Le differenze tra la srl semplificata e la srl a capitale ridotto
Questo articolo è a cura del Dott. Piergiorgio Castellano, laureato presso l'Università L. Bocconi di Milano in Economia e legislazione per l'impresa e laureato in Giurisprudenza presso la stessa Università L. Bocconi di Milano, autore di contributi per importanti riviste notarili. Si occupa in Taranto di trasferimenti immobiliari e di problematiche inerenti l'attività notarile.
Le nuove forme di impresa per favorire la crescita: la s.r.l. semplificata e a capitale ridotto
Introduzione
Sulla spinta delle note difficoltà economiche che hanno interessato il nostro Paese negli ultimi mesi, Governo e Parlamento hanno cercato di rivitalizzare la crescita interna, favorendo l’accesso all’impresa in forme strutturate che da un lato favorissero l’iniziativa dei giovani o comunque dei soggetti con minori disponibilità economiche e dall’altro permettessero di godere del beneficio della responsabilità limitata.
Per insegnamento tradizionale, la limitazione della responsabilità personale per i debiti contratti dall’attività imprenditoriale è stata sempre messa in relazione all’adozione di strutture organizzative che garantissero i terzi creditori. Tra le varie cautele adottate, ha sempre avuto un ruolo fondamentale la fissazione di un capitale sociale di entità tale da garantire la serietà dell’iniziativa economica. Ebbene, questo requisito che già si era svilito nel corso dei decenni, per via dell’incidenza del fenomeno inflazionistico, oggi è diventato ancor più evanescente, in quanto è stato uno dei principali punti su cui si sono concentrate le riforme che andremo a trattare.
Le due nuove forme di società a responsabilità limitata a confronto.
La normativa.
Le due società in parola hanno stranamente trovato una diversa collocazione sistematica nell’impianto normativo. La srl semplificata, che ha avuto la sua genesi con il d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27, in vigore dal 25 marzo 2012, è approdata nel codice civile, nel capo VII del titolo V del Quinto Libro, condividendo cioè la stessa collocazione della srl “ordinaria”, nel cui tessuto normativo è stato inserito l’articolo 2463bis. La srl a capitale ridotto, invece, è nata come un’innovazione più recente, per il mezzo dell’art. 44 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, in vigore dal 26 giugno 2012, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, rimanendo stranamente estranea alla normativa codicistca a cui, però, essa stessa si appoggia ampiamente per regolamentare la sua struttura.
In definitiva, al di là di quanto possa apparire dalla diversa collocazione, le due nuove società si pongono non quali tipi autonomi, ma semplicemente quali varianti dallo schema base della srl ordinaria, che comunque rimane in vigore come forma di srl utilizzabile da chiunque e senza preclusioni di sorta, a differenza delle due recenti “alternative”.
Precisato questo, va altresì detto che la tecnica del rinvio allo schema ordinario, operata dal legislatore per regolamentare le “nuove” srl, non è attuata in modo puntuale, ma in modo aperto, ponendo un filtro di “compatibilità” i cui contorni e le cui maglie dovranno essere tracciati dal lavoro degli interpreti.
La costituzione.
Per entrambe è stato posto il requisito dell’atto pubblico, confermando il parallelismo con le altre società di capitali. Ma non senza una gestazione travagliata, per quanto riguarda la srl semplificata. Infatti per essa, che rappresenta – come si vedrà – il modello maggiormente derogante rispetto alla forma “ordinaria”, il Legislatore, sulla scorta di suggestioni provenienti da altri Paesi europei e sulla spinta della necessità di favorire l’accesso dei giovani all’imprenditoria, aveva inteso derogare all’intervento notarile sulla base della predisposizione di un atto costitutivo standardizzato adottabile direttamente dai soci costituenti mediante scrittura privata da depositare al competente Registro delle Imprese. Di queste intenzioni è rimasta solamente la predisposizione di uno schema standardizzato di atto costitutivo (contenente altresì alcune previsioni tipicamente statutarie) che è avvenuta con il decreto del Ministero della Giustizia 23 giugno 2012, n. 138. Nulla di ciò è avvenuto per la srl a capitale ridotto, per la quale non si è derogato alle normali forme di costituzione per atto pubblico demandato interamente alla redazione del notaio a seguito della personale indagine sulla volontà delle parti (come confermato dalla nota dal Ministero dello Sviluppo Economico del 31 luglio 2012).
