Il 27 giugno la Camera inizierà la discussione sul ddl legalizzazione della cannabis
A quasi un anno dalla presentazione della proposta di legge sulla legalizzazione della cannabis ad opera dell'intergruppo parlamentare guidato da Benedetto Della Vedova del gruppo misto, il provvedimento potrebbe arrivare in Aula alla Camera. Ieri, infatti, sono iniziate le audizioni degli esperti nelle Commissioni riunite Affari Sociali e Giustizia, al termine delle quali la Conferenza dei presidenti di gruppo ha stabilito che l'esame della proposta in Aula sarà avviato il 27 giugno.
Il disegno è stato presentato lo scorso luglio, promossa dall'intergruppo parlamentare per la legalizzazione della cannabis e firmato da 220 parlamentari provenienti dal Partito democratico, dal Movimento 5 stelle, da Sinistra ecologia e libertà e dal gruppo misto. Dopo la notizia della calendarizzazione per giugno, il presidente dell'intergruppo, Della Vedova ha dichiarato che l'obiettivo adesso è che "sia discusso e votato in Aula alla Camera entro l'estate. Non abbiamo messo nessun tipo di pressione, rispettiamo i tempi e nessuno pretendeva una corsia particolarmente veloce".
Cosa prevede la proposta
Il disegno di legge dell'intergruppo parlamentare parte dell'inefficacia della War on drugs condonna finora. A proposito di questa, la Relazione Annuale della Direzione Nazionale Antimafia ha denunciato "il totale fallimento dell’azione repressiva" e "la letterale impossibilità di aumentare gli sforzi per reprimere meglio e di più la diffusione dei cannabinoidi". Nel Manifesto pubblicato dall'intergruppo si legge che negli Usa "l’opzione antiproibizionista sulla marijuana non è più semplicemente un’idea, ma è diventata una concreta strategia di governo, con effetti positivi sul piano sociale, sanitario e del contrasto alle organizzazioni criminali e con una dimostrabile efficienza sul piano fiscale". Come avevamo già spiegato quando è stata depositata la proposta, i cardini del disegno di legge sono la regolarizzazione di possesso, autocoltivazione, vendita e uso terapeutico.
L'articolo 1 disciplina la coltivazione in forma "personale e associata" di cannabis e stabilisce che sono consentite a persone maggiorenni la coltivazione di massimo cinque piantine. Non sarà necessaria un'autorizzazione, ma solo una comunicazione all'ufficio regionale dei monopoli di Stato territorialmente competente allegando un documento di identità e l'indicazione di dati anagrafici e luogo della coltivazione. Questo punto è stato criticato da associazioni come Antigone, secondo cui "si configurerebbe il rischio di una schedatura dei soggetti che coltivano marijuana per uso personale, se in futuro l'orientamento del legislatore dovesse mutare in senso restrittivo".
Per quella in forma associata, il responsabile legale deve inviare la comunicazione allegando – oltre ai documenti elencati precendetemente – anche l'atto costitutivo dello statuto che deve indicare l'assenza dei fini di lucro, l'elenco degli associati, che devono essere maggiorenni, residenti in Italia e non più di cinquanta, e gli organi direttivi di cui non possono far parte coloro che abbiano riportato condanne definitive per i reati di associazione di tipo mafioso e associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Per quanto riguarda, invece, la detenzione personale, l'articolo 2 stabilisce che è consentita ai maggiorenni in misura non superiore a cinque grammi lordi – che diventano quindici "nel privato domicilio". In caso di prescrizione medica sarà consentita la detenzione di quantità maggiori – ma farà fede il documento rilasciato dal medico.
La cessione gratuita a terzi di piccoli quantitativi di cannabis e prodotti derivati a consumo personale non è punibile – salvo che il destinatario sia persona minore o manifestamente inferma di mente. La punibilità è comunque esclusa qualora la cessione avvenga tra persone minori. Chiunque, invece, "per farne uso personale, illecitamente importa, esporta, acquista, coltiva, riceve a qualsiasi titolo o comunque detiene sostanze in violazione dei limiti e delle modalità previste, è sottoposto, se persona maggiorenne, alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 100 a euro 1.000, in proporzione alla gravità della violazione commessa".
Secondo quanto disposto dall'articolo 5, la coltivazione, preparazione di prodotti derivati e vendita della cannabis sono soggette a monopolio di Stato. Serviranno quindi delle autorizzazioni particolari dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli per cla vendita al dettaglio della cannabis e dei prodotti da essa derivati a persone maggiorenni, "in esercizi commerciali destinati esclusivamente a tale attività". I prodotti ammessi alla vendita andranno stabiliti dal ministro della Salute con decreto, così come le modalità di confezionamento dei prodotti per garantire un'effettiva trasparenza delle informazioni circa il livello del principio attivo. Per quanto riguarda, invece la produzione farmaceutica, il regime è semplificato dall'articolo 6.
Una parte dei ricavi per lo Stato (il 5%) sarà destinata al Fondo nazionale per la lotta alle droghe. Le sanzioni amministrative relative alla violazione dei limiti e delle modalità previste per la coltivazione e detenzione di cannabis, in forma personale o associata, invece, saranno interamente destinate ad interventi informativi, educativi, preventivi, curativi e riabilitativi, realizzati dalle istituzioni scolastiche e sanitarie e rivolti a consumatori di droghe e tossicodipendenti.