L'agenzia delle Entrate con la Circolare del 21 febbraio 2014 n. 2/E descrive la nuova tassazione dei trasferimenti immobiliari ed elenca le agevolazioni fiscali non più in vigore e le agevolazioni fiscali ancora in vigore.
Sono da ritenersi eliminate
- Agevolazioni per i piani di recupero (articolo 5 della legge 22 aprile 1982, n. 168)
- Agevolazioni per il compendio unico nei territori delle comunità montane (art. 5-bis legge 31 dicembre 1994, n. 97)
- Agevolazioni per il compendio unico in territori diversi dalle zone montane bis del D.LGS n. 228/2001)
- Agevolazioni per i trasferimenti a favore di giovani agricoltori (art. 14, comma 5, della legge n. 441 del 1998)
- Agevolazioni per l'acquisto di fondi rustici da parte di cooperative e società forestali (articolo 7, comma 4, lettera b), legge 27 dicembre 1977, n. 984)
- Agevolazioni per i trasferimenti di immobili dello Stato, enti previdenziali pubblici, regioni, enti locali, o loro consorzi, a favore di fondi di investimento immobiliare (articolo 9, comma 2, DL 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410)
- Agevolazioni per i piani di insediamento produttivo e per l’edilizia economico popolare (art. 32 del DPR 29 settembre 1973, n. 601)
- Agevolazioni per i trasferimenti posti in essere nell’ambito delle convenzioni di lottizzazione o di urbanizzazione e per gli atti di obbligo (legge 27
gennaio 1977, n. 10) - Agevolazioni per i trasferimenti di immobili da Comuni a fondazioni o a società di cartolarizzazione o ad associazioni riconosciute:
Sono da ritenersi ancora in vigore le agevolazioni nei seguenti casi:
La mediazione civile e commerciale
All’articolo 17 del decreto legislativo n. 28 del 2010il legislatore ha introdotto una specifica disciplina fiscale di carattere agevolativo. Tale disposizione stabilisce al comma 2, che “Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura”. Inoltre, il successivo comma 3 stabilisce che “il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro, altrimenti l’imposta è dovuta per la parte eccedente”.
Procedimenti in materia di separazione e divorzio
L’articolo 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74, dispone che “tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli artt. 5 e 6 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa”.
La conciliazione giudiziale
L’articolo 9, comma 9, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Finanziaria 2000) ha introdotto un particolare regime di esenzione fiscale per gli atti di conciliazione, stabilendo che “Sono esenti dall’imposta di registro i processi verbali di conciliazione di valore non superiore a lire 100 milioni”(euro 51.645,69.
Agevolazioni per la piccola proprietà contadina
L’articolo 10, comma 4 del decreto, come modificato dall’articolo 1, comma 608, della legge di stabilità 2014 prevede che “In relazione agli atti di cui ai commi 1 e 2 sono soppresse tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie, anche se previste in leggi speciali, ad eccezione delle disposizioni di cui all’articolo 2, comma 4-bis del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25”.
Per effetto di tale disposizione, dunque, anche per gli atti di trasferimento posti in essere in data successiva al 1° gennaio 2014, trovano applicazione, in presenza dei requisiti previsti, le disposizioni agevolative introdotte per la piccola proprietà contadina, dal citato l’articolo 2, comma 4-bis.
Tale disposizione stabilisce che: “Al fine di assicurare le agevolazioni per la piccola proprietà contadina, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, nonché le operazioni fondiarie attraverso l’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), sono soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa ed all’imposta catastale nella misura dell’1 per
cento”.
Atti di riorganizzazione tra enti
L’articolo 1 , comma 737, della legge di stabilità per il 2014 dispone che “ Agli atti aventi ad oggetto trasferimenti gratuiti di beni di qualsiasi natura, effettuati nell’ambito di operazioni di riorganizzazione tra enti appartenenti per legge, regolamento o statuto alla medesima struttura organizzativa politica, sindacale, di categoria, religiosa, assistenziale o culturale, si applicano, se dovute, le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 euro ciascuna”.
Inoltre, il secondo periodo del medesimo comma stabilisce che le predette disposizioni si applicano agli “…atti pubblici formati e alle scritture private autenticate a decorrere dal 1° gennaio 2014, nonché alle scritture private non autenticate presentare per la registrazione dalla medesima data.
Fondi immobiliari
L’articolo 8, comma 1-bis, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, come sostituito dall’articolo 3-quater del DL 3 agosto 2004, n. 220, convertito con la legge 19 ottobre 2004, n. 257, prevede che “gli apporti ai fondi immobiliari chiusi disciplinati dall’articolo 37 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, e dall’articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, e successive modificazioni, costituiti da una pluralità di immobili prevalentemente locati al momento dell’apporto, si considerano compresi, agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, tra le operazioni di cui all’articolo 2, terzo comma, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, nonché, agli effetti delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, tra gli atti previsti nell’articolo 4, comma 1, lettera a), numero 3), della tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nell’articolo 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e successive modificazioni, e nell’articolo 4 della tariffa allegata al citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 347 del 1990…”
Agevolazioni previste per la partecipazione all’esposizione universale di Milano del 2015 (EXPO 2015)
L’articolo 19, comma 6, dell’accordo internazionale stipulato tra il Governo Italiano e il Bureau International Des Expositions sulle misure necessarie per facilitare la partecipazione all’Esposizione Universale di Milano del 2015, stipulato a Roma l’11 luglio 2012, prevede che “gli atti, transazioni ed operazioni finanziarie relativi ai terreni, ai fabbricati e alle aree fabbricabili necessari all’Organizzatore per la realizzazione dell’Expo Milano 2015 sono esenti dalle imposte di bollo, registro, ipotecarie e catastali”.
Agenzia delle Entrate Circolare n. 2/E del 21 febbraio 2014 in pdf