Per entrambe queste nuove forme di srl rimane possibile quanto già previsto per la srl ordinaria, ossia costituire al società o con unico socio o con pluralità di soci. Nel primo caso, secondo la disciplina di base della srl, occorrerebbe rispettare altresì i due requisiti del versamento integrale del capitale sociale e della comunicazione al Registro delle Imprese dell’unipersonalità, al fine di godere del beneficio della responsabilità limitata. In realtà, il primo requisito sarà di per sé soddisfatto per legge sia per la srl semplificata che per quella a capitale ridotto.
I soci.
Soci della srl semplificata e di quella capitale ridotto possono essere solo persone fisiche. Una delle innovazioni più importanti riguarda il requisito di età dei soci, che si pone in modo differenziato per le due forme di srl in esame. Per la srl semplificata, in virtù dell’ispirazione di favorire l’accesso dei giovani all’attività imprenditoriale, è stato stabilito che essa potrà essere costituita solo da soggetti che non abbiano compiuto i trentacinque anni di età. Il riferimento è alla data di costituzione: il che dovrebbe porre l’interrogativo circa il significato da dare al termine di costituzione, se cioè riferirlo alla stipula dell’atto costitutivo o alla iscrizione nel Registro delle Imprese. Se, sulla base dell’insegnamento tradizionale, si attribuisce all’iscrizione nel Registro delle Imprese efficacia costitutiva della srl, per coerenza dovrebbe farsi riferimento a questo momento. Tuttavia, sembra doversi affermare che la data considerata dal Legislatore sia quella del rogito notarile, in quanto l’art. 2 del D.M. 138/2012 ha stabilito che il notaio, nel ricevere l’atto di costituzione, accerta, con le modalità di cui all’articolo 49 della legge notarile, che l’età delle persone fisiche rispetti il parametro fissato dalla legge. Soluzione, questa, che potrebbe portare anche ad una srl semplificata costituita da soggetti che in sede di stipula si pongono sulla soglia dei 35 anni, la quale viene superata alla data di iscrizione al Registro delle Imprese.
Il caso, seppur scolastico, serve anche a introdurre un ulteriore problema che il Legislatore ha lasciato insoluto, riguardante il superamento della soglia d’età fissata del legislatore, da parte dei soci, nel corso della vita della società. Nella formulazione originaria del decreto legge, invero, il problema era sto preso in considerazione e risolto affermando che “quando il singolo socio perde il requisito d’età di cui al primo comma, se l’assemblea convocata senza indugio dagli amministratori non delibera la trasformazione della società, è escluso di diritto e si applica in quanto compatibile l'articolo 2473-bis. Se viene meno il requisito di età in capo a tutti i soci gli amministratori devono, senza indugio, convocare l'assemblea per deliberare la trasformazione della società, in mancanza si applica l'articolo 2484”. Oggi, dopo la conversione, questa disposizione è stata espunta, il che ha portato la prima dottrina ad affermare che “deve ritenersi che la perdita da parte di uno, più o tutti i soci di s.r.l.s. dei requisiti di età previsti dal comma 1 dell’art. 2463-bis c.c. non comporti alcuna conseguenza giuridicamente rilevante. Tale vicenda non può dunque integrare una causa di esclusione del socio o una causa di scioglimento della società, e nemmeno produrre la perdita ex lege della qualifica di s.r.l. semplificata” (vedasi Orientamento R.A.3 del Comitato Triveneto dei Notai). Conclusione che, sebbene coerente con la suddetta modifica apportata al testo originario del decreto, si pone però in contrasto col divieto di cessione di quote a favore di soggetti che abbiano già compiuto i 35 anni di età, il quale, sempre in forza della legge di conversione, è stato introdotto nella disciplina, al comma 3 dell’art. 2463bis c.c. Insomma non si comprenderebbe perché sia possibile continuare a utilizzare la forma “semplificata” della srl pur avendo più di 35 anni, quale socio fondatore, ma non sia possibile cedere la quota ad estranei che abbiano più di 35 anni. Più coerentemente con la suddetta previsione legislativa circa l’incedibilità delle quote, sembra invece doversi concludere per un’interpretazione costituzionalmente orientata, che. in base al principio di uguaglianza, porti a riaffermare, seppur a livello interpretativo e integrativo, quanto originariamente stabilito nel testo di legge per il caso di superamento del limite di età da parte dei soci fondatori.
