedura.
3. Il giudice, sentito il liquidatore e verificata la conformità dell'atto dispositivo all'accordo e al piano, anche con riferimento alla possibilità di pagamento dei creditori estranei, autorizza lo svincolo delle somme e ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento, delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonchè di ogni altro vincolo.
4. I pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione dell'accordo e del piano sono nulli.
Art. 14
Impugnazione e risoluzione dell'accordo
1. L'accordo può essere annullato dal tribunale su istanza di ogni creditore, in contraddittorio con il debitore, quando è stato dolosamente aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti. Non è ammessa alcuna altra azione di annullamento.
2. Se il proponente non adempie regolarmente agli obblighi derivanti dall'accordo, se le garanzie promesse non vengono costituite o se l'esecuzione dell'accordo diviene impossibile per ragioni non imputabili al debitore, ciascun creditore può chiedere al tribunale la risoluzione dello stesso.
3. Il ricorso per la risoluzione è proposto, a pena di decadenza, entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto dall'accordo.
4. L'annullamento e la risoluzione dell'accordo non pregiudicano i diritti acquistati dai terzi in buona fede.
5. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile.
Art. 15
Organismi di composizione della crisi
1. Gli enti pubblici possono costituire organismi con adeguate garanzie di indipendenza e professionalità deputati, su istanza della parte interessata, alla composizione delle crisi da sovraindebitamento.
2. Gli organismi di cui al comma 1 sono iscritti in un apposito registro tenuto presso il Ministero della giustizia.
3. Il Ministro della giustizia determina i criteri e le modalità di iscrizione nel registro di cui al comma 2, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con lo stesso decreto sono disciplinate, altresì, la formazione dell'elenco e la sua revisione, l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, nonchè la determinazione delle indennità spettanti agli organismi di cui al comma 4, a carico dei soggetti che ricorrono alla procedura.
4. Gli organismi di conciliazione costituiti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai sensi dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, il segretariato sociale costituito ai sensi dell'articolo 22, comma 4, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, gli ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti ed esperti contabili e dei notai sono iscritti di diritto, a semplice domanda, nel registro di cui al comma 2.
5. Dalla costituzione degli organismi di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e ai componenti degli stessi non spetta alcun compenso o rimborso spese o indennità a qualsiasi titolo corrisposti.
6. Le attività degli organismi di cui al comma 1 devono essere svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 16
Iscrizione nel registro
1. Gli organismi di cui all'articolo 15, unitamente alla domanda di iscrizione nel registro, depositano presso il Ministero della giustizia il proprio regolamento di procedura e comunicano successivamente le eventuali variazioni.
Art. 17
Compiti dell'organismo di composizione della crisi
1. L'organismo di composizione della crisi, oltre a quanto previsto dagli articoli 11, 12 e 13, assume ogni opportuna iniziativa, funzionale alla predisposizione del piano di ristrutturazione, al raggiungimento dell'accordo e alla buona riuscita dello stesso, finalizzata al superamento della crisi da sovraindebitamento, e collabora con il debitore e con i creditori anche attraverso la modifica del piano oggetto della proposta di accordo.
2. Lo stesso organismo verifica la veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati, attesta la fattibilità del piano ai sensi dell'articolo 9, comma 2, e trasmette al giudice la relazione sui consensi espressi e sulla maggioranza raggiunta ai sensi dell'articolo 12, comma 1.
3. L'organismo esegue la pubblicità della proposta e dell'accordo, ed effettua le comunicazioni disposte dal giudice nell'ambito del procedimento previsto dal presente capo.
Art. 18
Accesso alle banche dati pubbliche
1. Per lo svolgimento dei compiti e delle attività previsti dal presente capo, il giudice e, previa autorizzazione di quest'ultimo, gli organismi di cui all'articolo 15 possono accedere ai dati contenuti nell'anagrafe tributaria, nei sistemi di informazioni creditizie, nelle centrali rischi e nelle altre banche dati pubbliche, nel rispetto delle disposizioni contenute nel codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, di cui alla deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali 16 novembre 2004, n. 8, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 23 dicembre 2004.
2. I dati personali acquisiti per le finalità di cui al comma 1 possono essere trattati e conservati per i soli fini e tempi della procedura e devono essere distrutti contestualmente alla sua conclusione o cessazione. Dell'avvenuta distruzione è data comunicazione al titolare dei suddetti dati, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata, non oltre quindici giorni dalla distruzione medesima.
Art. 19
Sanzioni
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro il debitore che:
a) al fine di ottenere l'accesso alla procedura di composizione della crisi di cui al presente capo, aumenta o diminuisce il passivo ovvero sottrae o dissimula una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simula attività inesistenti;
b) al fine di ottenere l'accesso alla procedura di composizione della crisi di cui al presente capo, produce documentazione contraffatta o alterata, ovvero sottrae, occulta o distrugge, in tutto o in parte, la documentazione relativa alla propria situazione debitoria ovvero la propria documentazione contabile;
c) nel corso della procedura, effettua pagamenti non previsti nel piano oggetto dell'accordo, fatto salvo il regolare pagamento dei creditori estranei;
d) dopo il deposito della proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti, e per tutta la durata della procedura, aggrava la sua posizione debitoria;
e) intenzionalmente non rispetta i contenuti dell'accordo.
2. Il componente dell'organismo di composizione della crisi che rende false attestazioni in ordine all'esito della votazione dei creditori sulla proposta di accordo formulata dal debitore ovvero in ordine alla veridicità dei dati contenuti in tale proposta o nei documenti ad essa allegati ovvero in ordine alla fattibilità del piano di ristrutturazione dei debiti proposto dal debitore è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro.
3. La stessa pena di cui al comma 2 si applica al componente dell'organismo di composizione della crisi che cagiona danno ai creditori omettendo o rifiutando senza giustificato motivo un atto del suo ufficio.
Art. 20
Disposizioni transitorie e finali
1. Con uno o più decreti, il Ministro della giustizia stabilisce, anche per circondario di tribunale, la data a decorrere dalla quale i compiti e le funzioni che il presente capo attribuisce agli organismi di composizione della crisi di cui all'articolo 15 sono svolti in via esclusiva dai medesimi.
2. I compiti e le funzioni attribuiti agli organismi di composizione della crisi possono essere anche svolti da un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, ovvero da un notaio, nominati dal presidente del tribunale o dal giudice da lui delegato. Con decreto del Ministro della giustizia sono stabilite, in considerazione del valore della procedura e delle finalità sociali della medesima, le tariffe applicabili all'attività svolta dai professionisti, da porre a carico dei soggetti che ricorrono alla procedura.
3. Il professionista di cui al comma 2 è equiparato, anche agli effetti penali, al componente dell'organismo di composizione della crisi.
4. Il Ministro della giustizia trasmette alle Camere una relazione annuale sullo stato di attuazione della presente legge.
Capo III
ENTRATA IN VIGORE
Art. 21
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.