DECRETO-LEGGE 12 settembre 2014, n. 132
Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile. (14G00147)
in G.U. Serie Generale n.212 del 12-9-2014
Entrata in vigore del provvedimento: 13/09/2014
Art. 12 Separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all'ufficiale dello stato civile.
1. I coniugi possono concludere, innanzi all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza di uno di loro o del comune presso cui e' iscritto o trascritto l'atto di matrimonio, un accordo di separazione personale ovvero, nei casi di cui all'articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b), della legge 10 dicembre 1970, n. 898, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonche' di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti.
3. L'ufficiale dello stato civile riceve da ciascuna delle parti personalmente la dichiarazione che esse vogliono separarsi ovvero far cessare gli effetti civili del matrimonio o ottenerne lo scioglimento secondo condizioni tra di esse concordate. Allo stesso modo si procede per la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. L'accordo non puo' contenere patti di trasferimento patrimoniale. L'atto contenente l'accordo e' compilato e sottoscritto immediatamente dopo il ricevimento delle dichiarazioni di cui al presente comma. L'accordo tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono, nei casi di cui al comma 1, i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
4. All'articolo 3, al secondo capoverso della lettera b) del numero 2 del primo comma della legge 1° dicembre 1970, n. 898, dopo le parole «trasformato in consensuale» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile.».
5. Al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 49, comma 1, dopo la lettera g-bis), e' aggiunta la seguente lettera:« g-ter) gli accordi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ricevuti dall'ufficiale dello stato civile;»;
b) all'articolo 63, comma 1, dopo la lettera g), e' aggiunta la seguente lettera:« g-ter) gli accordi di separazione personale, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ricevuti dall'ufficiale dello stato civile, nonche' di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio;»;
c) all'articolo 69, comma 1, dopo la lettera d-bis), e' aggiunta la seguente lettera:« d-ter) gli accordi di separazione personale, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ricevuti dall'ufficiale dello stato civile;».
6. Alla Tabella D), allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, dopo il punto 11 delle norme speciali inserire il seguente punto: «11-bis) Il diritto fisso da esigere da parte dei comuni all'atto della conclusione dell'accordo di separazione personale, ovvero di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonche' di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, ricevuto dall'ufficiale di stato civile del comune non puo' essere stabilito in misura superiore all'imposta fissa di bollo prevista per le pubblicazioni di matrimonio dall'articolo 4 della tabella allegato A) al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642».
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Volendo procedere ad un primo commento della norma si può dire che i coniugi potranno recarsi direttamente dall'ufficiale dello stato civile per separarsi, divorziare e per stipulare le condizioni della separazione e del divorzio o modificare quelle già stipulate.
Entrata in vigore della norma. La nuova opzione sarà concretamente a disposizione dei coniugi solo dopo 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione (salvo altre modifiche)
Ufficio competente. L'ufficiale giudiziario competente sarà quello dello Stato Civile del comune di residenza di uno di loro o del comune presso cui e' iscritto o trascritto l'atto di matrimonio. Quindi, c'è una duplice competenza, quella del luogo di residenza di uno dei coniugi o quella del luogo ove è stato iscritto o trascritto l'atto di matrimonio. Il motivo di questa duplice competenza è spiegabile se si considera che dopo il matrimonio i coniugi potrebbero essersi trasferiti in altro comune, però questo darà vita a problemi di coordinamento tra i diversi uffici, quanto meno per far risultare a mergine dell'atto di matrimonio la separazione o il divorzio o le eventuali condizioni di separazione divorzio. In realtà il problema si pone anche "a monte", infatti, se i coniugi si recano dall'ufficiale dello stato civile di residenza di uno di loro, quest'ultimo dovrà essere sicuro che le persone sono sposate, quindi, dovrà chiedere (o farsi consegnare) l'atto di matrimonio.
Ambito di applicabilità. La norma è applicabile alle separazioni, ai divorzi, alla stipula delle condizioni di separazione e divorzio o alla modifica delle eventuali condizioni di separazione e divorzio già stipulate prima dell'entrata in vigore della legge. Non è ben chiaro se la norma si applica anche alla modifica delle condizioni di separazione e divorzio già omologate dal tribunale in passato, sembra spingere in tal senso una parte della norma secondo la quale: l'accordo stipulato presso l'ufficiale dello stato civile tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono, i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
Limiti all'applicabilità della norma. La norma non si applica, (quindi, non è possibile recarsi dall'ufficiale dello stato civile per separarsi, divorziare), quando ci sono figli minorenni oppure figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti. E' evidente che queste condizioni limitano la portata della norma, poiché nella maggioranza dei casi i coniugi hanno figli.
Limite implicito della norma. La norma ha un altro limite implicito, e riguarda la mancanza di contestazioni tra i coniugi, infatti, si potrà andare dall'ufficiale dello stato civile solo in presenza di separazioni o divorzi consensuali, nei quali i coniugi sono d'accordo su ogni aspetto della separazione e non hanno altre pendenze, quindi, solo escluse le separazioni o il divorzio nei quali viene contestato l'addebito o ci sono contestazioni sull'assegno d mantenimento o altro. Per la semplice ragione che l'ufficiale dello stato civile non può decidere su tali aspetti (non avendo una tale funzione).
Procedimento in concreto: la dichiarazione dei coniugi. In modo concreto l'ufficiale dello stato civile dovrà prima ricevere, da ciascuna delle parti, la volontà (cioè dovrà farsi dichiarare da ogni coniuge) che intendono separarsi, divorziare o modificare le condizioni della separazione o divorzio. Se uno dei due coniugi non effettua tale dichiarazione il procedimento si blocca perché non si è più in presenza di una separazione o divorzio consensuale.
La stipula materiale dell'accordo. L’ufficiale, dopo aver ricevuto la dichiarazione di ogni coniuge, procede alla stipula dell'accordo di separazione, divorzio o modifica delle condizioni di separazione o divorzio. E' previsto che l’accordo non puo’ contenere patti di trasferimento patrimoniale, e, qui, sorge un problema, perché se venisse interpretata letteralmente tale norma presso l'ufficiale dello stato civile non si potrebbe stabilire l'eventuale importo dell'assegno di mantenimento che uno dei coniugi dovrebbe versare all'altro, in quanto l'accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniale.
L’atto contenente l’accordo e’ compilato e sottoscritto sicuramente dai coniugi e dall'ufficiale giudiziario.