Diversi problemi, ma sempre relativi all’età dei soci, pone, invece, la srl a capitale ridotto. In questo caso il Legislatore ha previsto che la costituzione possa avvenire ad opera di persone che abbiano compiuto i trentacinque anni di età. Nonostante la lettera della norma sembri essere preclusiva circa la partecipazione degli infra trentacinquenni, non sembrano esserci in realtà ostacoli alla loro partecipazione e ciò non solo perché non vi sarebbe un valido motivo per discriminarli rispetto agli ultra trentacinquenni (a differenza di quanto invece avviene per la srl semplificata con cui si vuole favorire l’imprenditoria giovanile), ma anche perché, in sede di conversione, è stato inserito il comma 4bis all’art. 44 d.l. 83/2012 a norma del quale “… il Ministro dell'economia e delle finanze promuove … un accordo con l’Associazione bancaria italiana per fornire credito a condizioni agevolate ai giovani di età inferiore a trentacinque anni che intraprendono attività imprenditoriale attraverso la costituzione di una società a responsabilità limitata a capitale ridotto”. Pertanto, nonostante la discrasia testuale fra comma 1 e comma 4bis, deve concludersi, così come già espresso dal Ministero dello Sviluppo Economico in una nota del 30 agosto 2012, che la srl a capitale ridotto non presenta alcuna discriminazione sotto il profilo dell’età, circa i requisiti dei soci costituenti. Soluzione che trova altresì conferma nella mancanza di uno specifico divieto alla cessione a favore di soggetti infra trentacinquenni, diversamente da quanto invece avviene in tema di srl semplificata.
Il capitale sociale.
L’aspetto per il quale sono state apportate maggiori scostamenti rispetto al modello ordinario è rappresentato dalla disciplina del capitale sociale. Infatti, derogando all’art. 2463 c.c. per il quale il capitale sociale non può essere inferiore a diecimila euro, sia per la srl semplificata sia per quella a capitale ridotto è stato stabilito che il capitale sociale sia pari almeno ad un euro ed inferiore a diecimila euro. In pratica, al fine di facilitare la costituzione di società recanti il beneficio della limitazione di responsabilità, permettendone l’accesso anche a soggetti con scarse disponibilità finanziarie, è stata data la possibilità di tenersi al di sotto del limite minimo della srl ordinaria, versando un capitale che potrà variare da 1 euro a 9.999,99 euro.
Sempre nell’ottica semplificativa già delineata, è stato altresì previsto che il conferimento sia fatto esclusivamente in denaro: soluzione che, se da un lato limita le entità conferibili con pregiudizio per il socio che voglia apportare anche beni di modesto valore ma funzionali all’attività, dall’altro permette di evitare le formalità inerenti il conferimento di beni, tra cui in primis l’obbligo di perizia di stima. Viene però così anche cancellato un tratto distintivo importante tra srl e società azionarie introdotto dalla riforma, ossia la conferibilità di prestazione d’opera, aspetto tutt’altro che infrequente nella prassi e che forse sarà un punto cruciale nel valutare la riuscita della riforma in parola, oltre che un impedimento alla probabile “fuga” dal modello della snc o della sas verso le nuove forme di srl.
In quest’ottica, fermo restando il disposto del comma 2 dell’art. 2465 c.c., si ricorrerà presumibilmente alla stipula di contratti di comodato, donazione, vendita dei beni non conferibili o alla stipula di contratti di lavoro subordinato tra società e socio. Ma le innovazioni non si fermano qui, in quanto è altresì previsto – probabilmente a garanzia della serietà dell’impegno – che il capitale sociale sia interamente versato all’atto della costituzione e che sia versato nelle mani degli amministratori: con ciò derogando tanto alla possibilità di limitare il versamento al 25% della quota sottoscritta, quanto all’obbligo di deposito preventivo presso una banca di quanto si intendeva versare. Non può mancarsi di osservare, però, che l’obbligo di integrale versamento rischia di vanificare gli sforzi compiuti dal legislatore nel perseguimento delle finalità della riforma, se si considera che il limite minimo ordinario del 25% già permette di ridurre notevolmente l’esborso di denaro destinato all’impresa sociale. Infatti, due soggetti con poche disponibilità economiche o che comunque volessero ridurre al minimo il capitale investito, anziché ricorrere a una srl semplificata o a capitale ridotto con capitale di euro 2.500 interamente versato, potrebbero costituire una srl ordinaria con capitale minimo di 10.000 euro, versando però solo il 25% ossia 2.500 euro in denaro.
