Il codice di procedura civile prevede (644 cpc) che il decreto ingiuntivo diventa inefficace qualora la notificazione non sia eseguita nel termine di sessanta giorni dalla pronuncia, ma la domanda può essere riproposta.
Il codice, però, non regola quali sono le conseguenze derivanti dalla notifica (consapevole o inconsapevole) di un decreto ingiuntivo inefficace (diversa è l'opposizione tardiva al decreto ingiuntivo), soprattutto se il debitore presenta l'opposizione diretta a far valere l'inefficacia, una conseguenza, nel breve periodo, potrebbe essere quella di ottenere la sospensione del decreto ingiuntivo e, nel lungo periodo la sentenza derivante dall'opposizione a decreto ingiuntivo.
Sul contenuto della sentenza occorre prestare la massima attenzione.
In altri termini, è vero che il codice stabilisce che il decreto ingiuntivo notificato fuori termine ex art. 644 cpc è inefficace, ma nulla afferma relativamente alle conseguenze derivanti dalla notifica, se, cioè l'eventuale sentenza che deriva dall'atto di opposizione al decreto ingiuntivo si deve limitare a statuire sull'inefficacia (cioè si deve limitare a prendere atto dell'inefficacia del decreto ingiuntivo) e non può andare oltre tale valutazione, oppure, la sentenza che deriva dall'eventuale atto di opposizione del decreto ingiuntivo preso atto dell'inefficacia del decreto ingiuntivo possa, comunque, valutare il merito della domanda proposta dal creditore nel decreto ingiuntivo (anche se inefficace).
Le conseguenze pratiche derivanti dalle due opzioni sono evidenti, a) nell'ipotesi di sentenza solo di inefficacia, il creditore sarà sempre e solo perdente (per una questione di procedura) il debitore (opponente) sempre vincente, ma il creditore potrà ex art. 644 cpc riproporre la domanda presente nel decreto ingiuntivo inefficace b) nell'ipotesi di sentenza di inefficacia del decreto, ma che valuta anche il merito della pretesa del creditore presente nel decreto ingiuntivo, l'esito finale del giudizio è aperto a differenti esiti.
L'opposizione a decreto ingiuntivo instaura un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio, investe il giudice del potere-dovere di statuire sulla pretesa originariamente fatta valere con la domanda d'ingiunzione. In particolare la tardiva notificazione del decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 644 cod. proc. civ., comporta l'inefficacia del provvedimento, senza tuttavia escludere la qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale; su di essa, pertanto, si costituisce il rapporto processuale, sebbene per iniziativa della parte convenuta, che eccepisce l'inefficacia e si difende al contempo nel merito, ed è, in conseguenza, compito del giudice adito provvedere in sede contenziosa ordinaria, sia sull'eccezione che sulla fondatezza della pretesa azionata nel procedimento monitorio (Cass. civ., 13 giugno 2013, n. 14910).
Invero la notificazione dell'ingiunzione comunque effettuata è indice della volontà del creditore di avvalersi dell'ingiunzione, escludendo la presunzione di abbandono del ricorso che è alla base della previsione di inefficacia dell'art. 644 cod. proc. civ..
Pertanto, qualora il decreto sia stato notificato tardivamente (fuori dai termini dell'art. 644 cpc) e la sua inefficacia sia stata fatta valere con lo strumento della opposizione al decreto ingiuntivo, il giudice così adito legittimamente decide (e, anzi, non può esimersi dal farlo) il merito della pretesa creditoria fatta valere con il procedimento monitorio.
Militano a favore di tale ricostruzione sia i principi del giusto processo (111 Cost.), che non può essere più inteso solo come "tempi brevi dei procedimenti, ma deve essere inteso come necessità di limitare interpretazioni che portano ad un moltiplicarsi (inutile) di procedimenti che portano al blocco della macchina della giustizia, il diritto espressamente previsto dall'art. 644 cpc al creditore di riproporre la domanda in caso di decreto ingiuntivo inefficace.
Non incidono su questa ricostruzione eventuali nullità della domanda presentata con il decreto ingiuntivo, giacchè – generica o meno che possa essere la domanda contenuta nel decreto ingiuntivo occorre sempre che il giudice dell'opposizione l'esanimi se non altro per rilevarne la nullità.
Tutto questo non esclude che l'eventuale rinuncia al decreto ingiuntivo da parte del creditore se quest0ultomo si accorge dell'inefficacia del decreto ingiuntivo (ferme le diverse conseguenze che derivano da una rinuncia al decreto ingiuntivo effettuata prima o dopo la notifica dell'opposizione al decreto ingiuntivo).
Ed, ovviamente, tutto questo non esclude che il debitore possa con l'opposizione presentare domande riconvenzionali (o eccezioni diverse ed ulteriori dalla semplice tardività della notifica) o chiamare in causa terzi.
E' opportuno osservare che l'eventuale notifica (voluta o meno) di un decreto ingiuntivo fuori termine (e, quindi, inefficace) non è priva di conseguenze, infatti, l'inosservanza, da parte dell'intimante, del termine ex art.644 cpc può rilevare unicamente – in caso di rigetto dell'opposizione -, ai fini del provvedimento sulle spese processuali consentendo la non ripetibilità, nei confronti dell'opponente, di quelle relative all'ottenimento dell'ingiunzione dichiarata inefficace.
Cass., civ. sez. III, del 29 febbraio 2016, n. 3908 in pdf