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Le nuove specializzazioni per gli avvocati

L’art. 9 della legge del 31.12.2012 n. 247 regola le specializzazioni legali: non è chiarita la loro natura giuridica e il rapporto con gli altri titoli di studio, sono, però, individuati i requisiti e i modi per ottenere le specializzazioni.
A cura di Paolo Giuliano
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Le novità previste dalla legge di riforma della professione forense incidono, notevolmente, sull'iter obbligatorio per accedere all'esame di stato per ottenere l'abilitazione, con i corsi obbligatori da seguire e superare con profitto (qui è possibile leggere l'articolo sulle modifiche dell'iter precedente all'esame di stato e sulle modifiche apportate all'esame stesso).

Quanto al periodo post abilitazione ed iscrizione, sorvolando sulla questione della formazione continua, (qui può essere letto un precedente articolo sul punto) e sulla questione relativa alla riserva della consulenza (stra)giudiziale (l'articolo può essere letto qui) è opportuno sottolineare che la legge (con l'art. 9 del 31.12.2012 n. 247) regola (direi finalmente) il problema delle specializzazioni degli avvocati.

In particolare, l'art. 9 comma 1 legge 2012 n.247 considera le specializzazioni come "titolo" che gli avvocati possono ottenere. La prima osservazione che può essere fatta riguarda l'uso della locuzione "titolo", infatti si può sottolineare che si tratta di una forma ambigua, poichè

  • non si comprende se con la parola "titolo" si intende affermare che le specializzazioni sono "titoli" di studio, ma, in tale ipotesi, bisognerebbe  immediatamente chiarire "come" e "dove" si collocano nel sistema dei titoli di studio nazionali (però, se si tratta di titoli di studio, difficilmente un titolo di studio può essere attribuito dal Consiglio Nazionale Forense ex comma 5 dell'art. 9 legge 2012 n. 247, inoltre, difficilmente un titolo di studio, conseguito in modo legittimo, può essere "revocato" come prevede il comma 6 dell'art. 9 della legge 2012 n. 247)
  • oppure si tratta di una mera "qualifica" professionale e tale seconda ricostruzione sarebbe coerente con il potere esclusivo di riconoscimento riservato al CNF e con il potere di revoca del titolo se non si adempiono alcune condizioni (come, ad esempio, se non si eseguono aggiornamenti specifici)

E' evidente che si è in presenza di un problema molto delicato che deve essere immediatamente chiarito, poichè se si vuole incentivare l'approfondimento professionale occorre che i "titoli" conseguiti siano riconosciuti anche in altri ambiti (e, certo, non si può pretendere di far seguire corsi annuali e non si può pretendere di far pagare detti corsi per ottenere qualcosa di assolutamente inutile fuori dall'albo degli avvocati.)

Altro elemento che può essere evidenziato è dato dal fatto che il titolo di specialista può essere acquisito solo dagli avvocati, quindi, per ottenere la legittimazione a seguire i corsi al fine di conseguire il titolo di specialista è richiesto un pre-requisito: l'iscrizione all'albo degli avvocati, (per cui non è sufficiente la laurea in giurisprudenza o la mera abilitazione all'esercizio della professione). Anche in tale ipotesi non risulta chiarito se la cancellazione dall'albo comporta la perdita del titolo di specialista (del resto la soluzione di questa questione dipende anche dalla soluzione del precedente problema relativo alla natura giuridica delle specializzazioni: se queste sono "titoli di studio" o mere "qualifiche professionali").

Le materie in cui sarà possibile specializzarsi saranno individuate con un successivo regolamento del Ministero della Giustizia.

Per conseguire il titolo di specialista sono previste due strade

  • aver concluso, con esito positivo, percorsi formativi organizzati dalle università
  • per "comprovata esperienza professionale"

Partendo dalla strada universitaria, è stato previsto che i corsi devono avere almeno durata biennale (non è indicato l'impegno in termini di ore), questi corsi devono essere completati con esito positivo (quindi una verifica finale è già prevista), sicuramente, non saranno corsi gratuiti, posto che dovranno svolgersi senza oneri a carico delle università.

Quanto al conseguimento del titolo per comprovata esperienza, è necessario essere iscritti all'albo dal almeno anni 8 e occorre aver esercitato in modo continuativo la professione nella materia oggetto della professione, un successivo regolamento del Ministero della Giustizia individuerà in modo più specifico i requisiti e i titoli necessari a tal fine.

Quanto alle specializzazioni esistenti nel sistema universitario nazionale (ci si riferisce alle specializzazioni anteriori  alla riforma Berlinguer e all'unica specializzazione esistente post riforma Berlinguer la c.d. "SSPL") possono essere usate con le opportune indicazioni.

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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