Sempre in merito al capitale sociale, va infine ricordata la previsione di cui al comma 3 dell’art. 2463bis c.c. e al comma 3 dell’art. 44 del d.l. 83/2012, secondo la quale negli atti, nella corrispondenza e nello spazio elettronico della società, deve essere indicato il capitale sociale sottoscritto e versato, quando invece la norma applicabile alla srl ordinaria (nonché alla spa e alla sapa), ossia l’art. 2250 comma 2 c.c., richiede, per maggiore trasparenza, anche l’indicazione del capitale esistente secondo l’ultimo bilancio approvato.
La denominazione.
Per entrambe le nuove forme di srl è previsto che la denominazione sociale indichi la qualità di srl semplificata o di srl a capitale ridotto.
Gli organi sociali.
In merito agli organi sociali, il Legislatore mostra di interessarsi soprattutto dell’organo amministrativo, prevedendo discipline differenziate. Infatti, per la srl semplificata è stabilito che la carica di amministratore possa essere assunta solo da chi è socio: norma che si pone in linea con il contesto in cui si inserisce questo tipo di srl. Trattandosi di una forma concepita per chi vuole iniziare una prima attività imprenditoriale, ma non ha grandi risorse, si presuppone che egli stesso agisca come dominus dell’attività aziendale e nello stesso tempo che il soggetto in questione non possa sopportare i costi della retribuzione di amministratori estranei; una scelta diversa mal si concilierebbe il regime di favore stabilito dal legislatore per questa particolare forma di srl.
La stessa riflessione dovrebbe valere anche per la srl a capitale ridotto: tuttavia in questo caso il Legislatore ha ammesso la possibilità di nominare amministratori esterni (purché persone fisiche, con ciò impedendo che la carica sia assunta da un ente), purché ciò sia espressamente previsto nell’atto costitutivo.
Di conseguenza, si potrà avere il paradossale risultato che un soggetto infra trentacinquenne, qualora costituisca una srl semplificata unipersonale, debba essere amministratore unico; mentre, qualora (per le cose sopra dette) costituisca una srl a capitale ridotto unipersonale, a parità di capitale con la prima, potrà affidare l’amministrazione a estranei.
Nel silenzio delle relative leggi, si dovrà ritenere che l’organo amministrativo potrà essere unipersonale o pluripersonale e, in tale ultimo caso, agire o collegialmente o disgiuntamente o congiuntamente.
In entrambe le discipline considerate, il Legislatore non si interessa dell’organo di controllo, il quale, tuttavia, pur non potendo essere obbligatorio ab origine (in quanto, stante il limite di capitale sociale e stante il divieto di conferimenti in natura, non potranno essere integrati i presupposti di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 2477 c.c. in sede costitutiva), potrebbe essere previsto come facoltativo o potrebbe diventare obbligatorio nel corso della vita della società (ad es. perché vengono a verificarsi le fattispecie di cui al predetto comma 3). Se il problema non si pone per la srl a capitale ridotto, che, per le cose sopra dette, ha un atto costitutivo a schema libero, la previsione di un organo di controllo diventa invece stridente col modello codificato di atto costitutivo della srl semplificata in cui non v’è cenno ad altri organi oltre quello amministrativo. Ciononostante non sembrano sussistere ostacoli ad un opportuno adeguamento del modello standardizzato nonostante una prima opinione contraria della dottrina (vedasi orientamento R.A.1 del Comitato Triveneto dei Notai): infatti l’art. 2463bis comma 2 c.c. rinvia anche al n. 8 dell’art. 2463 c.c., il quale, nel contenuto dell’atto costitutivo, non si interessa solo dell’organo amministrativo (come lo schema ministeriale), ma anche dell’ “eventuale soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti”. E nel rapporto tra art. 2643bis c.c. e decreto ministeriale dovrà ovviamente ritenersi prevalente il primo.
La cessione delle quote.
Anche in tema di cessione di quote il Legislatore ha adottato soluzioni differenziate. Per la srl a capitale ridotto non viene posto alcun limite, sicchè si deve ritenere che sia possibile cedere le quote anche a persone infra trentacinquenni, che, per le cose sopra dette, potranno essere soci. Unico limite rimane quello della cessione a enti personificati o meno – limite che vale anche per la srl semplificata – in quanto in entrambe le società in parola la legge non ammette soci diversi dalle persone fisiche.
Nella srl semplificata, invece, l’art. 2463bis comma 4 c.c. vieta la cessione di quote a soggetti che abbiano compiuto i 35 anni di età, sancendo la nullità del relativo atto. La norma, nella sua sinteticità, non distingue fra atti inter vivos e atti mortis causa, tuttavia là dove afferma la nullità dell’atto di cessione mostra di far chiaro riferimento agli atti fra vivi (infatti mai potrebbero esserci profili di nullità per una successione ab intestato); il modello standardizzato ministeriale esplicitamente fa riferimento solo agli atti inter vivos.
Quanto alla cessione intervenuta a causa di morte, è stato affermato in dottrina (vedasi orientamento R.A.2 del Comitato Triveneto dei Notai) che, data l’ineluttabilità della successione universale per causa di morte, si dovrà ritenere che la quota di srl semplificata sia trasmissibile a titolo di eredità a favore di soggetti ultra trentacinquenni o a favore di enti o dello Stato. Infatti l’erede subentra in universum ius defuncti e con ciò acquisisce ipso facto la quota; né vi potrebbe essere alcun sospetto di intento elusivo della disciplina legislativa. E tale conclusione dovrebbe estendersi anche alla successione mortis causa a titolo di legato.
In realtà, coerentemente con quanto sopra espresso circa il raggiungimento del 35° anno di età dei soci, sembrerebbe doversi affermare che la quota sia da ritenersi intrasmissibile anche mortis causa a favore di soggetti ultra trentacinquenni o di enti: in tali ipotesi l’evento morte produrrà solamente l’insorgenza di un diritto alla liquidazione della quota, in modo del tutto analogo a quanto si avrebbe laddove, ai sensi dell’art. 2469 c.c., fosse prevista in una srl ordinaria l’intrasferibilità mortis causa.
Ulteriore problematica è legata alla costituzione di diritti reali minori, come pegno e usufrutto. Anche sotto tale profilo si registrano incertezze. In dottrina è stato affermato (vedasi orientamento R.A.5 del Comitato Triveneto dei Notai) che il divieto comprenda anche “gli atti di cessione o costituzione dei diritti di usufrutto o di nuda proprietà sulle partecipazioni sociali, ciò anche nell’ipotesi in cui l’atto di cessione o di costituzione preveda che il diritto di voto sia mantenuto in capo al socio infra trentacinquenne cedente o costituente”. In realtà un’interpretazione letterale della norma dovrebbe portare a conclusioni opposte, se si considera, infatti, che essa vieta la cessione a “soci” non aventi i requisiti di età: poiché per interpretazione prevalente socio è il nudo proprietario o il debitore che ha concesso il pegno e non l’usufruttuario o il creditore pignoratizio, dovrebbe ritenersi che la formulazione della norma renda possibile la costituzione di usufrutto e di pegno a favore di soggetti ultra trentacinquenni.
I costi di costituzione.
Come ulteriore stimolo per l’accesso all’attività imprenditoriale, il Legislatore è intervenuto anche sui costi di costituzione, limitandosi però a quelli inerenti la sola srl semplificata, rappresentando essa il modello destinato alle fasce d’età più giovani. È stato infatti previsto che non sono dovuti onorari notarili. Nonostante le presumibili intenzioni del Legislatore, la formula usata non comporta che la srl semplificata possa costituirsi a costo zero. Infatti, come la dottrina ha rilevato, dovendosi distinguere tra onorari (intesi quali il prezzo del pubblico servizio), diritti (intesi quali rimborsi spese) e compensi (ossia la retribuzione dell’attività del notaio come prestatore d’opera intellettuale), è evidente che solo i primi possono considerarsi aboliti, in quanto rappresentano l’unica componente su cui la legge può incidere per salvaguardare interessi considerati preminenti.
Da un punto di vista fiscale, è stata unicamente introdotta l’esenzione per l’imposta di bollo e i diritti di segreteria per l’iscrizione al Registro delle Imprese, restando così invariati tutti gli altri adempimenti fiscali.
Nessun intervento sui suddetti profili è stato invece compiuto sulla srl a capitale ridotto.
Le vicende societarie.
Poiché le srl semplificata e a capitale ridotto si collocano pienamente nello schema della srl ordinaria di cui mutuano la disciplina, ad eccezione delle specifiche differenti previsioni legislative sopra analizzate, esse non vanno considerate dei nuovi tipi societari, ma rientrano nella categoria della srl tradizionale di cui rappresentano al più dei sottotipi. Di conseguenza, come già rilevato in dottrina, un eventuale passaggio da una srl semplifica o a capitale ridotto ad una srl ordinaria non costituirà una trasformazione, ma solo una modifica statutaria (vedasi orientamento R.A.4 del Comitato Triveneto dei Notai).
Dott. Piergiorgio Castellano